CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul liccrso n. 2(2383-2012 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.„ eletivamente.., dorniciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'A;vvoc,:-Aura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ape - egls Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domicilato in Roma, via Sistina n. 42, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 163/01/2011 della Commissione tributaria regionale della Lombarda, depositata il 7.10.2011; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 14 clìeernb -e 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l'Agerízia delle Entrate, nei ricorrere per la cassazione della sentenza 163/01/2011, -depositata dalla Commissione tributaria regionale deija RGN 27060/2012 cons 'ire e.Federci <s" Lombardia 7.10.2011, ha riferito che, a seguito di notifica della cartella di pagamento relativa ai redditi 2004, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano. La cartella era stata emessa ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per maggiore Irpef (C 31.486,00) e Irap (C 359,00) in ragione del disconescimento dei crediti d'imposta riportati nell'Unico 2005 (redditi 2004), derivanti dagli anni precedenti (1999-2003), per i Quali il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre con la cartella erano state comminate le sanzioni dovute per il tardivo versamento di importi Iva. Il giudice di primo grado, con sentenza n, 85/29/2009, aveva accolto le ragioni del contribuente, avendo questi provveduto a presentare dichiarazioni tardive per gli anni 1999-2003 e avendo prodotto documentazione a supporto dei crediti reclamati. Impugnata la sentenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], l'appello era stato rigettato. Nella decisione, ora oggetto di ricorso, si era affermato che l'omessa presentazione delle dichiarazioni non caducava il credito fiscale ove effettivamente esistente e provato. Quanto alle sanzioni comminate ai fini Iva, aveva aderito alla decisione del giudice di primo grado. L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con tre motivi: con il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 cc, 7 e 8 cc, 2 e 6 gel d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c. per aver erroneamente ritenuto che l'omessa presentazione dehe dichiarazioni non rileva ai fini del riconoscimento di crediti d'imposta; con il secondo per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per essersi limitata ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado in ordine ai tardivi versamenti Iva; cori il terzo per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.P.. n. 322 del 1998, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c. per ave;- erroneamente applicato la disciplina dettata dalla precitata norma in ordine alle conseguenze della inosservanza delle prescrizioni in materia di dichiarazioni Iva. Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza. il Landriani, costituitosi con controricorso, ha contestato le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. RGN 27060/2012 ConsigIIi est. [OSCURATO:PERSONA] more del giudizio il contribuente ha depositato istanza con cui na dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, disciplinata dall'art. 6, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in I. 17 dicembre 2018, n. 136. Con ordinanza emessa all'esito dell'adunanza camerate del 28 novembre 2018, ricorrendo i requisiti previsti dalla normativa, il giudizio fu sospeso. Comunicato il diniego di definizione agevolata della lite (del 19 maggio 2020), il contribuente ha proposto opposizione. Nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 coi proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Nell'ordine, va esaminato il fondamento dell'atto di diniego alla definizione agevolata della controversia tributaria e dell'impugnazione del medesimo atto, proposta dal contribuente. L'Agenzia delle entrate ne motivato il diniego sull'assunto che l'oggetto della controversia, la cartella di pagamento, non sarebbe definibile ai sensi del d.l. n. 119 del 2018. Non risulterebbe inoltre versato l'importo "necessario" ai fini del perfezionamento della definizione. Entrambe le ragioni vanno rigettate. Quanto alla prima, la questione è stata chiarita e definita da questa Corte di legittimità, affermando che anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 dei di. n. 119 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez. U, 25 giugno 2021, n. 18298). Nel caso di specie trattasi di una cartella emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 cit., e dunque del primo atto impositivo, così che per esso è indubbio l'accesso alla disciplina condoniate. Il secondo motivo è poi inammissibile. Con esso l'Amministrazione finanziaria sostiene che non sarebbe stato eseguito il pagamento necessario RGN 27060/2012 Consigkr,e est,. Federici I I cr ' t al perfezionamento della definizione agevolata. Si tratta di una asserzione del tutto priva di motivazione, che certamente inficia l'atto stesso. L'atto C11 diniego ha infatti natura di atto amministrativo e a tal fine esso va motivato, Si tratta di un obbligo, la cui osservanza è necessaria alla verifica del potere concretamente esercitato, pena la violazione dell'art. 7 comma 1, I. n. 212 del 2000. Verificando ora la domanda di definizione presentata dal contribuente, dagli atti risulta che il contribuente chiese la sospensione del giudizio pei- aderire alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comrna 10, del d.l. n. 119 del 2018. Risultano eseguiti versamenti sul mod. F24. La domanda di definizione va pertanto accolta e il giudizio va dichiarato estinto. Le spese del giudizio di diniego della definizione agevolata vanno compensate, considerata l'incertezza interpretativa sulla applicabilità delta disciplina condoniale sino alla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte. Le spese dei giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.i. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Accoglie ii ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata deiia compensandone le spese. Dichiara estinto il giudizio, con