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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 23786/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.01991/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Silvio BIRMINIO, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- edi C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] BIRMINIO e Maurizio B I RMINIO , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 02336/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Silvio BIRMINIO, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BIRMINIO e Maurizio BIRMINIO , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n.21975/2022 della Corte di cassazione, depositata il 12 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.747 del 2000 il Tribunale di Cosenza condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare al fratello [OSCURATO:PERSONA] la somma di Lire 72.000.000, a titolo di risarcimento del danno,nonché la somma di Lire 36.000.000, a titolo di liquidazione della quota di partecipazione all’impresa familiare che avevano esercitato in comune.

Questa sentenza, in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA], fu posta in esecuzione dai suoi eredi, Teresa e [OSCURATO:PERSONA], i quali, in data 29 settembre 2011, notificarono a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto perl’importo di Euro 175.294,78, oltre interessi maturati e maturandi .

2. Al precetto si oppose [OSCURATO:PERSONA], deducendo, per un verso, di aver parzialmente adempiuto alla sua obbligazione mediante C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ripetuti versamenti posti in essere tra il 1987 e il 1996 in ottemperanza a provvedimenti giudiziali d’urgenza; per altro verso,di essere titolare di un controcredito riconosciutogli con una successiva pronuncia del medesimo tribunale cosentino che, con sentenza n.685/2002, aveva condannato suo fratello Nello a corrispondergli la somma di Euro 35.738,00.

Pertanto, dalla somma indicata nel precetto avrebbero dovuto essere detratti sia l’importo dei versamenti sia quello del controcredito.

In seguito al decesso dell’opponente [OSCURATO:PERSONA], il giudizio fu proseguito dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] e, all’esitodell’espletamento di una CTU contabile, l’opposizione fu in gran parte accolta dal Tribunale di Cosenza,il quale , con sentenza n. 2065 del 2016, accertò la validità del precetto limitatamente alla somma di Euro 6.778,92, dichiarando che Teresa e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avevano il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di questa somma.

La decisione del Tribunale di Cosenza fu integralmente confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n.890 del 2019 e il ricorso per cassazione –proposto dai precettanti non solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altri eredi dell’originario opponente –è stato rigettato da questa Corte con sentenza 12 luglio 2022, n. 21975.

4. Avverso questa sentenza Teresa e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostodue distinti ricorsi (il primo iscritto al n. 01991/2023 R.G. , il secondo iscritto al n. 02336/2023 R.G.), chiedendo –sulla base di un unico, articolato motivo, comune ad entrambi – la correzione dell’errore di calcolo in essa asseritamente contenuto ed invocandone, altresì, la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n. 4, cod. proc. civ.

C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Solo al primo ricorso ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale, oltre a resistere al ricorso medesimo, ha anche invocato la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ..

Invece, non hanno svolto alcuna difesa gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che ha previsto la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ. c.p.c., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) – la trattaz ione d i entrambi iricorsi è stata fissata per l’ adunanza camerale odierna .

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

Iricorrenti hanno depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, ai sensi dell’art.335 cod. proc. civ., deve disporsi la riunione al ricorso iscritto al n. 01991/2023 R.G. di quello iscritto al n. 02336/2023 R.G. , trattandosi di ricorsi avverso la medesima sentenza. 1.Con l’articolato motivo di revocazione – comune ad entrambi i ricorsi eposto a fondamento anche dell’istanza di correzione di errore di calcolo – Teresa e [OSCURATO:PERSONA] assumono che l a sentenza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ..

In sintesi, l’errore sarebbe consistito nel detrarre dal complessivo credito spettante ai precettanti in forza della sentenza n.740/2000, quantificato dal CTU in Euro 54.615,58 (di cui Euro 12.321,00 dovuti a titolo di risarcimento danni ; ed Euro 42.2 94,28 dovuti a titolo di liquidazione della quota di partecipazione all’impresa familiare) la somma di Euro 47.836,66, corrispondente al controcredito riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] in forza della successiva sentenza n.685/2002, C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. omettendo di considerare che tale detrazione era già stata operata dal consulente tecnico.

In altre parole, la somma di Euro 54.615,58 sarebbe stat a determinatadal CTU, a favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già al netto del controcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, nel sottrarre nuovamente l’ammontare di tale controcreditodalla predetta somma, si sarebbe erroneamente proceduto ad una duplicazione della detrazione che avrebbe condotto all’indebita riduzione del credito dei precettanti sino all’importo di Euro 6.778,92.

Sulla base di queste premesse, Teresa e [OSCURATO:PERSONA] chiedono anzitutto che sia corretta la sentenza impugnata sostituendo– a pag.9 della motivazione – l’importo “ € 27.836,66” con l’importo “€ 42.394,28”, nonché l’importo “€ 6.778,98” con l’importo “€ 54.615,58”; essi invocano, inoltre, la revocazione della sentenza medesima, per errore di fatto. 2.Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto– risultante con imme diatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi, come tale , al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929). 3.Nella fattispecie, l’errore di fatto e di calcolo che affliggerebbe la sentenza di legittimità era già stato denunciato con ricorso per cassazione come vizio che affliggeva la sentenza di appello e, prima C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ancora, quelladi primo grado.

I ricorrenti, infatti, avevano impugnato la sentenza di primo grado per “ macr oscopico errore di calcol o ” , evidenziando che il giudice, nel determinare l’importo loro spettante nella ridottasomma di Euro 6.678,92, aveva detratto dall’ ammontare complessivo del loro credito (Euro 54.615,58) la somma corrispondente ai versamentiprecedentemente effettuati dal debito re, sebbenegli stessi fossero già stati detratti dal CTU.

Il ricorso per cassazione era stato, poi , fondato sull a ritenuta irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, la quale, pur dando conto che il CTUaveva operato la predetta detrazione – e pur quantificando il credito dei precettanti in Euro 54.615,58 (al netto dell’importo di Euro 42.375,29, precedentemente versatodal debitore Vicenz o Birminio ) – aveva no n dimen o rigettato il gravameproposto dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado, confermando che essi avevano diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti della sommadi Euro 6.778,92.

Questa Corte, con la sentenza revocanda, nella veste di giudice del fatto processuale, ha proceduto al diretto esame degli atti e della stessa CTU e, all’esito di taleesame, ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti basate sulla circostanza della presunta duplicazione della detrazione e ha invece ritenuto fondata la diversaricostruzione dei fatti offertadalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva evidenziato che la detrazione operata dal CTU riguardava unicamente i versamenti operati da VincenzoBirminio tra il 1987 e il 1996 , in ottemperanza ai provvedimentigiudiziali d’urgenza (quantificati in Euro 42.294,28) , ma non anche il controcredito riconosciuto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzan. 685/2002.

Pertanto,non sussisteva alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza di appello , la quale, dato atto che tale detrazione era già stata operata dal CTU, aveva correttamente aggiunto quella del controcredito (quantificato in Euro 47.836,66), confermando che la C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. somma ancora spettanteai precettanti andava liquidata nell’importo di Euro 6.778,92. 4.Tanto premesso, è evidente che la sentenza impugnata non è affetta da alcun errore di calcolo né da un errore di fatto revocatorio.

Essa, infatti, ha formulato un giudizioperfettamente coeren te con la compiuta disamina degli atti processuali, costituiti, in particolare, oltre che dalla sentenza di appello, dallasentenza di primo grado, dalla CTU contabile e dal prospetto allegato;disamina alla quale la Corte di legittimità era autorizzata, quale giudice del “fatto processuale”, in ragione della tipologia dei vizi denunciati con il ricorso per cassazione, rientranti nel paradigma dell’art.360 n.4 cod. proc. civ..

Peraltro, anche nell’ipotesi in cuila predetta disamina fosse stata erronea, sarebbe venuto pur sempre in considerazione un errore già presentenelle sentenzedi merito e dunque rimediabile unicamente con gli ordinari mezzi di impugnazione, non anche con il mezzo della revocazione della senten za di cassazione , che postula un errore incidente esclusivamente su quest’ultima; inoltre – e soprattutto – , il fatto positivamente accertato ma erroneamente supposto come inesistente (ovverosia la già effettuata detrazione, risultantedallaCTU, dell’importo del controcredito di [OSCURATO:PERSONA] dal complessivo credito di Teresa e [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe costituito un punto controverso su cui la sentenzasi era pronunciata (arg. ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), poiché su di esso le parti (i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dall’altro) avevano assunto posizioni contrapposte nei rispetti v i atti difensivi; pertanto, la pronuncia impugnata, quand’anche erronea, non avrebbe potuto in alcun modo configurarsi come mera svista percettiva, ma avrebbe necessariamente assunto natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.

C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

5. Ne discende la manifesta inammissibilità de i ricors i sia nella parte in cui chiedonola correzione della sentenza, sia nella parte in cui ne invocanola revocazione.

6. Le spese del giudizio di revocazione relative al rapporto processuale tra i ricorrentie la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Non vi è luogoa provvedere su quelle dei rapporti processuali delle parti intimate, che non hanno svolto difese.

7. Alla condanna dei soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore dell a controricorrente vittorios a , di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella stessa misura delle spese.

Ciò, in ragione della circostanza che il ricorso per r evocazione , manifestamente inammissibil e per evidente insussistenza dei presupposti,si è tradotto oggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.

Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei ricorrenti soccombential pagamento, in favore della controricorrente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass.21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).

C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto, infine,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte,riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibil i .

Condanna i ricorrenti , in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alla controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di Euro 5.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.01991/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Silvio BIRMINIO, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- edi C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] BIRMINIO e Maurizio B I RMINIO , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 02336/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Silvio BIRMINIO, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BIRMINIO e Maurizio BIRMINIO , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n.21975/2022 della Corte di cassazione, depositata il 12 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.747 del 2000 il Tribunale di Cosenza condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare al fratello [OSCURATO:PERSONA] la somma di Lire 72.000.000, a titolo di risarcimento del danno,nonché la somma di Lire 36.000.000, a titolo di liquidazione della quota di partecipazione all’impresa familiare che avevano esercitato in comune. Questa sentenza, in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA], fu posta in esecuzione dai suoi eredi, Teresa e [OSCURATO:PERSONA], i quali, in data 29 settembre 2011, notificarono a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto perl’importo di Euro 175.294,78, oltre interessi maturati e maturandi . 2. Al precetto si oppose [OSCURATO:PERSONA], deducendo, per un verso, di aver parzialmente adempiuto alla sua obbligazione mediante C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ripetuti versamenti posti in essere tra il 1987 e il 1996 in ottemperanza a provvedimenti giudiziali d’urgenza; per altro verso,di essere titolare di un controcredito riconosciutogli con una successiva pronuncia del medesimo tribunale cosentino che, con sentenza n.685/2002, aveva condannato suo fratello Nello a corrispondergli la somma di Euro 35.738,00. Pertanto, dalla somma indicata nel precetto avrebbero dovuto essere detratti sia l’importo dei versamenti sia quello del controcredito. In seguito al decesso dell’opponente [OSCURATO:PERSONA], il giudizio fu proseguito dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] e, all’esitodell’espletamento di una CTU contabile, l’opposizione fu in gran parte accolta dal Tribunale di Cosenza,il quale , con sentenza n. 2065 del 2016, accertò la validità del precetto limitatamente alla somma di Euro 6.778,92, dichiarando che Teresa e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avevano il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di questa somma. La decisione del Tribunale di Cosenza fu integralmente confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n.890 del 2019 e il ricorso per cassazione –proposto dai precettanti non solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altri eredi dell’originario opponente –è stato rigettato da questa Corte con sentenza 12 luglio 2022, n. 21975. 4. Avverso questa sentenza Teresa e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostodue distinti ricorsi (il primo iscritto al n. 01991/2023 R.G. , il secondo iscritto al n. 02336/2023 R.G.), chiedendo –sulla base di un unico, articolato motivo, comune ad entrambi – la correzione dell’errore di calcolo in essa asseritamente contenuto ed invocandone, altresì, la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n. 4, cod. proc. civ. C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Solo al primo ricorso ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale, oltre a resistere al ricorso medesimo, ha anche invocato la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ.. Invece, non hanno svolto alcuna difesa gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che ha previsto la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ. c.p.c., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) – la trattaz ione d i entrambi iricorsi è stata fissata per l’ adunanza camerale odierna . Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Iricorrenti hanno depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, ai sensi dell’art.335 cod. proc. civ., deve disporsi la riunione al ricorso iscritto al n. 01991/2023 R.G. di quello iscritto al n. 02336/2023 R.G. , trattandosi di ricorsi avverso la medesima sentenza. 1.Con l’articolato motivo di revocazione – comune ad entrambi i ricorsi eposto a fondamento anche dell’istanza di correzione di errore di calcolo – Teresa e [OSCURATO:PERSONA] assumono che l a sentenza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ.. In sintesi, l’errore sarebbe consistito nel detrarre dal complessivo credito spettante ai precettanti in forza della sentenza n.740/2000, quantificato dal CTU in Euro 54.615,58 (di cui Euro 12.321,00 dovuti a titolo di risarcimento danni ; ed Euro 42.2 94,28 dovuti a titolo di liquidazione della quota di partecipazione all’impresa familiare) la somma di Euro 47.836,66, corrispondente al controcredito riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] in forza della successiva sentenza n.685/2002, C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. omettendo di considerare che tale detrazione era già stata operata dal consulente tecnico. In altre parole, la somma di Euro 54.615,58 sarebbe stat a determinatadal CTU, a favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già al netto del controcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, nel sottrarre nuovamente l’ammontare di tale controcreditodalla predetta somma, si sarebbe erroneamente proceduto ad una duplicazione della detrazione che avrebbe condotto all’indebita riduzione del credito dei precettanti sino all’importo di Euro 6.778,92. Sulla base di queste premesse, Teresa e [OSCURATO:PERSONA] chiedono anzitutto che sia corretta la sentenza impugnata sostituendo– a pag.9 della motivazione – l’importo “ € 27.836,66” con l’importo “€ 42.394,28”, nonché l’importo “€ 6.778,98” con l’importo “€ 54.615,58”; essi invocano, inoltre, la revocazione della sentenza medesima, per errore di fatto. 2.Il ricorso è manifestamente inammissibile. Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto– risultante con imme diatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi, come tale , al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929). 3.Nella fattispecie, l’errore di fatto e di calcolo che affliggerebbe la sentenza di legittimità era già stato denunciato con ricorso per cassazione come vizio che affliggeva la sentenza di appello e, prima C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ancora, quelladi primo grado. I ricorrenti, infatti, avevano impugnato la sentenza di primo grado per “ macr oscopico errore di calcol o ” , evidenziando che il giudice, nel determinare l’importo loro spettante nella ridottasomma di Euro 6.678,92, aveva detratto dall’ ammontare complessivo del loro credito (Euro 54.615,58) la somma corrispondente ai versamentiprecedentemente effettuati dal debito re, sebbenegli stessi fossero già stati detratti dal CTU. Il ricorso per cassazione era stato, poi , fondato sull a ritenuta irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, la quale, pur dando conto che il CTUaveva operato la predetta detrazione – e pur quantificando il credito dei precettanti in Euro 54.615,58 (al netto dell’importo di Euro 42.375,29, precedentemente versatodal debitore Vicenz o Birminio ) – aveva no n dimen o rigettato il gravameproposto dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado, confermando che essi avevano diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti della sommadi Euro 6.778,92. Questa Corte, con la sentenza revocanda, nella veste di giudice del fatto processuale, ha proceduto al diretto esame degli atti e della stessa CTU e, all’esito di taleesame, ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti basate sulla circostanza della presunta duplicazione della detrazione e ha invece ritenuto fondata la diversaricostruzione dei fatti offertadalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva evidenziato che la detrazione operata dal CTU riguardava unicamente i versamenti operati da VincenzoBirminio tra il 1987 e il 1996 , in ottemperanza ai provvedimentigiudiziali d’urgenza (quantificati in Euro 42.294,28) , ma non anche il controcredito riconosciuto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzan. 685/2002. Pertanto,non sussisteva alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza di appello , la quale, dato atto che tale detrazione era già stata operata dal CTU, aveva correttamente aggiunto quella del controcredito (quantificato in Euro 47.836,66), confermando che la C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. somma ancora spettanteai precettanti andava liquidata nell’importo di Euro 6.778,92. 4.Tanto premesso, è evidente che la sentenza impugnata non è affetta da alcun errore di calcolo né da un errore di fatto revocatorio. Essa, infatti, ha formulato un giudizioperfettamente coeren te con la compiuta disamina degli atti processuali, costituiti, in particolare, oltre che dalla sentenza di appello, dallasentenza di primo grado, dalla CTU contabile e dal prospetto allegato;disamina alla quale la Corte di legittimità era autorizzata, quale giudice del “fatto processuale”, in ragione della tipologia dei vizi denunciati con il ricorso per cassazione, rientranti nel paradigma dell’art.360 n.4 cod. proc. civ.. Peraltro, anche nell’ipotesi in cuila predetta disamina fosse stata erronea, sarebbe venuto pur sempre in considerazione un errore già presentenelle sentenzedi merito e dunque rimediabile unicamente con gli ordinari mezzi di impugnazione, non anche con il mezzo della revocazione della senten za di cassazione , che postula un errore incidente esclusivamente su quest’ultima; inoltre – e soprattutto – , il fatto positivamente accertato ma erroneamente supposto come inesistente (ovverosia la già effettuata detrazione, risultantedallaCTU, dell’importo del controcredito di [OSCURATO:PERSONA] dal complessivo credito di Teresa e [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe costituito un punto controverso su cui la sentenzasi era pronunciata (arg. ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), poiché su di esso le parti (i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dall’altro) avevano assunto posizioni contrapposte nei rispetti v i atti difensivi; pertanto, la pronuncia impugnata, quand’anche erronea, non avrebbe potuto in alcun modo configurarsi come mera svista percettiva, ma avrebbe necessariamente assunto natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio. C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5. Ne discende la manifesta inammissibilità de i ricors i sia nella parte in cui chiedonola correzione della sentenza, sia nella parte in cui ne invocanola revocazione. 6. Le spese del giudizio di revocazione relative al rapporto processuale tra i ricorrentie la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non vi è luogoa provvedere su quelle dei rapporti processuali delle parti intimate, che non hanno svolto difese. 7. Alla condanna dei soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore dell a controricorrente vittorios a , di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella stessa misura delle spese. Ciò, in ragione della circostanza che il ricorso per r evocazione , manifestamente inammissibil e per evidente insussistenza dei presupposti,si è tradotto oggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei ricorrenti soccombential pagamento, in favore della controricorrente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass.21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). C.C.05.07.2023 N. R.G.01991/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto, infine,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte,riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibil i . Condanna i ricorrenti , in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alla controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di Euro 5.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comm
Sentenza Cassazione n. 23786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris