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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 15546/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0490AZC ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la misura della pena irrogata e la mancata concessione delle generiChef malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti,* così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0490AZC ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la misura della pena irrogata e la mancata concessione delle generiChef malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti,* così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15546/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris