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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27264/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidante), ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nola e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, giusta procura speciale in atti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata - controricorrente – Erogazioni liberali – deducibilità – presupposti T.F.M. –deducibilità quota accantonamento del compenso dell’amministratore. – importo deducibile avverso la sentenza n. 10730/50/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1.12.2015, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Le società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle rispettive qualità di consolidata e consolidante, impugnano con ricorso per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello delle contribuenti avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 21104/2014 che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale, per l’anno di imposta 2008, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile, assumendo indeducibili le «erogazioni liberali» in favore dell’Associazione con personalità giuridica «[OSCURATO:PERSONA]» e la deduzione di euro 62.592,59, contabilizzata quale trattamento di fine mandato dell’amministratore.

L’Ufficio riteneva che gli importi erogati per liberalità a detta associazione, riconducibile alla famiglia Petrone, alla quale faceva pure capo le società erogante e la sua consolidante, non potessero essere dedotti ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett.

A) T.U.I.R., in quanto la beneficiaria, di fatto, non svolgeva, né aveva mai svolto, l’attività di assistenza sociale e sanitaria prevista nello Statuto.

Quanto al trattamento di fine mandato dell’amministratore, secondo l’Ufficio, esso poteva essere dedotto nella minor misura prevista per i lavoratori dipendenti.

2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. In data 17.9.2025 le ricorrenti hanno depositato istanza di rinvio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo– rubricato « violazione dell’art. 100, comma 2, lettera a) del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», le parti ricorrenti assumono che la C.T.R. ha dato erroneamente rilievo alle attività svolte dall’ente beneficiario della erogazione liberale, requisito non richiesto dalla norma.

Inoltre, la stessa C.T.R. ha riconosciuto che l’associazione beneficiaria “[OSCURATO:PERSONA]” aveva posto in essere, seppure in minima parte, le finalità istituzionali e l’art. 100, comma 2 del T.U.I.R. non condiziona la deducibilità al superamento di un indefinito grado di realizzazione delle predette finalità istituzionali. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», deducono che la C.T.R., affermando che il contratto costitutivo dell’associazione era da ritenersi simulato e configurava un abuso di diritto finalizzato ad indebiti vantaggi fiscali, avrebbe violato il diritto al contraddittorio, non avendo concesso alle contribuenti termine per poter presentare osservazioni sulla questione. 3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’abuso del diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumono che l’abuso non era in ogni caso configurabile, in quanto ricollegato dalla C.T.R. a possibili futuri scenari, non verificatisi, mancando dunque un vantaggio fiscale già conseguito.

4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione dell’art. 105, comma 4, del T.U.I.R., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», si rimprovera la C.T.R. per non avere la stessa considerato che il comma 4 dell’art. 105 del T.U.I.R. opera un rinvio alle disposizioni contrattuali del rapporto.

Non operando pertanto il limite dell’art.2120 c.c., ed essendo incontroverso che l’accantonamento era stato dedotto nella misura stabilita convenzionalmente dalle parti, il giudice del gravame avrebbe dovuto accogliere l’appello.

5. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] le società ricorrenti hanno depositato istanza nella quale hanno affermato di aver raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 del decreto legislativo n. 546/1992, non ancora formalizzato, ma già corredato dal parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rinvio della trattazione della causa;

5. Ritenuto, pertanto, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, al fine di acquisire il verbale di conciliazione, con invito alla controricorrente Agenzia delle Entrate a prendere specifica posizione sulla questione; P.Q.M La Corte invita le parti a depositare il verbale di conciliazione entro giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2025.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidante), ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nola e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, giusta procura speciale in atti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata - controricorrente – Erogazioni liberali – deducibilità – presupposti T.F.M. –deducibilità quota accantonamento del compenso dell’amministratore. – importo deducibile avverso la sentenza n. 10730/50/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1.12.2015, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Le società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle rispettive qualità di consolidata e consolidante, impugnano con ricorso per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello delle contribuenti avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 21104/2014 che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale, per l’anno di imposta 2008, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile, assumendo indeducibili le «erogazioni liberali» in favore dell’Associazione con personalità giuridica «[OSCURATO:PERSONA]» e la deduzione di euro 62.592,59, contabilizzata quale trattamento di fine mandato dell’amministratore. L’Ufficio riteneva che gli importi erogati per liberalità a detta associazione, riconducibile alla famiglia Petrone, alla quale faceva pure capo le società erogante e la sua consolidante, non potessero essere dedotti ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. A) T.U.I.R., in quanto la beneficiaria, di fatto, non svolgeva, né aveva mai svolto, l’attività di assistenza sociale e sanitaria prevista nello Statuto. Quanto al trattamento di fine mandato dell’amministratore, secondo l’Ufficio, esso poteva essere dedotto nella minor misura prevista per i lavoratori dipendenti. 2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 3. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. In data 17.9.2025 le ricorrenti hanno depositato istanza di rinvio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo– rubricato « violazione dell’art. 100, comma 2, lettera a) del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», le parti ricorrenti assumono che la C.T.R. ha dato erroneamente rilievo alle attività svolte dall’ente beneficiario della erogazione liberale, requisito non richiesto dalla norma. Inoltre, la stessa C.T.R. ha riconosciuto che l’associazione beneficiaria “[OSCURATO:PERSONA]” aveva posto in essere, seppure in minima parte, le finalità istituzionali e l’art. 100, comma 2 del T.U.I.R. non condiziona la deducibilità al superamento di un indefinito grado di realizzazione delle predette finalità istituzionali. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», deducono che la C.T.R., affermando che il contratto costitutivo dell’associazione era da ritenersi simulato e configurava un abuso di diritto finalizzato ad indebiti vantaggi fiscali, avrebbe violato il diritto al contraddittorio, non avendo concesso alle contribuenti termine per poter presentare osservazioni sulla questione. 3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’abuso del diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumono che l’abuso non era in ogni caso configurabile, in quanto ricollegato dalla C.T.R. a possibili futuri scenari, non verificatisi, mancando dunque un vantaggio fiscale già conseguito. 4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione dell’art. 105, comma 4, del T.U.I.R., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», si rimprovera la C.T.R. per non avere la stessa considerato che il comma 4 dell’art. 105 del T.U.I.R. opera un rinvio alle disposizioni contrattuali del rapporto. Non operando pertanto il limite dell’art.2120 c.c., ed essendo incontroverso che l’accantonamento era stato dedotto nella misura stabilita convenzionalmente dalle parti, il giudice del gravame avrebbe dovuto accogliere l’appello. 5. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] le società ricorrenti hanno depositato istanza nella quale hanno affermato di aver raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 del decreto legislativo n. 546/1992, non ancora formalizzato, ma già corredato dal parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rinvio della trattazione della causa; 5. Ritenuto, pertanto, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, al fine di acquisire il verbale di conciliazione, con invito alla controricorrente Agenzia delle Entrate a prendere specifica posizione sulla questione; P.Q.M La Corte invita le parti a depositare il verbale di conciliazione entro giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2025. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])
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