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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 33764/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23682-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono assieme all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - con troricorrente e ricorrente incidentale- R.G. 23682/2012 avverso la sentenza n. 15/1/2012 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'appello erariale e l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 144/1/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti avverso avviso di accertamento IRPEG 2006; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA]

1. a seguito del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6;

2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 5.5.2021. [OSCURATO:PERSONA] ;2 N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23682-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono assieme all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - con troricorrente e ricorrente incidentale- R.G. 23682/2012 avverso la sentenza n. 15/1/2012 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'appello erariale e l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 144/1/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti avverso avviso di accertamento IRPEG 2006; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. a seguito del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6; 2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 5.5.2021. [OSCURATO:PERSONA] ;2 N
Sentenza Cassazione n. 33764/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris