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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 41028/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata FOLIGNO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 16 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Perugia ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in quattro mesi di reclusione ed € 3.500,00 di multa per avere, in qualità di titolare di azienda agricola, occupato al lavoro un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno; Ritenuto che il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova in ordine all'elemento psicologico del reato, non essendo stato dimostrato che l'imputata fosse a conoscenza della situazione del cittadino straniero; che la censura è manifestamente inammissibile perché meramente reiterativa di un motivo di appello e di merito, sul quale la Corte di appello ha ampiamento motivato traendo la prova della consapevolezza dell'imputata dal fatto che la stessa era titolare dell'azienda, di ridottissime dimensioni, che assunto il lavoratore, sottolineando che in tale qualità era tenuta a verificare la regolarità del suo soggiorno in Italia ed era nelle condizioni di farlo e che le sue giustificazioni erano state del tutto generiche e correlate a non provate informazioni ricevute da soggetti non meglio identificati; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che l'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione dell'istanza di dichiarare l'intervenuta prescrizione in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata (in ordine all'irrilevanza della prescrizione maturata in tempo successivo alla sentenza impugnata, anche se la causa di estinzione è dedotta, cfr. Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così - .iS0 il 10 ottobre 2024 Il • si.

Iie E I) OSIT \[OSCURATO:PERSONA]:íl ,IA 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata FOLIGNO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 16 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Perugia ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in quattro mesi di reclusione ed € 3.500,00 di multa per avere, in qualità di titolare di azienda agricola, occupato al lavoro un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno; Ritenuto che il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova in ordine all'elemento psicologico del reato, non essendo stato dimostrato che l'imputata fosse a conoscenza della situazione del cittadino straniero; che la censura è manifestamente inammissibile perché meramente reiterativa di un motivo di appello e di merito, sul quale la Corte di appello ha ampiamento motivato traendo la prova della consapevolezza dell'imputata dal fatto che la stessa era titolare dell'azienda, di ridottissime dimensioni, che assunto il lavoratore, sottolineando che in tale qualità era tenuta a verificare la regolarità del suo soggiorno in Italia ed era nelle condizioni di farlo e che le sue giustificazioni erano state del tutto generiche e correlate a non provate informazioni ricevute da soggetti non meglio identificati; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che l'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione dell'istanza di dichiarare l'intervenuta prescrizione in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata (in ordine all'irrilevanza della prescrizione maturata in tempo successivo alla sentenza impugnata, anche se la causa di estinzione è dedotta, cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così - .iS0 il 10 ottobre 2024 Il • si. Iie E I) OSIT \[OSCURATO:PERSONA]:íl ,IA 07
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