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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 23442/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4783-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA] di manodopera Decadenza R.G.N. 4783/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] n. 257, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANDREA DELL'OMARINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1318/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/08/2018 R.G.N. 1497/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’ap- pello che gli attuali ricorrenti per cassazione avevano proposto contro la sentenza n. 1845/2017 del Tribunale della medesima sede, che, in ragione dell’eccepita e ritenuta decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, aveva rigettato la loro domanda, con la quale ave- vano chiesto che venisse accertato che tra loro e la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. intercorreva un rapporto di lavoro subordinato fin dal momento della loro assunzione, secondo i casi, in [OSCURATO:PERSONA] o in [OSCURATO:PERSONA] o comunque dalla data di fusione per incorporazione di dette due società in [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la domanda volta ad accertare che la convenuta aveva illegittimamente adoperato la manodopera del personale all’epoca assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA], sua controllata, operando una discriminazione con l’applicazione di condizioni retributive peggiorative rispetto ai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, a sentir condannare quest’ultima a corrispondere loro le differenze retributive fra quanto percepito dalla data di rispettiva assunzione nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quanto avrebbero dovuto per- cepire da tali date sulla base del trattamento economico-normativo vigente presso AMSAs.p.a., oltre interessi e rivalutazione, a fronte dell’applicazione di un trattamento retribu- tivo deteriore rispetto a quello che sarebbe spettato ai lavoratori se correttamente quali- ficati come “vecchi assunti” al momento della fusione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] compensava le spese del secondo grado, ma dichiarava sussistenti i pre- supposti per il versamento, da parte degli appellanti, del c.d. raddoppio del contributo unificato.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere il motivo d’appello degli attuali ricorrentiper cassazione circa la decadenza ritenuta dal primo giudice in base alla quale erano state disattese le loro domande, confermava l’applicabilità al caso dell’art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010.

Quanto, poi, alla decorrenza del termine per l’im- pugnazione, premetteva essere pacifico che il rapporto di lavoro degli appellanti sia pro- seguito, senza soluzione di continuità dopo la fusione per l’incorporazione del 2009 con la società appellata ai sensi dell’art. 2112 c.c.

Conseguentemente, gli appellanti, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all’art. 32 cit., avrebbero dovuto entro i 60 giorni suc- cessivi all’entrata in vigore dello stesso –e quindi al più tardi entro i primi mesi dell’anno 2012 (per effetto della procrastinazione dell’entratain vigore dell’art. 32 cit., ad opera del c.d.

“decreto milleproroghe”) impugnare, contestandola, la titolarità del loro rapporto di lavoro e, nei successivi 180 giorni (come i primi 60, stabiliti dall’art. 6 L. 604/66), depo- sitare, sempre a pena di decadenza, il ricorso giudiziale.

Secondo la Corte d’appello, allora, poiché i ricorrenti, con i rispettivi ricorsi, poi riuniti, avevano tutti instaurato la controversia solo nel 2016, a termine di decadenza ampiamente scaduto, la sentenza impugnata do- veva essere confermata, restando assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mar- siglia Paolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- niosio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

4. Ha resistito la società intimata con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 32 L. 183/2010, 12 e 14 Disposizioni sulla legge in generale.

Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.”.

Lamentano in sintesi che la Corte territoriale avrebbe fornito una riduttiva lettura della sent. n. 155/2014 della Corte costituzionale e che la stessa Corte di merito avrebbe attribuito un significato errato al comma 1 bis del cit. art. 32.

In tal senso sviluppano l’argomento relativo alla necessità di rispettare il divieto, ex art. 14 preleggi, di applica- zione analogica nel caso di norme sulla decadenza, nonché il disposto dell’art. 12 delle stesse preleggi in punto di necessità di un’interpretazione testuale, in base al valore se- mantico delle parole, delle norme di legge.

2. Con il secondo motivo denunciano la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 L. 183/2010, anche in relazione agli artt. 24 Cost., 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] della UE e 13 CEDU.

Violazione dell’art. 39 D.lgs. n. 81/2015.

Art. 360 c. 1 n. 3 cpc”.

Ivi dedu- cono la necessità di individuare il dies a quo della decorrenza del termine decadenziale nella risoluzione del rapporto da parte dell’azienda utilizzatrice, risoluzione che nella specie non si era verificata.

Sostengono, inoltre, la necessità di un’interpretazione costituzional- mente orientata ex art. 24, 11 e 117 Cost. in relazione alle indicate norme “europee”, nonché la rilevanza dell’art. 39 d.lgs. n. 81/2015, da integrarsi con l’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, significativamente non abrogato dall’art. 55 del cit. d.lgs.

3. Con un terzo motivo denunciano la “Violazione dell’art. 132 c.p.c. per mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del dies a quo della decorrenza del termine di decadenza.

Nullità della sentenza sul punto”, in relazione all’’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.

4. Priva di qualsiasi fondamento è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassa- zione, sollevata dalla controricorrente sull’assunto della preclusione di cui al combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348 ter c.p.c.

E’ sufficiente in contrario considerare che i motivi di ricorso si fondano i primi due esclusivamente su violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. e l’ultimo su un’anomalia motivazionale ex art. 132 c.p.c., ricondotta al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.

Nessuno dei motivi d’impugnazione è riconducibile, neppure in via interpretativa, al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., cui invece è riferita la preclusione suddetta.

5. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto all’evidenza connessi, sono fondati.

6. Occorre evidenziare che la stessa Corte di merito ha premesso che gli attori so- stenevano che in realtà il rapporto era stato fin dall’origine in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] avendo lavorato per quest’ultima in modo fisso e continuativo presso i cantieri della convenuta e di essere stati assoggettati ai poteri tipici datoriali di [OSCURATO:SOCIETA] posto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano prive di organizzazione imprenditoriale.

Evidenziavano quindi che vi era stata una illecita interposizione fittizia di manodopera il che aveva arrecato loro un danno conseguente all’applicazione di un trattamento economico e normativo deteriore e che al momento del “passaggio” in [OSCURATO:PERSONA] erano stati qualificati come “nuovi assunti” rispetto a coloro che erano già assunti in capo a [OSCURATO:PERSONA] definiti come “vecchi assunti” (così a pag. 3 dell’impugnata sentenza).

7. Rileva, perciò, il Collegio che tale prospettazione degli istanti non si fondava affatto sull’assunto che ognuno di essi fosse stato impiegato presso [OSCURATO:SOCIETA]. in veste di uti- lizzatrice in forza di altrettanti contratti individuali di lavoro somministrato a termine a seguito di contratti commerciali di somministrazione stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, le domande degli stessi si basavano sulla diretta contestazione delle cessioni dei propri contratti di lavoro, nella specie, in ipotesi, ai sensi dell’art. 2112 c.c., per effetto della successiva fusione per incorporazione delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]. (diversa ipotesi sulla quale v.

Cass. civ., sez. lav., 14.4.2021, n. 9821; id., sez. lav., 9.3.2020, n. 6649; id., sez. lav., 7.11.2019, n. 28750).

La causa petendiin fatto e in diritto delle domande dei lavoratori attuali ricorrenti per cassazione era piuttosto costituita dall’assunto che essi in realtà sarebbero stati ab origine alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., perché vi era stata un’illecita interposizione fittizia di ma- nodopera, e non per effetto della cennata fusione per incorporazione delle società [OSCURATO:PERSONA]- due e [OSCURATO:PERSONA] (di cui, secondo i casi, figuravano formalmente dipendenti), in [OSCURATO:SOCIETA].; fusione avvenuta il 30.9.2009.

8. Ebbene, questa Corte di legittimità ha ritenuto che, il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d) della L. n. 183 del 2010, non si applica all’azione del lavoratore –ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore –intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 –che prevede l’applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza “dalladata in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore” –non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all’appalto illecito, sicché in virtù del carattere distretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica (così Cass. civ., sez. lav., 28.10.2021, n. 30490; e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav., 17.12.2021, n. 40652; id., sez. lav., 8.8.2022, n. 24437; id., sez. lav., 21.11.2022, n. 34181).

La decisione della Corte territoriale, la quale peraltro nella sua motivazione si è pre- valentemente riferita a precedenti di legittimità relativi a fattispecie nelle quali venivano in considerazione contratti di lavoro in somministrazione a termine (che, qui, invece non rilevano), non è conforme ai suddetti principi di diritto.

Del resto, la stessa Corte nemmeno ha individuato un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che abbia negato la titolarità del rapporto stesso in capo ad ognuno dei lavoratori ricorrenti (sulla necessità di tale atto v. ancora i precedenti sopra richiamati), bensì, all’opposto, ha dato per pacifico che il rapporto di lavoro degli stessi era proseguito, senza soluzionedi continuità dopo la ridetta fusione per incorporazione del 2009.

9. Resta, quindi, assorbito il terzo motivo di ricorso.10.

La sentenza impugnata, pertanto, dev’essere cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso, con rinvio alla Corte d’appellodi Milano, la quale, in differente composi- zione, dovrà anche regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4783-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA] di manodopera Decadenza R.G.N. 4783/2019 Cron. Rep. Ud. 04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] n. 257, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANDREA DELL'OMARINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1318/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/08/2018 R.G.N. 1497/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’ap- pello che gli attuali ricorrenti per cassazione avevano proposto contro la sentenza n. 1845/2017 del Tribunale della medesima sede, che, in ragione dell’eccepita e ritenuta decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, aveva rigettato la loro domanda, con la quale ave- vano chiesto che venisse accertato che tra loro e la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. intercorreva un rapporto di lavoro subordinato fin dal momento della loro assunzione, secondo i casi, in [OSCURATO:PERSONA] o in [OSCURATO:PERSONA] o comunque dalla data di fusione per incorporazione di dette due società in [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la domanda volta ad accertare che la convenuta aveva illegittimamente adoperato la manodopera del personale all’epoca assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA], sua controllata, operando una discriminazione con l’applicazione di condizioni retributive peggiorative rispetto ai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, a sentir condannare quest’ultima a corrispondere loro le differenze retributive fra quanto percepito dalla data di rispettiva assunzione nelle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quanto avrebbero dovuto per- cepire da tali date sulla base del trattamento economico-normativo vigente presso AMSAs.p.a., oltre interessi e rivalutazione, a fronte dell’applicazione di un trattamento retribu- tivo deteriore rispetto a quello che sarebbe spettato ai lavoratori se correttamente quali- ficati come “vecchi assunti” al momento della fusione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] compensava le spese del secondo grado, ma dichiarava sussistenti i pre- supposti per il versamento, da parte degli appellanti, del c.d. raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere il motivo d’appello degli attuali ricorrentiper cassazione circa la decadenza ritenuta dal primo giudice in base alla quale erano state disattese le loro domande, confermava l’applicabilità al caso dell’art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010. Quanto, poi, alla decorrenza del termine per l’im- pugnazione, premetteva essere pacifico che il rapporto di lavoro degli appellanti sia pro- seguito, senza soluzione di continuità dopo la fusione per l’incorporazione del 2009 con la società appellata ai sensi dell’art. 2112 c.c. Conseguentemente, gli appellanti, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all’art. 32 cit., avrebbero dovuto entro i 60 giorni suc- cessivi all’entrata in vigore dello stesso –e quindi al più tardi entro i primi mesi dell’anno 2012 (per effetto della procrastinazione dell’entratain vigore dell’art. 32 cit., ad opera del c.d. “decreto milleproroghe”) impugnare, contestandola, la titolarità del loro rapporto di lavoro e, nei successivi 180 giorni (come i primi 60, stabiliti dall’art. 6 L. 604/66), depo- sitare, sempre a pena di decadenza, il ricorso giudiziale. Secondo la Corte d’appello, allora, poiché i ricorrenti, con i rispettivi ricorsi, poi riuniti, avevano tutti instaurato la controversia solo nel 2016, a termine di decadenza ampiamente scaduto, la sentenza impugnata do- veva essere confermata, restando assorbito ogni ulteriore motivo di gravame. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mar- siglia Paolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- niosio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. Ha resistito la società intimata con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 32 L. 183/2010, 12 e 14 Disposizioni sulla legge in generale. Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.”. Lamentano in sintesi che la Corte territoriale avrebbe fornito una riduttiva lettura della sent. n. 155/2014 della Corte costituzionale e che la stessa Corte di merito avrebbe attribuito un significato errato al comma 1 bis del cit. art. 32. In tal senso sviluppano l’argomento relativo alla necessità di rispettare il divieto, ex art. 14 preleggi, di applica- zione analogica nel caso di norme sulla decadenza, nonché il disposto dell’art. 12 delle stesse preleggi in punto di necessità di un’interpretazione testuale, in base al valore se- mantico delle parole, delle norme di legge. 2. Con il secondo motivo denunciano la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 L. 183/2010, anche in relazione agli artt. 24 Cost., 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] della UE e 13 CEDU. Violazione dell’art. 39 D.lgs. n. 81/2015. Art. 360 c. 1 n. 3 cpc”. Ivi dedu- cono la necessità di individuare il dies a quo della decorrenza del termine decadenziale nella risoluzione del rapporto da parte dell’azienda utilizzatrice, risoluzione che nella specie non si era verificata. Sostengono, inoltre, la necessità di un’interpretazione costituzional- mente orientata ex art. 24, 11 e 117 Cost. in relazione alle indicate norme “europee”, nonché la rilevanza dell’art. 39 d.lgs. n. 81/2015, da integrarsi con l’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, significativamente non abrogato dall’art. 55 del cit. d.lgs. 3. Con un terzo motivo denunciano la “Violazione dell’art. 132 c.p.c. per mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del dies a quo della decorrenza del termine di decadenza. Nullità della sentenza sul punto”, in relazione all’’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. 4. Priva di qualsiasi fondamento è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassa- zione, sollevata dalla controricorrente sull’assunto della preclusione di cui al combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348 ter c.p.c. E’ sufficiente in contrario considerare che i motivi di ricorso si fondano i primi due esclusivamente su violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. e l’ultimo su un’anomalia motivazionale ex art. 132 c.p.c., ricondotta al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. Nessuno dei motivi d’impugnazione è riconducibile, neppure in via interpretativa, al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., cui invece è riferita la preclusione suddetta. 5. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto all’evidenza connessi, sono fondati. 6. Occorre evidenziare che la stessa Corte di merito ha premesso che gli attori so- stenevano che in realtà il rapporto era stato fin dall’origine in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] avendo lavorato per quest’ultima in modo fisso e continuativo presso i cantieri della convenuta e di essere stati assoggettati ai poteri tipici datoriali di [OSCURATO:SOCIETA] posto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano prive di organizzazione imprenditoriale. Evidenziavano quindi che vi era stata una illecita interposizione fittizia di manodopera il che aveva arrecato loro un danno conseguente all’applicazione di un trattamento economico e normativo deteriore e che al momento del “passaggio” in [OSCURATO:PERSONA] erano stati qualificati come “nuovi assunti” rispetto a coloro che erano già assunti in capo a [OSCURATO:PERSONA] definiti come “vecchi assunti” (così a pag. 3 dell’impugnata sentenza). 7. Rileva, perciò, il Collegio che tale prospettazione degli istanti non si fondava affatto sull’assunto che ognuno di essi fosse stato impiegato presso [OSCURATO:SOCIETA]. in veste di uti- lizzatrice in forza di altrettanti contratti individuali di lavoro somministrato a termine a seguito di contratti commerciali di somministrazione stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, le domande degli stessi si basavano sulla diretta contestazione delle cessioni dei propri contratti di lavoro, nella specie, in ipotesi, ai sensi dell’art. 2112 c.c., per effetto della successiva fusione per incorporazione delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]. (diversa ipotesi sulla quale v. Cass. civ., sez. lav., 14.4.2021, n. 9821; id., sez. lav., 9.3.2020, n. 6649; id., sez. lav., 7.11.2019, n. 28750). La causa petendiin fatto e in diritto delle domande dei lavoratori attuali ricorrenti per cassazione era piuttosto costituita dall’assunto che essi in realtà sarebbero stati ab origine alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., perché vi era stata un’illecita interposizione fittizia di ma- nodopera, e non per effetto della cennata fusione per incorporazione delle società [OSCURATO:PERSONA]- due e [OSCURATO:PERSONA] (di cui, secondo i casi, figuravano formalmente dipendenti), in [OSCURATO:SOCIETA].; fusione avvenuta il 30.9.2009. 8. Ebbene, questa Corte di legittimità ha ritenuto che, il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d) della L. n. 183 del 2010, non si applica all’azione del lavoratore –ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore –intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 –che prevede l’applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza “dalladata in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore” –non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all’appalto illecito, sicché in virtù del carattere distretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica (così Cass. civ., sez. lav., 28.10.2021, n. 30490; e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav., 17.12.2021, n. 40652; id., sez. lav., 8.8.2022, n. 24437; id., sez. lav., 21.11.2022, n. 34181). La decisione della Corte territoriale, la quale peraltro nella sua motivazione si è pre- valentemente riferita a precedenti di legittimità relativi a fattispecie nelle quali venivano in considerazione contratti di lavoro in somministrazione a termine (che, qui, invece non rilevano), non è conforme ai suddetti principi di diritto. Del resto, la stessa Corte nemmeno ha individuato un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che abbia negato la titolarità del rapporto stesso in capo ad ognuno dei lavoratori ricorrenti (sulla necessità di tale atto v. ancora i precedenti sopra richiamati), bensì, all’opposto, ha dato per pacifico che il rapporto di lavoro degli stessi era proseguito, senza soluzionedi continuità dopo la ridetta fusione per incorporazione del 2009. 9. Resta, quindi, assorbito il terzo motivo di ricorso.10. La sentenza impugnata, pertanto, dev’essere cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso, con rinvio alla Corte d’appellodi Milano, la quale, in differente composi- zione, dovrà anche regolare le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
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