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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24579/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Bangladesh IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/12/2020, aveva riconosciuto il Sarker colpevole dei delitti di ricettazione e detenzione a fini di vendita di merce con marchi contraffatti, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, previo riconoscimento della speciale attenuante ex art. 648, comma 4, cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla esclusione della grossolanità del falso, alla affermata consapevolezza della provenienza illecita della merce, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del béneficio della sospensione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi già devoluti al vaglio della Corte di merito, che li ha disattesi con corretta motivazione con la quale l'impugnazione non si confronta in termini di puntuali.

Infatti, la valutazione della sentenza impugnata in punto di eQ, potenzialità lesiva della fattispecie ex art. 474 cod.pen. è coerente con la costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 - 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258722-01).

Privi di pregio s'appalesano anche i rilievi in ordine al dolo di ricettazione in presenza di merce recante marchi di famose case di moda acquisita attraverso canali diversi dai distributori ufficiali e senza documentazione fiscale comprovante l'acquisto. 3.1 Analogamente inammissibili per manifesta infondatezza risultano le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici d'appello ampiamente illustrato le ragioni che fondano il diniego dell'invocata mitigazione sanzionatoria e argomentato la congruità del trattamento inflitto in primo grado.

Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale, la Corte territoriale ha formulato una prognosi negativa in punto di recidivanza fondata sulle condizioni soggettive del prevenuto e sui precedenti insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto congruamente giustificata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Bangladesh IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/12/2020, aveva riconosciuto il Sarker colpevole dei delitti di ricettazione e detenzione a fini di vendita di merce con marchi contraffatti, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, previo riconoscimento della speciale attenuante ex art. 648, comma 4, cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla esclusione della grossolanità del falso, alla affermata consapevolezza della provenienza illecita della merce, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del béneficio della sospensione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi già devoluti al vaglio della Corte di merito, che li ha disattesi con corretta motivazione con la quale l'impugnazione non si confronta in termini di puntuali. Infatti, la valutazione della sentenza impugnata in punto di eQ, potenzialità lesiva della fattispecie ex art. 474 cod.pen. è coerente con la costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 - 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258722-01). Privi di pregio s'appalesano anche i rilievi in ordine al dolo di ricettazione in presenza di merce recante marchi di famose case di moda acquisita attraverso canali diversi dai distributori ufficiali e senza documentazione fiscale comprovante l'acquisto. 3.1 Analogamente inammissibili per manifesta infondatezza risultano le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici d'appello ampiamente illustrato le ragioni che fondano il diniego dell'invocata mitigazione sanzionatoria e argomentato la congruità del trattamento inflitto in primo grado. Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale, la Corte territoriale ha formulato una prognosi negativa in punto di recidivanza fondata sulle condizioni soggettive del prevenuto e sui precedenti insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto congruamente giustificata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere este
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