CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 02/11/2021 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sentenza emessa in data 25/11/2015 dal Tribunale di S.M.C. Vetere e divenuta definitiva in data 09/04/2016. 2. Nell'interesse del Coviello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato i limiti del giudizio di ammissibilità, finendo per operare una disamina di merito quanto alla attendibilità e persuasività delle prove indicate a fondamento della richiesta. Si aggiunge che l'inammissibilità della precedente richiesta di revisione proposta nell'interesse del Coviello rappresentava un dato irrilevante, in quanto anch'essa illegittima per le stesse ragioni sopra ricordate. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, denunciando la mera apparenza della motivazione con la quale era stata disattesa la richiesta di procedere, nel contraddittorio, ad una audizione delle persone sentite in sede di indagini difensive. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di considerare l'elemento di novità costituito dal fatto che, successivamente alla loro audizione in sede di indagini difensive, i dichiaranti - già coimputati del Coviello - erano stati destinatari di pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in tal modo mutando veste processuale, ai sensi dell'art. 197-bis, cod. proc. pen., con la conseguenza che sarebbero stati vincolati dal dovere di dire la verità. In tale prospettiva, si aggiunge, era privo di pertinenza il richiamo all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., destinato ad operare nella successiva fase rescissoria. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, aggiungendo alle considerazioni di cui al terzo motivo, che la Corte territoriale neppure aveva chiarito per quali ragioni sarebbe stato impraticabile un vaglio di convergenza delle dichiarazioni assunte nel contraddittorio ai fini dell'assoluzione del Coviello. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.Innanzi tutto, il ricorso non pone in discussione che una precedente richiesta di revisione, pur fondata sui medesimi apporti dichiarativi raccolti dal difensore in sede di investigazioni difensive, sia stata dichiarata inammissibile, ma assume: a) che ciò sarebbe irrilevante; b) che la precedente declaratoria di inammissibilità sarebbe illegittima «per le medesime ragioni testè enunciate»; c) che l'elemento di novità sarebbe rappresentato dal fatto che in data 02/09/2021 la Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per prescrizione nei confronti dei menzionati Catalano, Imparato e Verolla, in tal modo mutando la loro veste giuridica. Ora, innanzi tutto, è inesatto quanto affermato sub a, dal momento che, ai sensi dell'art. 641 cod. proc. pen., l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione o la sentenza che la rigetta non pregiudicano il diritto di presentare una nuova richiesta, ma solo se questa sia fondata su elementi diversi. La deduzione sub b è manifestamente infondata, poiché l'illegittimità della prima dichiarazione di inammissibilità non risulta essere stata contestata con l'atto di impugnazione previsto, nel senso che il ricorrente neppure specifica se ha proposto il ricorso per cassazione previsto dall'art. 634 cod. proc. pen. né, in caso affermativo, quale ne sia stato l'esito. La deduzione sub c è manifestamente infondata, sotto vari profili. Innanzi tutto, nella fase di ammissibilità della richiesta di revisione, come ben coglie lo stesso ricorrente, non viene in gioco una approfondita valutazione di merito delle prove nuove addotte ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma una verifica sommaria dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro efficacia ad incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza; essendo invece preclusa, in tale stadio, un'approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite (v. già Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 - dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220441 - 01). Approfondendo siffatte indicazioni, si è osservato che il giudice di merito, nel corso della fase preliminare del giudizio di revisione, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 - 01). Ora, in tale prospettiva, ossia alla luce della funzione che assume il giudizio di ammissibilità, l'esistenza o non del dovere di dire la verità assume un rilievo del tutto nullo, poiché - salva l'esistenza di cause evidenti di inaffidabilità, ma non di queste si discute nel presente procedimento - si deve assumere che le prove addotte corrispondano al vero per poterne apprezzare l'idoneità a scardinare le conclusioni del giudizio che ha condotto alla condanna. In altri termini, sia nel precedente giudizio conclusosi con la prima declaratoria di inammissibilità, sia nel presente giudizio l'apporto dichiarativo deve essere assunto, in linea generale, come corrispondente al vero per scandagliarne la portata in relazione a quanto già valutato nel giudizio di cognizione. Ne discende che, sempre ai fini che qui rilevano, il mero mutamento di veste dei dichiaranti non spiega nessun effetto. In tale cornice di riferimento, le considerazioni dedicate dalla Corte territoriale all'applicabilità, ai sensi dell'art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., delle regole valutative di cui all'art. 192, comma 3 del codice di rito miravano semplicemente a sottolineare l'inesattezza della proposizione che il provvedimento impugnato attribuisce al difensore. Ma la loro valenza, rispetto alla portata decisoria, è assolutamente non decisiva (ciò che rende il terzo e il quarto motivo del tutto inidonei a incidere sulle conclusioni raggiunte dal provvedimento impugnato), poiché la reale ratio decidendi è rappresentata dal fatto che: a) le prove indicate non costituiscono elementi nuovi, ai sensi dell'art. 641 cod. proc. pen., proprio perché esse devono essere assunte, in generale, come corrispondenti al vero, nella fase di ammissibilità, al fine di saggiarne, in astratto, la portata disarticolante del percorso argomentativo della sentenza di condanna; b) le stesse prove non hanno in ogni caso siffatta idoneità dal momento che esse sono incompatibili o comunque non in grado di superare un dato obiettivo, del tutto contrastante con la tesi difensiva per la quale il Coviello sarebbe intervenuto a rissa terminata: le lesioni riportate dal ricorrente. In altri termini, i primi due motivi del ricorso non si confrontano: a) con la rilevanza che viene assegnata, nel percorso argomentativo che ha condotto alla condanna del Coviello, alle lesioni da lui riportate, che si pongono in logica incompatibilità con la tesi da lui sostenuta di essere intervenuto quando la rissa era ormai terminata; b) con la conseguente assenza di decisività, rispetto a tale dato, sia del narrato dell'attuale fidanzata del Coviello, che, pur non essendo stata presente ai fatti, ha riferito che quest'ultimo fu raggiunto da una telefonata e si recò sul posto, quando la rissa si era conclusa, sia delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si sono limitati a dichiarare di non rammentare se il Coviello fosse presente o meno, sia, infine dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA] che, senza introdurre alcun nuovo tema, si limita, secondo una prospettazione ampiamente scandagliata nel giudizio di merito, a sostenere che il Coviello era intervenuto in sua difesa senza partecipare alla rissa. Sulla portata di siffatte dichiarazioni nulla di specifico emerge nel ricorso, con la conseguenza che, assumendone la portata nei termini descritti dal provvedimento impugnato, non si coglie alcuna illogicità nella conclusione raggiunta dalla Corte territoriale quanto all'assenza di decisività delle stesse. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]