CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 3 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto in abitazione e di indebito utilizzo di carta di credito e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile poiché estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/