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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14678/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24392/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]

V. Giuliano, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n. 375/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso ex articolo 98 l. fall. del 30/04/1997, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto con cui il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ammesso in privilegio il credito da egli vantato, a titolo di compenso per prestazioni professionali forensi, nella sola misura di lire 70.867.600, insistendo per l'ammissione del maggior credito di lire 649.927.600.

1.1. – Con sentenza del 15/04/2003 il Tribunale di Siracusa ritenne che le dichiarazioni di accettazione delle parcelle a firma del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. fossero inopponibili al Fallimento e, in parziale accoglimento della domanda, ammise i soli importi per IVA, CPA e spese generali, rigettando per il resto la domanda.

1.2. – Avverso tale sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose appello lamentando: l'erroneità della motivazione circa l'obbligatoria applicazione degli onorari professionali nel minimo tariffario in ragione della mancata acquisizione del parere dell’Ordine professionale; l'illegittima statuizione di inopponibilità al Fallimento delle dichiarazioni di accettazione delle parcelle professionali in atti; l'arbitraria liquidazione dei compensi nella misura del minimo tariffario, con esclusione dell'aumento fino al quadruplo dei massimi, consentito dall'articolo 5 comma 3, della Tariffa forense.

1.3. – La Corte d'appello di Catania rigettò l'appello, confermando l'inopponibilità delle dichiarazioni di accettazione dei preavvisi di fattura e l'impossibilità di discostarsi dai minimi tariffari, in difetto della produzione del parere del competente Ordine.

1.4. – L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione.

1.5. – Con ordinanza n. 21934 del 2011 questa Corte rigettò il primo motivo (afferente la questione della opponibilità), dichiarò inammissibile il secondo (sulla violazione dell’art. 2704 c.c.) ed accolse il terzo (con assorbimento del quarto), ritenendo erronea la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 decisione di non potersi discostare dai minimi tariffari in difetto di produzione del parere dell'Ordine professionale, invero necessario ai sensi dell’art. 2233 c.c. solo quando la prestazione, per la sua particolarità, non fosse inquadrabile tra le voci previste dalla tariffa.

1.6. – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania, in sede di rinvio, ha rigettato integralmente l’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], osservando: i) che sulla inopponibilità al Fallimento dell’accettazione dei preavvisi di fattura da parte del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., così come sulla «effettività delle prestazioni professionali, di certo espletate anteriormente al fallimento» si è formato giudicato interno; ii) che sull’aspetto ad essa devoluto – ossia la congruità dei compensi professionali, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Tariffa forense vigente ratione temporis (D.M. n. 585 del 1994), ferma restando la discrezionalità del prudente apprezzamento giudiziale circa l’adeguatezza del compenso professionale, ex art. 2233 comma 2, c.c.

«tra i minimi e i massimi nella tabella allegata alla tariffa stessa» – è rimasto indimostrato l’assunto che gli incarichi svolti fossero «di notevole impegno per la delicatezza delle questioni trattate, per il loro consistente valore, per le difficoltà intervenute, per le gravi responsabilità assunte e, in ultimo, per l'urgenza di ogni singolo incarico», ed in particolare sono «rimaste indeterminate le ragioni dell'urgenza e della straordinaria importanza delle controversie prospettate ma non documentate», avendo la parte attrice in riassunzione «mancato di produrre in atti il proprio fascicolo di primo grado», con conseguente «impossibilità di effettuare alcuna verifica, non solo in ordine ai risultati raggiunti ed all'urgenza richiesta per il compimento degli atti, ma ancor di più in punto di straordinaria importanza delle controversie»; iii) che con riguardo ai «due distinti procedimenti cautelari di sequestro conservativo, il Fillioley si è astenuto dall’allegare alcuna F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L) dell’allegato VI del D.M. 585/1994 («che, a riguardo delle cause di valore oltre £ 5 miliardi, statuisce che “gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia”), in quanto, «in mancanza di idonea dimostrazione della prestata attività» (stante la mancata produzione del fascicolo di primo grado) «non è dato di riconoscere alcunché a titolo di “assistenza alle udienze”, “assistenza ai mezzi di prova”, “memorie depositate in corso di giudizio”, “redazione delle comparse conclusionali”, “discussione”, “conciliazione”, le uniche voci che è dato di ammettere essendo “studio della controversia”, “consultazioni con il cliente”, “ricerca documenti”, “redazione memoria di costituzione”» e di conseguenza, «applicando i precostituiti coefficienti di rivalutazione della tabella sui pregressi scaglioni minimi (…) si perviene alla misura di competenze addirittura inferiore rispetto a quella riconosciuta dal GD e confermata dalla sentenza di primo grado»; v) che, al di fuori del procedimento di ingiunzione, il parere del competente Consiglio dell'Ordine è indispensabile soltanto se il corrispettivo «non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti», mentre nello specifico il compenso «riguarda le attività di difesa in giudizio comunque contemplate nella tariffa professionale in misura fissa, quanto ai F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.7. – Avverso la suddetta sentenza, depositata il 27/02/2015 e comunicata in pari data a mezzo P.E.C. dalla cancelleria, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, con ricorso notificato il 28/09/2015 al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2. – Il primo motivo denuncia «Nullità della sentenza per nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. e degli artt. 72, 73, 74, 76 e 77 disp.att. c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto che parte attrice in riassunzione non avesse depositato il fascicolo di primo grado, senza aver rilevato la mancanza, nel fascicolo di parte depositato nel giudizio di riassunzione, del fascicolo di parte del giudizio di Cassazione regolarmente depositato come doc. n. 2 e non aver disposto la ricerca del medesimo e/o la ricostruzione del fascicolo».

2.1. – Deduce il ricorrente, in particolare: i) che in data 16/01/2012 aveva depositato il proprio fascicolo di parte, contenente anche sub n. 2) – «come da elenco e da attestazione di deposito da parte del Cancelliere» – il “fascicolo di parte del giudizio di Cassazione”, «che a propria volta, come ovvio, conteneva i fascicoli di parte dei gradi di giudizio precedenti: primo grado e appello», tanto che, sia nel ricorso per cassazione, sia nell’atto di riassunzione, il ricorrente «invocava a dimostrazione delle proprie pretese i documenti in esso contenuti»; ii) che in atti non risultava alcun ritiro di detto fascicolo; iii) che il fascicolo di parte «risultava inserito, dopo la decisione della causa nel fascicolo d’ufficio, seppure mancante di un documento: il n. 2) fascicolo di parte del giudizio di Cassazione (cfr.

Doc.

D)».F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.3. – Il motivo è inammissibile in quanto, laddove evidenzia l’affermazione del giudicante circa la mancata produzione di un fascicolo di parte la cui produzione risultava invece attestata dalla cancelleria, integra un vizio revocatorio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte per cui «l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (…), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione» (Cass. 1562/2021, 19174/2016).

3. – Con il secondo mezzo si lamenta, in subordine, «la nullità della sentenza della Corte d'appello in riassunzione, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt.383 e 384 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto non provati fatti ormai coperti da accertamento definitivo in seguito all'esito del giudizio in Cassazione».

3.1. – Osserva il ricorrente che nell’originaria sentenza di primo grado «mai si parla di “voci” non riconosciute quanto all’effettività della prestazione, ma unicamente di onorari riconosciuti rispetto a tutte le voci ammesse ma nella misura dei minimi», e che la stessa Corte d’appello ha dato atto che «il tribunale, con la sentenza oramai passata in giudicato, ha riconosciuto l'effettività delle prestazioni professionali di certo espletate anteriormente al fallimento, ma respinto la pretesa di quantificare il dovuto alla stregua del presunto accordo intercorso con la società in bonis», anche se poi ha proceduto alla «eliminazione arbitraria ed immotivata di alcune voci tariffarie», in contrasto con il principio per cui, quando la Corte di cassazione accoglie un motivo per vizio di violazione di legge – a differenza del vizio di motivazione – il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto ai sensi dell’art. 384, co. 1, c.p.c.

«senza alcuna F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3.1. – La censura è infondata.

3.2. – Premesso che è lo stesso ricorrente ad allegare che il terzo motivo (l’unico accolto in sede di legittimità) in realtà «censurava la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.» (come si legge a pag. 12 del ricorso), dagli atti di causa emerge che la Corte di cassazione si era limitata a dare atto «che il ricorrente ha affidato la prova della anteriorità della sottoscrizione alla circostanza che era stata riconosciuta l'anteriorità dell'effettuazione delle prestazioni professionali» e che la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ritenuto sicuramente accertato l’espletamento di attività professionale «anteriormente al fallimento» – tanto da ritenere che «la definitività della relativa statuizione implica naturaliter l’inammissibilità e l’irrilevanza del giuramento decisorio dedotto dall’attore in riassunzione» – affermando che restava comunque «da risolversi il profilo della congruità dei compensi professionali» (come si legge a pag. 5 della sentenza impugnata); pertanto, l’eliminazione di alcune “voci” tariffarie è dichiaratamente dipesa dalla mancata produzione in atti del fascicolo di primo grado (di cui si è trattato nel primo motivo) e dalla conseguente «mancanza di idonea dimostrazione della prestata attività», pur avendo i giudici del rinvio mantenute ferme le voci tariffarie “canoniche” (“studio della controversia”, “consultazioni con il cliente”, “ricerca documenti”, “redazione memoria di costituzione”), proprio in forza dell’espletamento di attività professionale che, complessivamente intesa, era stato definitivamente accertato.

4. – Il terzo mezzo deduce la «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., per difetto del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui difetta F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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VI, d.m. 585/1994».

4.1. – La censura è infondata, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è (per quanto sicuramente stringata) superiore alla soglia del cd. minimo costituzionale cui è circoscritto il vaglio di legittimità (Cass. Sez.

U, 8053/2014), anche alle luce di quanto detto sopra nell’esame del terzo motivo, essendo evidente che sia la riferita espunzione di alcune voci tariffarie, sia la «mancanza di idonea dimostrazione della prestata attività», sia la rilevata «impossibilità di effettuare alcuna verifica» circa risultati, urgenza e importanza delle prestazioni dedotte, sono state fondate dalla Corte d’appello sulla mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado.

5. – Il quarto motivo denuncia la «nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui ha ritenuto di non poter accogliere l'appello promosso, in mancanza del fascicolo di parte di primo grado, laddove la decisione poteva invece fondarsi sulla base degli atti presenti nel fascicolo d'ufficio e sulla base dell'espresso riconoscimento da parte appellata».

5.1. – La censura è inammissibile poiché, per un verso, difetta di autosufficienza (avuto riguardo ai pretesi «riconoscimenti della controparte nel corso del giudizio, tutti richiamati in fatto») e, per altro verso, limitandosi sostanzialmente a prospettare che «pur ammettendo (e non concedendo) che non potessero essere contemplati altri criteri, assunto quale unico criterio il valore delle cause, sempre superiore ai minimi e corrispondente o vicino ai F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. – Con il quinto mezzo ci si duole analogamente della «nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233, comma I e II comma, c.c., 5 e all.

VI, lett.

L, d.m. n. 585 del 1994», in quanto «il fatto che i minimi degli onorari stabiliti dalle tariffe siano l'unico valore strettamente vincolante non significa che i criteri di proporzionalità con l'opera prestata e con il valore della controversia, contenuti nell'art. 2233, comma 2, c.c. e nel regolamento di applicazione della tariffa medesima, siano inapplicabili o anche solo pretermissibili ad opera del Giudice».

6.1. – Anche questa censura è inammissibile, tenuto conto che l’esame del fascicolo di parte non rinvenuto in atti risultava decisivo anche alla luce dell’orientamento di questa Corte per cui «la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate» (Cass. 3267/1999, 6816/1999, 15373/2000, 7257/2002, 5321/2003, 9132/2006, 11583/2004, 270/2006, 20289/2015, in quest’ultimo caso con rigetto del ricorso con cui il professionista ricorrente riconosceva che non erano stati violati i minimi tariffari, ma lamentava che le sue prestazioni professionali non erano state adeguatamente valutate).

7. – Con il “settimo” (rectius sesto) motivo si deduce la «nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 383 e 384 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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7.1. – Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

7.2. – In primo luogo, questa Corte ha più volte rilevato che, in tema di compenso per prestazioni professionali, solo in mancanza di un accordo tra le parti e della possibilità di fare ricorso alle tariffe o agli usi, la determinazione è demandata al giudice, che deve in tal caso acquisire obbligatoriamente il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c. (Cass. 7575/2018, 4081/2014).

Non ricorrono quindi nella specie i presupposti dell’obbligo di acquisizione.

7.3. – Quanto alla statuizione di irripetibilità delle spese sostenute dall’appellante (da ritenersi equivalente al rigetto della relativa domanda di condanna, a fronte della contumacia del Fallimento appellato), si osserva che «il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (Cass.11423/2016, 9064/2018, 27056/2021).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. – Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Fallimento intimato.

9. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/03/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24392/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V. Giuliano, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n. 375/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso ex articolo 98 l. fall. del 30/04/1997, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto con cui il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ammesso in privilegio il credito da egli vantato, a titolo di compenso per prestazioni professionali forensi, nella sola misura di lire 70.867.600, insistendo per l'ammissione del maggior credito di lire 649.927.600. 1.1. – Con sentenza del 15/04/2003 il Tribunale di Siracusa ritenne che le dichiarazioni di accettazione delle parcelle a firma del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. fossero inopponibili al Fallimento e, in parziale accoglimento della domanda, ammise i soli importi per IVA, CPA e spese generali, rigettando per il resto la domanda. 1.2. – Avverso tale sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose appello lamentando: l'erroneità della motivazione circa l'obbligatoria applicazione degli onorari professionali nel minimo tariffario in ragione della mancata acquisizione del parere dell’Ordine professionale; l'illegittima statuizione di inopponibilità al Fallimento delle dichiarazioni di accettazione delle parcelle professionali in atti; l'arbitraria liquidazione dei compensi nella misura del minimo tariffario, con esclusione dell'aumento fino al quadruplo dei massimi, consentito dall'articolo 5 comma 3, della Tariffa forense. 1.3. – La Corte d'appello di Catania rigettò l'appello, confermando l'inopponibilità delle dichiarazioni di accettazione dei preavvisi di fattura e l'impossibilità di discostarsi dai minimi tariffari, in difetto della produzione del parere del competente Ordine. 1.4. – L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione. 1.5. – Con ordinanza n. 21934 del 2011 questa Corte rigettò il primo motivo (afferente la questione della opponibilità), dichiarò inammissibile il secondo (sulla violazione dell’art. 2704 c.c.) ed accolse il terzo (con assorbimento del quarto), ritenendo erronea la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 decisione di non potersi discostare dai minimi tariffari in difetto di produzione del parere dell'Ordine professionale, invero necessario ai sensi dell’art. 2233 c.c. solo quando la prestazione, per la sua particolarità, non fosse inquadrabile tra le voci previste dalla tariffa. 1.6. – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania, in sede di rinvio, ha rigettato integralmente l’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], osservando: i) che sulla inopponibilità al Fallimento dell’accettazione dei preavvisi di fattura da parte del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., così come sulla «effettività delle prestazioni professionali, di certo espletate anteriormente al fallimento» si è formato giudicato interno; ii) che sull’aspetto ad essa devoluto – ossia la congruità dei compensi professionali, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Tariffa forense vigente ratione temporis (D.M. n. 585 del 1994), ferma restando la discrezionalità del prudente apprezzamento giudiziale circa l’adeguatezza del compenso professionale, ex art. 2233 comma 2, c.c. «tra i minimi e i massimi nella tabella allegata alla tariffa stessa» – è rimasto indimostrato l’assunto che gli incarichi svolti fossero «di notevole impegno per la delicatezza delle questioni trattate, per il loro consistente valore, per le difficoltà intervenute, per le gravi responsabilità assunte e, in ultimo, per l'urgenza di ogni singolo incarico», ed in particolare sono «rimaste indeterminate le ragioni dell'urgenza e della straordinaria importanza delle controversie prospettate ma non documentate», avendo la parte attrice in riassunzione «mancato di produrre in atti il proprio fascicolo di primo grado», con conseguente «impossibilità di effettuare alcuna verifica, non solo in ordine ai risultati raggiunti ed all'urgenza richiesta per il compimento degli atti, ma ancor di più in punto di straordinaria importanza delle controversie»; iii) che con riguardo ai «due distinti procedimenti cautelari di sequestro conservativo, il Fillioley si è astenuto dall’allegare alcuna F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 argomentazione che mai avesse avuto a contrastare, sì da incrinarne il fondamento logico-giuridico, la specifica ragione addotta dal Tribunale circa la parametrazione alla misura minima in ragione della “duplicazione l'uno dell'altro”, onde per essi vale in parte qua ancor prima l'ineludibile ed assorbente vizio di genericità della censura»; iv) che, sempre con riguardo ai suddetti procedimenti, è infondata la violazione della lett. L) dell’allegato VI del D.M. 585/1994 («che, a riguardo delle cause di valore oltre £ 5 miliardi, statuisce che “gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia”), in quanto, «in mancanza di idonea dimostrazione della prestata attività» (stante la mancata produzione del fascicolo di primo grado) «non è dato di riconoscere alcunché a titolo di “assistenza alle udienze”, “assistenza ai mezzi di prova”, “memorie depositate in corso di giudizio”, “redazione delle comparse conclusionali”, “discussione”, “conciliazione”, le uniche voci che è dato di ammettere essendo “studio della controversia”, “consultazioni con il cliente”, “ricerca documenti”, “redazione memoria di costituzione”» e di conseguenza, «applicando i precostituiti coefficienti di rivalutazione della tabella sui pregressi scaglioni minimi (…) si perviene alla misura di competenze addirittura inferiore rispetto a quella riconosciuta dal GD e confermata dalla sentenza di primo grado»; v) che, al di fuori del procedimento di ingiunzione, il parere del competente Consiglio dell'Ordine è indispensabile soltanto se il corrispettivo «non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti», mentre nello specifico il compenso «riguarda le attività di difesa in giudizio comunque contemplate nella tariffa professionale in misura fissa, quanto ai F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 diritti, e in misura variabile, quanto agli onorari, di guisa che il giudice nella relativa liquidazione, domandata con le forme del processo di cognizione, non è affatto tenuto alla previa acquisizione del parere». 1.7. – Avverso la suddetta sentenza, depositata il 27/02/2015 e comunicata in pari data a mezzo P.E.C. dalla cancelleria, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, con ricorso notificato il 28/09/2015 al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Il primo motivo denuncia «Nullità della sentenza per nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. e degli artt. 72, 73, 74, 76 e 77 disp.att. c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto che parte attrice in riassunzione non avesse depositato il fascicolo di primo grado, senza aver rilevato la mancanza, nel fascicolo di parte depositato nel giudizio di riassunzione, del fascicolo di parte del giudizio di Cassazione regolarmente depositato come doc. n. 2 e non aver disposto la ricerca del medesimo e/o la ricostruzione del fascicolo». 2.1. – Deduce il ricorrente, in particolare: i) che in data 16/01/2012 aveva depositato il proprio fascicolo di parte, contenente anche sub n. 2) – «come da elenco e da attestazione di deposito da parte del Cancelliere» – il “fascicolo di parte del giudizio di Cassazione”, «che a propria volta, come ovvio, conteneva i fascicoli di parte dei gradi di giudizio precedenti: primo grado e appello», tanto che, sia nel ricorso per cassazione, sia nell’atto di riassunzione, il ricorrente «invocava a dimostrazione delle proprie pretese i documenti in esso contenuti»; ii) che in atti non risultava alcun ritiro di detto fascicolo; iii) che il fascicolo di parte «risultava inserito, dopo la decisione della causa nel fascicolo d’ufficio, seppure mancante di un documento: il n. 2) fascicolo di parte del giudizio di Cassazione (cfr. Doc. D)».F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 2.3. – Il motivo è inammissibile in quanto, laddove evidenzia l’affermazione del giudicante circa la mancata produzione di un fascicolo di parte la cui produzione risultava invece attestata dalla cancelleria, integra un vizio revocatorio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte per cui «l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (…), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione» (Cass. 1562/2021, 19174/2016). 3. – Con il secondo mezzo si lamenta, in subordine, «la nullità della sentenza della Corte d'appello in riassunzione, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt.383 e 384 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto non provati fatti ormai coperti da accertamento definitivo in seguito all'esito del giudizio in Cassazione». 3.1. – Osserva il ricorrente che nell’originaria sentenza di primo grado «mai si parla di “voci” non riconosciute quanto all’effettività della prestazione, ma unicamente di onorari riconosciuti rispetto a tutte le voci ammesse ma nella misura dei minimi», e che la stessa Corte d’appello ha dato atto che «il tribunale, con la sentenza oramai passata in giudicato, ha riconosciuto l'effettività delle prestazioni professionali di certo espletate anteriormente al fallimento, ma respinto la pretesa di quantificare il dovuto alla stregua del presunto accordo intercorso con la società in bonis», anche se poi ha proceduto alla «eliminazione arbitraria ed immotivata di alcune voci tariffarie», in contrasto con il principio per cui, quando la Corte di cassazione accoglie un motivo per vizio di violazione di legge – a differenza del vizio di motivazione – il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto ai sensi dell’art. 384, co. 1, c.p.c. «senza alcuna F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti» (Cass. 6707/2004). 3.1. – La censura è infondata. 3.2. – Premesso che è lo stesso ricorrente ad allegare che il terzo motivo (l’unico accolto in sede di legittimità) in realtà «censurava la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.» (come si legge a pag. 12 del ricorso), dagli atti di causa emerge che la Corte di cassazione si era limitata a dare atto «che il ricorrente ha affidato la prova della anteriorità della sottoscrizione alla circostanza che era stata riconosciuta l'anteriorità dell'effettuazione delle prestazioni professionali» e che la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ritenuto sicuramente accertato l’espletamento di attività professionale «anteriormente al fallimento» – tanto da ritenere che «la definitività della relativa statuizione implica naturaliter l’inammissibilità e l’irrilevanza del giuramento decisorio dedotto dall’attore in riassunzione» – affermando che restava comunque «da risolversi il profilo della congruità dei compensi professionali» (come si legge a pag. 5 della sentenza impugnata); pertanto, l’eliminazione di alcune “voci” tariffarie è dichiaratamente dipesa dalla mancata produzione in atti del fascicolo di primo grado (di cui si è trattato nel primo motivo) e dalla conseguente «mancanza di idonea dimostrazione della prestata attività», pur avendo i giudici del rinvio mantenute ferme le voci tariffarie “canoniche” (“studio della controversia”, “consultazioni con il cliente”, “ricerca documenti”, “redazione memoria di costituzione”), proprio in forza dell’espletamento di attività professionale che, complessivamente intesa, era stato definitivamente accertato. 4. – Il terzo mezzo deduce la «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., per difetto del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui difetta F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione di rigetto della riforma della sentenza di primo grado, previa esclusione di alcune voci tariffarie e riconoscimento di altre, nonché mediante applicazione della tariffa forense, in applicazione del criterio della proporzionalità degli onorari al valore della causa, previa applicazione del meccanismo di cui alla lettera L, all. VI, d.m. 585/1994». 4.1. – La censura è infondata, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è (per quanto sicuramente stringata) superiore alla soglia del cd. minimo costituzionale cui è circoscritto il vaglio di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014), anche alle luce di quanto detto sopra nell’esame del terzo motivo, essendo evidente che sia la riferita espunzione di alcune voci tariffarie, sia la «mancanza di idonea dimostrazione della prestata attività», sia la rilevata «impossibilità di effettuare alcuna verifica» circa risultati, urgenza e importanza delle prestazioni dedotte, sono state fondate dalla Corte d’appello sulla mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado. 5. – Il quarto motivo denuncia la «nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui ha ritenuto di non poter accogliere l'appello promosso, in mancanza del fascicolo di parte di primo grado, laddove la decisione poteva invece fondarsi sulla base degli atti presenti nel fascicolo d'ufficio e sulla base dell'espresso riconoscimento da parte appellata». 5.1. – La censura è inammissibile poiché, per un verso, difetta di autosufficienza (avuto riguardo ai pretesi «riconoscimenti della controparte nel corso del giudizio, tutti richiamati in fatto») e, per altro verso, limitandosi sostanzialmente a prospettare che «pur ammettendo (e non concedendo) che non potessero essere contemplati altri criteri, assunto quale unico criterio il valore delle cause, sempre superiore ai minimi e corrispondente o vicino ai F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 massimi, la Corte avrebbe potuto statuire diversamente dal Tribunale di Siracusa, riconoscendo al professionista compensi superiori, negli onorari, ai minimi tariffari», impinge nella valutazione delle risultanze probatorie, che pacificamente compete ai giudici di merito. 6. – Con il quinto mezzo ci si duole analogamente della «nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233, comma I e II comma, c.c., 5 e all. VI, lett. L, d.m. n. 585 del 1994», in quanto «il fatto che i minimi degli onorari stabiliti dalle tariffe siano l'unico valore strettamente vincolante non significa che i criteri di proporzionalità con l'opera prestata e con il valore della controversia, contenuti nell'art. 2233, comma 2, c.c. e nel regolamento di applicazione della tariffa medesima, siano inapplicabili o anche solo pretermissibili ad opera del Giudice». 6.1. – Anche questa censura è inammissibile, tenuto conto che l’esame del fascicolo di parte non rinvenuto in atti risultava decisivo anche alla luce dell’orientamento di questa Corte per cui «la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate» (Cass. 3267/1999, 6816/1999, 15373/2000, 7257/2002, 5321/2003, 9132/2006, 11583/2004, 270/2006, 20289/2015, in quest’ultimo caso con rigetto del ricorso con cui il professionista ricorrente riconosceva che non erano stati violati i minimi tariffari, ma lamentava che le sue prestazioni professionali non erano state adeguatamente valutate). 7. – Con il “settimo” (rectius sesto) motivo si deduce la «nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 383 e 384 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 nell’operare la propria valutazione, «ha omesso di acquisire il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista» (i) e «non ha statuito sulle spese del giudizio di Cassazione in cui il ricorrente è risultato parzialmente vittorioso e meritava il riconoscimento almeno parziale delle spese, conseguentemente violando il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella propria ordinanza di rinvio» ii). 7.1. – Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. 7.2. – In primo luogo, questa Corte ha più volte rilevato che, in tema di compenso per prestazioni professionali, solo in mancanza di un accordo tra le parti e della possibilità di fare ricorso alle tariffe o agli usi, la determinazione è demandata al giudice, che deve in tal caso acquisire obbligatoriamente il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c. (Cass. 7575/2018, 4081/2014). Non ricorrono quindi nella specie i presupposti dell’obbligo di acquisizione. 7.3. – Quanto alla statuizione di irripetibilità delle spese sostenute dall’appellante (da ritenersi equivalente al rigetto della relativa domanda di condanna, a fronte della contumacia del Fallimento appellato), si osserva che «il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (Cass.11423/2016, 9064/2018, 27056/2021).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24392/2015 Numero sezionale 844/2022 Numero di raccolta generale 14678/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 8. – Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Fallimento intimato. 9. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/03/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I
Decreto Cassazione n. 14678/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris