CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 310/24 del Tribunale di Bologna. L'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'inidoneità della motivazione in merito alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi di appello, è inammissibile poiché i motivi di ricorso addotti nell'atto di appello risultano effettivamente generici, come già indicato dalla Corte di appello. L'assenza di specificità, in particolare (la quale costituisce motivo di inammissibilità sia dell'appello che del ricorso per cassazione), è determinata dal mancato confronto del ricorrente con le argomentazioni sviluppate in sentenza sia in ordine alla non configurabilità, nel caso in esame, di un'ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., sia in relazione alla sussistenza di A elementi ostativi al riconoscimento di un'ipotesi di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci