CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 luglio 1993
Cassazione n. 23299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1993; Avverso l'ordinanza emessa il 16/11/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Lecce; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]° D'Acquino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 16 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupposti della misura alternative alla detenzione invocata. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Lecce si era pronunciato esclusivamente sull'affidamento in prova al servizio sociale, trascurando di considerare che, con l'istanza presupposta, il condannato aveva richiesto congiuntamente, oltre alla misura alternativa alla detenzione denegata, i benefici penitenziari della semilibertà e della detenzione domiciliare, su cui nella decisione censurata si registrava una carenza assoluta di motivazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce si è pronunciato esclusivamente sul beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, denegandone la concessione, trascurando di considerare che, con l'istanza presupposta, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto, oltre alla misura alternativa alla detenzione respinta, anche i benefici penitenziari della semilibertà e della detenzione domiciliare, su cui nella decisione censurata si registra una carenza assoluta di motivazione. Questo dato processuale deve ritenersi incontroverso, atteso che l'istanza presupposta, depositata in cancelleria il 10 aprile 2020, in ossequio alle esigenze () di autosufficienza del ricorso per cassazione, veniva allegata all'atto di impugnazione in esame, rendendo incontrovertibile l'omissione motivazionale nella quale era incorso il Tribunale di sorveglianza di Lecce, che dovrà sanare tale carenza del provvedimento censurato, pronunciandosi sui benefici 2 t penitenziari della semilibertà e della detenzione domiciliare invocati da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e alla semilibertà con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso il 20 m