CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 03678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/06/2021 della Corte di Cassazione, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 I predetti Laurino, Iaccarino e Giordano, tramite il proprio difensore, propongono ricorso ex articolo 625-bis cod.proc.pen. avverso la ordinanza della Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione emessa in data 3 giugno 2021, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 febbraio 2021, con la quale erano state accolte le richieste formulate dai predetti imputati ex art. 599-bis cod. proc. pen con rideterminazione della pena. Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625-bis cod.proc.pen., sostenendosi che l'ordinanza di inammissibilità è stata emessa dalla Corte di Cassazione senza procedere nelle forme previste dall'ad. 611, comma 1, richiamate dall'ad. 610, comma 1, cod. proc. pen. e quindi senza dare avviso alle parti dell'udienza camerale fissata per la decisione, con conseguente violazione del contraddittorio, non avendo i ricorrenti potuto depositare proprie memorie scritte. Si osserva che la deroga prevista dall'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede che la decisione sia adottata senza formalità e quindi con procedura de plano non può estendersi anche ai casi di ricorso avverso sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. e di ricorso avverso le sentenze emesse dalla Corte di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., poiché in tal senso non può essere intesa l'espressione "allo stesso modo" con cui inizia il secondo periodo della medesima disposizione normativa ora richiamata, di cui all'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Inoltre, si obietta che nel caso di specie il concordato in appello è avvenuto in violazione di legge perché ha comportato il rigetto del motivo di appello che vedeva sul mancato accoglimento della richiesta di abbreviato condizionato e della conseguente applicazione della prevista riduzione della pena. Conseguentemente si chiede che venga disposto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione alla Sezione competente per rifissare l'udienza ex artt. 610 e 611 cod. proc. pen. e rimettere i difensori in termini per la presentazione di memorie e motivi nuovi, previo avviso della nuova udienza camerale. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Occorre osservare, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, come in base al chiaro disposto dell'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'ad. 1, comma 62, I. n. 103 del 2017, la procedura de plano sia applicabile anche ai ricorsi presentati avverso le sentenze pronunciate - come nel caso di specie - a norma dell'ad. 599-bis cod. proc. pen. con la conseguente irrilevanza della mancata comunicazione degli avvisi di udienza alle parti del procedimento. Manifestamente infondata è anche la deduzione relativa alla violazione di legge che avrebbe determinato l'accoglimento del concordato in appello, atteso che anche il motivo di appello relativo alle ragioni del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato era stato pacificamente assorbito dalla rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, rimodulato in modo conforme alle richieste delle parti, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, che qui evidentemente non ricorre. Anche l'inammissibilità dei presenti ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, poiché il sindacato di ammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere compiuto senza formalità di procedura e senza le garanzie del contraddittorio scritto, atteso che l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al fine di evitare un'inutile attività giurisdizionale nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione delle istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile (vedi, tra le tante, Sez.3, n. 39179 del 08/05/2014, Annibali, Rv. 260548). 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 cod. proc. pen., a versare ciascuno la somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente