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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36169/2023

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 7 gennaio 1973; avverso la sentenza n. 761/2022 della Corte di appello di Salerno del 21 aprile 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Salerno, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno ha, con sentenza emessa in data 21 aprile 2022, integralmente confermato la sentenza con la quale, in data 8 novembre 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato avente ad oggetto il ripetuto acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con cadenza settimanale, per una durata di circa 20 mesi allo scopo di farne successivo spaccio, e lo aveva, pertanto, condannato, ritenuta la continuazione fra le reiterate condotte delittuose, alla pena complessiva di anni 7 e mesi 6 di reclusione.

Avverso la sentenza emessa dal giudice del gravame ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando un unico, sebbene complesso, motivo di impugnazione.

Il primo profilo di questo ha ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità del Califano, essendo stata questa fondata prevalentemente sul dato ponderale dello stupefacente acquistato; ciò in quanto sono state stimate inattendibili, senza che di ciò sia stata fornita giustificazione, le dichiarazioni rese dai testi a discarico, i quali avevano riferito che lo stupefacente era stato acquistato dal Califano per conto di tutti e tre gli utilizzatori e finalizzato ad un uso di gruppo.

Ha, altresì, osservato la difesa del ricorrente come la conferma della condanna del Califano si sia posta come distonica rispetto alla avvenuta assoluzione del D'Elia, altro soggetto coinvolto nelle indagini, la cui posizione era sovrapponibile a quella del Califano.

Anche la circostanza che il Califano sia stato assolto dal reato di concorso nella associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti deporrebbe per la destinazione all'uso personale dello stupefacente da lui acquistato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere ora rigettato.

Deve premettersi che, come chiaramente emergente dalla intestazione del motivo di ricorso presentato dalla difesa del prevenuto, le doglianze da questo mosse alla sentenza impugnata riguardano il profilo del vizio di motivazione e quello della violazione di legge.

Quanto al primo aspetto dedotto, deve ricordarsi che nella presente sede di legittimità il vizio di motivazione, per essere rilevante, non deve riguardare genericamente il versante della condivisibilità o meno delle ragioni che hanno condotto la Corte di merito alla ricostruzione fattuale da essa operata, ma deve avere ad oggetto la eventuale manifesta illogicità di tale ricostruzione.

Ora, nel caso di specie, siffatto vizio non è riscontrabile posto che la Corte di Salerno, la quale ha pur riconosciuto la circostanza che non vi sono fonti dirette di prova del fatto che gli acquisti di sostanza stupefacente attribuiti al Califano fossero destinati alla costituzione di una provvista per la successiva commercializzazione da parte del medesimo della sostanza stupefacente in tale modo procurata, ha, tuttavia, desunto il fatto che tale sostanza fosse destinata alla rivendita da parte del Califano sulla base di una pluralità di elementi indiziari, costituiti non solamente dalla circostanza che questi avesse nel tempo acquistato una imponente mole di cocaina, difficilmente compatibile, anche sotto il profilo dell'esborso economico necessario per la sua acquisizione, con un uso esclusivamente personale, ma connessi anche con le particolari modalità di pagamento della sostanza, la quale era ceduta "a credito" salvo essere successivamente saldata allorchè, è legittimo ritenere, la medesima era stata rivenduta, consentendo al Califano di godere della disponibilità economica necessaria per il suo pagamento, ed ancora con il fatto - non razionalmente giustificabile ove l'imputato fosse stato soltanto uno degli acquirente, consumatori finali dello stupefacente che intrattenevano rapporti con il mondo dello spaccio - che l'imputato si poneva in relazione direttamente con tale [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni accusatorie verso l'imputato sono, peraltro, confermate sia dalla figlia che dalla convivente, il quale controllava la "piazza di spaccio" ove il Califano si riforniva.

La ampia plausibilità della motivazione dellla Corte di appello sul punto, non consente di ritenere fondata la censura formulata dal ricorrente avverso la motivazione della sentenza impugnata.

Anche la valutazione in ordine alla inattendibilità dei testi a discarico, i quali avrebbero fatto riferimento alla circostanza che il Califano era, in sostanza, il loro mandatario per l'acquisto dello stupefacente successivamente adibito al consumo di gruppo, appare corretta, posto che la Corte di Salerno, sulla scorta anche di quanto in precedenza riportato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva osservato come le dichiarazioni di tali testi fossero del tutto generiche in particolare in relazione al requisito della preventiva fornitura al delegato per l'acquisto della comune provvista finanziaria, circostanza che, peraltro, si scontra logicamente con il dato dianzi ricordato secondo il quale l'imputato provvedeva al pagamento dello stupefacente non al momento del suo ritiro, cosa che sarebbe stata coerente ove la provvista fosse stata preventivamente allo stesso consegnata dagli altri consumatori, ma in un momento successivo; si tratta di un ulteriore fattore che mina, evidentemente, la valutazione sulla eventuale attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Gambardella e Vicidomini.

Anche la circostanza che la sorte processuale del Califano sia stata diversa da quella toccata a tale D'Elia è dato che - al di là della sua specifica irrilevanza, atteso che non vi è alcun elemento allegato dalla difesa del ricorrente volto ad evidenziare la identità delle posizioni processuali e istruttorie dei predetti imputati, i quali sono stati giudicati, a quanto risulta, addirittura in due processi separati e distinti (sii fa, infatti, riferimento nella sentenza impugnata alla distinta composizione degli organi giudiziari che hanno valutato rispettivamente la posizione dell'uno e quella dell'altro) - non inficia assolutamente la tenuta logica della sentenza impugnata, né costituisce elemento per ritenere esserci stata alcuna violazione di legge nell'adozione della decisione impugnata, posto che è la stessa Corte di Salerno ad aver posto in luce la diversità del quadro probatorio che ha giustificato un diverso esito del processo a carico del D'Elia rispetto a quello a carico del Califano.

Parimenti irrilevante è il fatto, che peraltro non risulta avere costituito fattore segnalata in sede di formulazione dei motivi di appello, che il Califano sia stato assolto dalla imputazione avente ad oggetto la partecipazione ad un sodalizio criminoso capeggiato dal già citato Greco; invero il fatto che l'odierno imputato non fosse partecipe, sebbene fosse un abituale acquirente di sostanza stupefacente trattata in seno a tale congrega, degli interessi di questa non è in alcun modo fattore esclusivamente deponente per la destinazione all'uso personale dello stupefacente stesso, ben potendo, evidentemente, un soggetto, pur abitualmente acquirente di stupefacente da lui destinato al successivo spaccio, non essere cointeressato ai destini del sodalizio criminoso che si occupa di fornirgli la sostanza in questione, non partecipando, pertanto, come associato a quest'ultima.Alla infondatezza dell'articolato motivo di ricorso, fa seguito, oltre al rigetto dello stesso, la condanna, visto l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 7 gennaio 1973; avverso la sentenza n. 761/2022 della Corte di appello di Salerno del 21 aprile 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Salerno, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno ha, con sentenza emessa in data 21 aprile 2022, integralmente confermato la sentenza con la quale, in data 8 novembre 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato avente ad oggetto il ripetuto acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con cadenza settimanale, per una durata di circa 20 mesi allo scopo di farne successivo spaccio, e lo aveva, pertanto, condannato, ritenuta la continuazione fra le reiterate condotte delittuose, alla pena complessiva di anni 7 e mesi 6 di reclusione. Avverso la sentenza emessa dal giudice del gravame ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando un unico, sebbene complesso, motivo di impugnazione. Il primo profilo di questo ha ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità del Califano, essendo stata questa fondata prevalentemente sul dato ponderale dello stupefacente acquistato; ciò in quanto sono state stimate inattendibili, senza che di ciò sia stata fornita giustificazione, le dichiarazioni rese dai testi a discarico, i quali avevano riferito che lo stupefacente era stato acquistato dal Califano per conto di tutti e tre gli utilizzatori e finalizzato ad un uso di gruppo. Ha, altresì, osservato la difesa del ricorrente come la conferma della condanna del Califano si sia posta come distonica rispetto alla avvenuta assoluzione del D'Elia, altro soggetto coinvolto nelle indagini, la cui posizione era sovrapponibile a quella del Califano. Anche la circostanza che il Califano sia stato assolto dal reato di concorso nella associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti deporrebbe per la destinazione all'uso personale dello stupefacente da lui acquistato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere ora rigettato. Deve premettersi che, come chiaramente emergente dalla intestazione del motivo di ricorso presentato dalla difesa del prevenuto, le doglianze da questo mosse alla sentenza impugnata riguardano il profilo del vizio di motivazione e quello della violazione di legge. Quanto al primo aspetto dedotto, deve ricordarsi che nella presente sede di legittimità il vizio di motivazione, per essere rilevante, non deve riguardare genericamente il versante della condivisibilità o meno delle ragioni che hanno condotto la Corte di merito alla ricostruzione fattuale da essa operata, ma deve avere ad oggetto la eventuale manifesta illogicità di tale ricostruzione. Ora, nel caso di specie, siffatto vizio non è riscontrabile posto che la Corte di Salerno, la quale ha pur riconosciuto la circostanza che non vi sono fonti dirette di prova del fatto che gli acquisti di sostanza stupefacente attribuiti al Califano fossero destinati alla costituzione di una provvista per la successiva commercializzazione da parte del medesimo della sostanza stupefacente in tale modo procurata, ha, tuttavia, desunto il fatto che tale sostanza fosse destinata alla rivendita da parte del Califano sulla base di una pluralità di elementi indiziari, costituiti non solamente dalla circostanza che questi avesse nel tempo acquistato una imponente mole di cocaina, difficilmente compatibile, anche sotto il profilo dell'esborso economico necessario per la sua acquisizione, con un uso esclusivamente personale, ma connessi anche con le particolari modalità di pagamento della sostanza, la quale era ceduta "a credito" salvo essere successivamente saldata allorchè, è legittimo ritenere, la medesima era stata rivenduta, consentendo al Califano di godere della disponibilità economica necessaria per il suo pagamento, ed ancora con il fatto - non razionalmente giustificabile ove l'imputato fosse stato soltanto uno degli acquirente, consumatori finali dello stupefacente che intrattenevano rapporti con il mondo dello spaccio - che l'imputato si poneva in relazione direttamente con tale [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni accusatorie verso l'imputato sono, peraltro, confermate sia dalla figlia che dalla convivente, il quale controllava la "piazza di spaccio" ove il Califano si riforniva. La ampia plausibilità della motivazione dellla Corte di appello sul punto, non consente di ritenere fondata la censura formulata dal ricorrente avverso la motivazione della sentenza impugnata. Anche la valutazione in ordine alla inattendibilità dei testi a discarico, i quali avrebbero fatto riferimento alla circostanza che il Califano era, in sostanza, il loro mandatario per l'acquisto dello stupefacente successivamente adibito al consumo di gruppo, appare corretta, posto che la Corte di Salerno, sulla scorta anche di quanto in precedenza riportato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva osservato come le dichiarazioni di tali testi fossero del tutto generiche in particolare in relazione al requisito della preventiva fornitura al delegato per l'acquisto della comune provvista finanziaria, circostanza che, peraltro, si scontra logicamente con il dato dianzi ricordato secondo il quale l'imputato provvedeva al pagamento dello stupefacente non al momento del suo ritiro, cosa che sarebbe stata coerente ove la provvista fosse stata preventivamente allo stesso consegnata dagli altri consumatori, ma in un momento successivo; si tratta di un ulteriore fattore che mina, evidentemente, la valutazione sulla eventuale attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Gambardella e Vicidomini. Anche la circostanza che la sorte processuale del Califano sia stata diversa da quella toccata a tale D'Elia è dato che - al di là della sua specifica irrilevanza, atteso che non vi è alcun elemento allegato dalla difesa del ricorrente volto ad evidenziare la identità delle posizioni processuali e istruttorie dei predetti imputati, i quali sono stati giudicati, a quanto risulta, addirittura in due processi separati e distinti (sii fa, infatti, riferimento nella sentenza impugnata alla distinta composizione degli organi giudiziari che hanno valutato rispettivamente la posizione dell'uno e quella dell'altro) - non inficia assolutamente la tenuta logica della sentenza impugnata, né costituisce elemento per ritenere esserci stata alcuna violazione di legge nell'adozione della decisione impugnata, posto che è la stessa Corte di Salerno ad aver posto in luce la diversità del quadro probatorio che ha giustificato un diverso esito del processo a carico del D'Elia rispetto a quello a carico del Califano. Parimenti irrilevante è il fatto, che peraltro non risulta avere costituito fattore segnalata in sede di formulazione dei motivi di appello, che il Califano sia stato assolto dalla imputazione avente ad oggetto la partecipazione ad un sodalizio criminoso capeggiato dal già citato Greco; invero il fatto che l'odierno imputato non fosse partecipe, sebbene fosse un abituale acquirente di sostanza stupefacente trattata in seno a tale congrega, degli interessi di questa non è in alcun modo fattore esclusivamente deponente per la destinazione all'uso personale dello stupefacente stesso, ben potendo, evidentemente, un soggetto, pur abitualmente acquirente di stupefacente da lui destinato al successivo spaccio, non essere cointeressato ai destini del sodalizio criminoso che si occupa di fornirgli la sostanza in questione, non partecipando, pertanto, come associato a quest'ultima.Alla infondatezza dell'articolato motivo di ricorso, fa seguito, oltre al rigetto dello stesso, la condanna, visto l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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