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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 08520/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14166-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Ric. 2022 n. 14166 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- -resistente - avverso l'ordinanza n. 17812/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente in epigrafe domanda la correzione dell'erroremateriale contenuto nell'ordinanza n. 17812 del 2022 con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso dalla stessa promosso avverso la sen tenza della Corte d'appello di Bari, che aveva dichiarato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui allaL. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta quale avvocato iscritta all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA],l’ aveva condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sebbene ella avesse depositato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. ; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'art.152 disp. att. c.p.c. , nel testo ratione temporis applicabile, e nella parte di interesse, dispone che: «Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare […]»; Ric. 2022 n. 14166 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- la Corte, confrontandosi con la disposizione in oggetto, ha osservato come la finalità della norma sia quella di facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale quando «si occupa di prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno» (v. in motivaz.

Cass. nn. 16676 del 2020 e 29010 del 2020); nel contempo, ha osservato che, così individuata la ratio che sorregge la logica di favore di cui la disposizione è espressione, essa deve legarsi strettamente «non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale ma - appunto - solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali», trattandosi di «disciplina […] espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati» (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con i richiami ivi effettuati; v. anche Cass. nr. 1269 del 2021); pertanto – e per quanto qui solo rileva - la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo da parte del professionista, quale è quella oggetto dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, esula dal perimetro di applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. ed è assoggetta ta alle regole genera li dettate dall'art. 91 c.p.c.; segue il rigetto della istanza; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

Un. nr. 9438 del 2002).

PQM La Corte rigetta il ricorso di correzione dell’errore materiale.

Così deciso nell’adunanza camerale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14166-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Ric. 2022 n. 14166 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- -resistente - avverso l'ordinanza n. 17812/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente in epigrafe domanda la correzione dell'erroremateriale contenuto nell'ordinanza n. 17812 del 2022 con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso dalla stessa promosso avverso la sen tenza della Corte d'appello di Bari, che aveva dichiarato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui allaL. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta quale avvocato iscritta all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA],l’ aveva condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sebbene ella avesse depositato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. ; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'art.152 disp. att. c.p.c. , nel testo ratione temporis applicabile, e nella parte di interesse, dispone che: «Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare […]»; Ric. 2022 n. 14166 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- la Corte, confrontandosi con la disposizione in oggetto, ha osservato come la finalità della norma sia quella di facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale quando «si occupa di prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno» (v. in motivaz. Cass. nn. 16676 del 2020 e 29010 del 2020); nel contempo, ha osservato che, così individuata la ratio che sorregge la logica di favore di cui la disposizione è espressione, essa deve legarsi strettamente «non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale ma - appunto - solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali», trattandosi di «disciplina […] espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati» (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con i richiami ivi effettuati; v. anche Cass. nr. 1269 del 2021); pertanto – e per quanto qui solo rileva - la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo da parte del professionista, quale è quella oggetto dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, esula dal perimetro di applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. ed è assoggetta ta alle regole genera li dettate dall'art. 91 c.p.c.; segue il rigetto della istanza; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. Un. nr. 9438 del 2002). PQM La Corte rigetta il ricorso di correzione dell’errore materiale. Così deciso nell’adunanza camerale
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