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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 27308/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla confisca e la declaratoria diinammissibilità del ricorso nel resto.Trattazione cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 29 aprile2025 della Corte di appello di Catania che, rigettando il suo appello, haconfermato la condanna alla pena di un anno di reclusione irrogata con sentenzadel 29 giugno 2023 del Tribunale di Caltagirone per il delitto di cui agli artt. 81,secondo comma, cod. pen., 7 d.l. n. 4 del 2019, conv. con modificazioni dallalegge n. 26 del 2019, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegnocriminoso, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito dicittadinanza, rendeva false dichiarazioni e/o ometteva informazioni dovute e/outil izzava dichiarazioni mendaci inerenti alle due autocertif icazionireddituali/patrimoniali ai fini ISEE, non indicando nel quadro “FC3 PATRIMONIOIMMOBILIARE” delle relative DSU il patrimonio immobiliare posseduto dal nucleofamiliare alla data del 31/12/2018, non essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in modo continuativo all’atto della domanda presentata il 5 marzo 2019e avendo dichiarato di occupare un bene immobile a titolo di locazione di unimporto maggiore (euro 3000, anziché 2000).

I fatti sono contestati comecommessi il 7 marzo 2019 ed il 1 ottobre 2020.1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019sotto il profilo dell’omesso esame concreto e puntuale delle censure dedotte inappello in ordine alla (in)sussistenza oggettiva e, soprattutto, soggettiva delreato che, per la sua integrazione, richiede il dolo specifico il quale postula, a suavolta, che l’autore abbia agito al precipuo scopo di locupletate un beneficio nondovuto mediante false dichiarazioni.Orbene, afferma, nel caso in esame è emerso che egli aveva agito nellaconvinzione di essere legittimato ad ottenere il reddito di cittadinanza in quantonon percettore di redditi e perché aveva proceduto, nel biennio precedente, alcambio di residenza perché viveva in Italia da oltre dieci anni.

Elemento decisivoa favore della mancanza dell’elemento psicologico del reato è il fatto, negletto insede di merito, che la domanda di Rdc era stata inoltrata dal padre, titolare delcentro di raccolta ACLI di Vizzini, che pure riteneva sussistenti tutti i requisitiprevisti dalla normativa.

Se il padre non fosse stato convinto della legittimitàdella domanda non avrebbe mai consigliato il figlio di presentarla.1.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.sotto il profilo della mancata applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto nonostante la occasionalità, sporadicità e nonabitualità della condotta, considerato che la condotta abbraccia solo tre mesi.1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta direvoca della confisca della somma indebitamente percepita.2.Con requisitoria scritta del 12 febbraio 2026, il Procuratore generale hachiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente all’ultimo motivo di ricorso,ritenendo manifestamente infondati gli altri.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.2.1.La tesi della buona fede è stata esclusa dalla Corte di appello conargomenti negletti dal ricorrente.Spiegano i Giudici distrettuali che la convinzione di questi di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] consecutivi è smentita dal fatto che vi aveva fatto rientro il30 luglio 2017 laddove la domanda è del 7 marzo 2019, né é sufficiente -sostengono - la residenza “di fatto”, essendo necessaria quella anagrafica,continuativa e documentata.

Aggiungono che l’imputato è proprietario di unimmobile non dichiarato nelle due DSU e che il mendacio ha potenzialmenteinciso sul calcolo dell’ISEE e sulla legittimità della erogazione del beneficio.Ancora, il contratto registrato e sottoscritto dallo stesso imputato indicavacome canone annuo quello di euro 2400 (200 euro mensili) non quello di euro3000, sicché non rilevano eventuali bonifici o pagamenti di importi diversi fruttodi pattuizioni successive determinate dai più svariati motivi.2.2.Il primo Giudice aveva a sua volta affermato che il ricorrente: a)cittadino italiano, si era trasferito in Svizzera nel dicembre 2002 ed rientrato inItalia il 31 luglio 2017; b) nelle DSU aveva dichiarato di non essere proprietariodi beni immobiliari laddove dagli accertamenti catastali era emerso che eraproprietario di un immobile sito in Vizzini, [OSCURATO:PERSONA]; c) aveva dichiarato, semprenelle DSU, di aver stipulato un contratto di locazione dell’immobile adibito adabitazione principale dietro canone annuo di euro 3000, laddove il contrattoregistrato (e da lui sottoscritto) indicava un canone di euro 2400 annui.2.3.I dati di fatto accertati in sede di merito a sostegno della affermazionedella penale responsabilità dell’imputato non sono contestati in questa sede ma(ri)proposti sotto la diversa prospettiva della mancanza di consapevolezza dellaloro sussistenza.

Tuttavia, come già anticipato, le doglianze difensive si limitanoal dato della inconsapevolezza della mancanza del requisito della residenza, manon considerano la accertata proprietà dell’immobile non dichiarato e ladivergenza tra il canone di locazione pattuito con contratto sottoscritto dallostesso ricorrente e quello (maggiore) dichiarato nelle DSU.2.4.Il ricorso si limita, in questa sede, a dedurre una possibile spiegazionealternativa delle prove limitata, però, al solo dato della residenza, senzaconsiderare, cioè, la omessa dichiarazione dell’immobile di proprietà e la falsaindicazione del canone di locazione.2.5.In disparte, dunque, la genericità degli argomenti difensivi (che noncontrastano la ratio decidendi nella sua completezza e sono sol per questoinammissibili), il ricorrente introduce in questa sede il tema nuovo, mai propostoin appello, della convinzione del padre dell’agire lecito del figlio quasi chel’ignoranza della legge possa essere giustificata dalla altrui certezza dellaconformità della propria condotta ai precetti penali.3.Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto inconsiderazione della molteplicità e reiterazione delle falsità e dell’ammontare delbeneficio percepito, pari ad euro 3000.Il ricorso sul punto denunzia esclusivamente la violazione di legge senzacontestualmente dedurre il vizio di motivazione sotto nessuno dei tre profiliindicati dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.Sicché, non potendo la Corte di cassazione individuare in modo autonomovizi del ragionamento non dedotti, il motivo è a-specifico perché, nondiversamente dal primo, omette di analizzare le ragioni della decisione nella lorocompletezza.

Che la condotta fosse occasionale, sporadica e non abituale èaffermazione apodittica che sollecita una indagine di merito non consentita inquesta sede ed ha mera valenza contestatoria e postulatoria.4.Il terzo motivo deduce una questione non devoluta in appello.Il capo relativo alla confisca del profitto motivatamente disposta in primogrado non era oggetto di specifico motivo di appello devoluto con le forme e imodi indicati dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.La richiesta di revoca della confisca, formulata nelle sole conclusionidell’appello, non era sorretta dalla enunciazione in forma puntuale ed esplicitadei rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nelprovvedimento impugnato.L’appello relativo al capo della confisca era, di conseguenza, inammissibile enon impegnava il giudice del gravame a motivare sul punto.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modoesercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, diaumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla confisca e la declaratoria diinammissibilità del ricorso nel resto.Trattazione cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 29 aprile2025 della Corte di appello di Catania che, rigettando il suo appello, haconfermato la condanna alla pena di un anno di reclusione irrogata con sentenzadel 29 giugno 2023 del Tribunale di Caltagirone per il delitto di cui agli artt. 81,secondo comma, cod. pen., 7 d.l. n. 4 del 2019, conv. con modificazioni dallalegge n. 26 del 2019, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegnocriminoso, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito dicittadinanza, rendeva false dichiarazioni e/o ometteva informazioni dovute e/outil izzava dichiarazioni mendaci inerenti alle due autocertif icazionireddituali/patrimoniali ai fini ISEE, non indicando nel quadro “FC3 PATRIMONIOIMMOBILIARE” delle relative DSU il patrimonio immobiliare posseduto dal nucleofamiliare alla data del 31/12/2018, non essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in modo continuativo all’atto della domanda presentata il 5 marzo 2019e avendo dichiarato di occupare un bene immobile a titolo di locazione di unimporto maggiore (euro 3000, anziché 2000). I fatti sono contestati comecommessi il 7 marzo 2019 ed il 1 ottobre 2020.1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019sotto il profilo dell’omesso esame concreto e puntuale delle censure dedotte inappello in ordine alla (in)sussistenza oggettiva e, soprattutto, soggettiva delreato che, per la sua integrazione, richiede il dolo specifico il quale postula, a suavolta, che l’autore abbia agito al precipuo scopo di locupletate un beneficio nondovuto mediante false dichiarazioni.Orbene, afferma, nel caso in esame è emerso che egli aveva agito nellaconvinzione di essere legittimato ad ottenere il reddito di cittadinanza in quantonon percettore di redditi e perché aveva proceduto, nel biennio precedente, alcambio di residenza perché viveva in Italia da oltre dieci anni. Elemento decisivoa favore della mancanza dell’elemento psicologico del reato è il fatto, negletto insede di merito, che la domanda di Rdc era stata inoltrata dal padre, titolare delcentro di raccolta ACLI di Vizzini, che pure riteneva sussistenti tutti i requisitiprevisti dalla normativa. Se il padre non fosse stato convinto della legittimitàdella domanda non avrebbe mai consigliato il figlio di presentarla.1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.sotto il profilo della mancata applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto nonostante la occasionalità, sporadicità e nonabitualità della condotta, considerato che la condotta abbraccia solo tre mesi.1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta direvoca della confisca della somma indebitamente percepita.2.Con requisitoria scritta del 12 febbraio 2026, il Procuratore generale hachiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente all’ultimo motivo di ricorso,ritenendo manifestamente infondati gli altri.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.2.1.La tesi della buona fede è stata esclusa dalla Corte di appello conargomenti negletti dal ricorrente.Spiegano i Giudici distrettuali che la convinzione di questi di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] consecutivi è smentita dal fatto che vi aveva fatto rientro il30 luglio 2017 laddove la domanda è del 7 marzo 2019, né é sufficiente -sostengono - la residenza “di fatto”, essendo necessaria quella anagrafica,continuativa e documentata. Aggiungono che l’imputato è proprietario di unimmobile non dichiarato nelle due DSU e che il mendacio ha potenzialmenteinciso sul calcolo dell’ISEE e sulla legittimità della erogazione del beneficio.Ancora, il contratto registrato e sottoscritto dallo stesso imputato indicavacome canone annuo quello di euro 2400 (200 euro mensili) non quello di euro3000, sicché non rilevano eventuali bonifici o pagamenti di importi diversi fruttodi pattuizioni successive determinate dai più svariati motivi.2.2.Il primo Giudice aveva a sua volta affermato che il ricorrente: a)cittadino italiano, si era trasferito in Svizzera nel dicembre 2002 ed rientrato inItalia il 31 luglio 2017; b) nelle DSU aveva dichiarato di non essere proprietariodi beni immobiliari laddove dagli accertamenti catastali era emerso che eraproprietario di un immobile sito in Vizzini, [OSCURATO:PERSONA]; c) aveva dichiarato, semprenelle DSU, di aver stipulato un contratto di locazione dell’immobile adibito adabitazione principale dietro canone annuo di euro 3000, laddove il contrattoregistrato (e da lui sottoscritto) indicava un canone di euro 2400 annui.2.3.I dati di fatto accertati in sede di merito a sostegno della affermazionedella penale responsabilità dell’imputato non sono contestati in questa sede ma(ri)proposti sotto la diversa prospettiva della mancanza di consapevolezza dellaloro sussistenza. Tuttavia, come già anticipato, le doglianze difensive si limitanoal dato della inconsapevolezza della mancanza del requisito della residenza, manon considerano la accertata proprietà dell’immobile non dichiarato e ladivergenza tra il canone di locazione pattuito con contratto sottoscritto dallostesso ricorrente e quello (maggiore) dichiarato nelle DSU.2.4.Il ricorso si limita, in questa sede, a dedurre una possibile spiegazionealternativa delle prove limitata, però, al solo dato della residenza, senzaconsiderare, cioè, la omessa dichiarazione dell’immobile di proprietà e la falsaindicazione del canone di locazione.2.5.In disparte, dunque, la genericità degli argomenti difensivi (che noncontrastano la ratio decidendi nella sua completezza e sono sol per questoinammissibili), il ricorrente introduce in questa sede il tema nuovo, mai propostoin appello, della convinzione del padre dell’agire lecito del figlio quasi chel’ignoranza della legge possa essere giustificata dalla altrui certezza dellaconformità della propria condotta ai precetti penali.3.Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto inconsiderazione della molteplicità e reiterazione delle falsità e dell’ammontare delbeneficio percepito, pari ad euro 3000.Il ricorso sul punto denunzia esclusivamente la violazione di legge senzacontestualmente dedurre il vizio di motivazione sotto nessuno dei tre profiliindicati dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.Sicché, non potendo la Corte di cassazione individuare in modo autonomovizi del ragionamento non dedotti, il motivo è a-specifico perché, nondiversamente dal primo, omette di analizzare le ragioni della decisione nella lorocompletezza. Che la condotta fosse occasionale, sporadica e non abituale èaffermazione apodittica che sollecita una indagine di merito non consentita inquesta sede ed ha mera valenza contestatoria e postulatoria.4.Il terzo motivo deduce una questione non devoluta in appello.Il capo relativo alla confisca del profitto motivatamente disposta in primogrado non era oggetto di specifico motivo di appello devoluto con le forme e imodi indicati dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.La richiesta di revoca della confisca, formulata nelle sole conclusionidell’appello, non era sorretta dalla enunciazione in forma puntuale ed esplicitadei rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nelprovvedimento impugnato.L’appello relativo al capo della confisca era, di conseguenza, inammissibile enon impegnava il giudice del gravame a motivare sul punto.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modoesercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, diaumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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