CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 40805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se7gte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ete, & c)24-04-0 udito il Vénsore [OSCURATO:PERSONA]' stato proposto ricorso straordinario, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 625-bis del codice di rito, per errore di fatto in relazione all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., avverso la pronuncia di inammissibilità pronunciata da questa Corte, Sezione Settima, in data 21.1.2021. 1.1.Si lamenta, col primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che la pronuncia di inammissibilità è stata emessa da questa Corte, senza formalità, fuori dei casi di cui all'art. 591, comma 1 lettere a, b, c, d, cod. proc. pen. Tale erronea impostazione procedimentale avrebbe dato luogo ad un errore di fatto relativamente alla valutazione, che avrebbe potuto essere effettuata, dei motivi proposti nell'impugnare per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione e di euro 26.000,00 d multa in ordine al delitto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) prima e terza ipotesi, all'articolo 12 comma 3-bis (quoad poenam) e comma 3-ter lettera b), decreto legislativo n. 286/98 (per avere, l'imputato, compiuto atti diretti a procurare l'ingresso in Italia e in altri Stati del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], formando un passaporto rumeno contraffatto, in concorso con un soggetto mai identificato, dietro corresponsione di un prezzo non quantificato). 1.2.Col secondo motivo si deduce errore di fatto, chiedendosene la correzione, quanto alla erronea interpretazione della fattispecie prevista dall'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 286/98, per essersi omessa la valutazione delle predette ipotesi di reato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 21.6.2018 n. 40982. Il tribunale è giunto alla determinazione della pena inflitta ritenendo più grave il reato di cui all'art. 12 comma 3, che è stato quindi ritenuta fattispecie autonoma laddove essa non ha tale natura, trattandosi di fattispecie meramente circostanziale rispetto a quella di cui al comma primo della medesima disposizione, come ritenuto dalle Stesse Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza suindicata. 1.3.Col terzo motivo si deduce errore di fatto, lamentando l'omessa valutazione, da parte di questa Corte, nella ordinanza di inammissibilità, delle circostanze aggravanti delle fattispecie di cui all'art. 12 comma 3, cit., essendosi essa limitata a ritenere inammissibile il ricorso per cassazione perché riproducente questioni valutative della prova già affrontate dai giudici di appello, laddove si trattava di effettuare una valutazione oggettiva della correttezza degli elementi che hanno portato la corte territoriale alla condanna del ricorrente, non sul punto della responsabilità, ma sulla corretta quantificazione della pena. L'errore è evidente: già nel capo di imputazione si fa riferimento alla prima e terza ipotesi dell'articolo 12, comma 3 lettera d, ipotesi inesistenti nel testo del comma terzo dell'articolo suddetto; inoltre si fa riferimento al comma 3-bis che richiede che i fatti commessi al comma 3 siano commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, ed E del medesimo comma. Orbene l'unica ipotesi alla quale la Corte di appello poi, e il tribunale prima, possono avere fatto riferimento per poter applicare il comma 3-bis è la lettera D (e cioè fatto commesso da tre o più persone). L'errore consisterebbe, a parere del ricorrente, nella mancata lettura del comma 3-bis che richiede due o più delle ipotesi suddette. Da tale errata lettura e valutazione della norma ne deriva un errore di fatto che ha portato a una quantificazione della pena del tutto disancorata da quanto previsto dalla norma stessa e pertanto in totale violazione della dosimetria della pena che avrebbe dovuto essere applicata. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché avanzato fuori dai casi consentiti (art. 625,reonnma 4, cod. proc. pen.), deducendo esso errate soluzioni in diritto (errata quantificazione della pena sulla base di errata qualificazione dei fatti), neppure ancorandole ad errori percettivi, e non errori di fatto. E' innanzitutto solo il caso di osservare che il ricorso originariamente proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stato correttamente dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione di questa Corte, previo avviso alle parti e non de plano, perché meramente reiterativo e perché proponente una diversa lettura del materiale probatorio (e sulla base di tali argomenti è stata evidentemente, implicitamente, confermata, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12 comma 3, lett. D, nella sua duplice declinazione delle più persone e dell'utilizzazione di dlocumento alterato, l'unica genericamente contestata col ricorso per cassazione); e con esso non si erano comunque poste le questioni - in diritto - sulla determinazione della pena, qui proposte; né l'errore , di fatto potrebbe essere ravvisato nel fatto che la corte di cassazione non avrebbe proceduto di ufficio a valutare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, che solo nel ricorso in scrutinio si assume errata, non essendosi peraltro imputata una tale omissione a una effettiva, errata, percezione in fatto. Come ha già avuto modo di affermare, condivisibilmente, questa Corte, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione (Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, Rv. 240973 — 01). Il secondo e il terzo motivo propongono, dunque, in definitiva, questioni afferenti alle aggravanti in termini neppure posti in appello, deducendo errore di fatto su erronea interpretazione della fattispecie di cui all'art. 12, commi 1 e 3, Dlgs 286/1998, per mancata valutazione delle predette ipotesi di reato alla luce delle Sezioni Unite n. 40982/2018; sicchè evidente è l'inammissibilità del ricorso anche in parte qua alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia (e ciò di là della seguente annotazione che si rende comunque opportuno fare: dalla pronuncia della Corte di Appello non emerge peraltro che si sia inteso qualificare il fatto come fattispecie autonoma dal momento che la individuazione della pana base in anni cinque di reclusione per la fattispecie di cui all'art. 12 comma 3, come reato più grave, contenuta nella sentenza di primo grado, su cui si è operato l'aumento, non superiore a 1/3, per l'aggravante di cui ai comma 3 ter lett. B e per la recidiva, di anni uno e mesi otto di reclusione, si è imposta in considerazione del fatto che risultasse contestato anche l'ulteriore reato, certamente meno grave, di cui all'art. 497-bis c.p. di cui al capo B, posto in continuazione, non risultando peraltro concesse le attenuanti generiche implicanti eventuale giudizio di comparazione; sicchè la supposta errata valutazione non può ritenersi supportata da alcunchè; fermo restando che in ogni caso il suo riconoscimento non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso, perché, non essendo state concesse le attenuanti generiche, non si sarebbe giammai potuti partire dalla pena del comma prima dell'art. 12). E' invero inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali (Sez. 6, ti. 3522 del 09/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009), Rv. 242658 — 01); laddove nel caso di specie non si può nemmeno affermare che la prospettata ipotesi ricorra nel caso di specie. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della