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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 05806/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20749/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 891/2018 depositata il 14/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi l’ottavo motivo di ricorso e rigettarsi fli altri motivi.

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo edificato in [OSCURATO:PERSONA], convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Elvira e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo fossero condannati alla rimozione di opere realizzate sul loro fondo, confinante con quello di esso attore, a distanza inferiore a quella di legge tra edifici e dal confine e che fossero altresì condannati al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettò le domande.

La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto le domande originarie; 2.avverso la sentenza della Corte di Appello è stato proposto ricorso nell’interesse di Elvira, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad otto motivi;

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 4.la Procura Generale ha depositato requisitoria ed ha chiesto accogliersi l’ottavo motivo di ricorso e rigettarsi gli altri; considerato in via assolutamente preliminare che: 1.non risulta essere stata data comunicazione al difensore dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell’avviso di fissazione dell’udienza;

2. da documentazione di Cancelleria risulta che, alla data del 25 novembre 2024, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “non [era] presente nel registro Reginde”, che la comunicazione alle parti a cura della [OSCURATO:PERSONA] di Ciampino non ha avuto esito, che [OSCURATO:PERSONA] è deceduta;

3. occorre mandare alla Cancelleria perché venga accertato, presso il [OSCURATO:PERSONA], se alla data del 16 luglio 2019 -data di deposito del ricorso- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era iscritto nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti e perché si provveda alla comunicazione dell’avviso di fissazione della nuova udienza pubblica , alla quale la causa deve essere rinviata, ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme del codice di procedura civile; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20749/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 891/2018 depositata il 14/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi l’ottavo motivo di ricorso e rigettarsi fli altri motivi. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo edificato in [OSCURATO:PERSONA], convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Elvira e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo fossero condannati alla rimozione di opere realizzate sul loro fondo, confinante con quello di esso attore, a distanza inferiore a quella di legge tra edifici e dal confine e che fossero altresì condannati al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto le domande originarie; 2.avverso la sentenza della Corte di Appello è stato proposto ricorso nell’interesse di Elvira, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad otto motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 4.la Procura Generale ha depositato requisitoria ed ha chiesto accogliersi l’ottavo motivo di ricorso e rigettarsi gli altri; considerato in via assolutamente preliminare che: 1.non risulta essere stata data comunicazione al difensore dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell’avviso di fissazione dell’udienza; 2. da documentazione di Cancelleria risulta che, alla data del 25 novembre 2024, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “non [era] presente nel registro Reginde”, che la comunicazione alle parti a cura della [OSCURATO:PERSONA] di Ciampino non ha avuto esito, che [OSCURATO:PERSONA] è deceduta; 3. occorre mandare alla Cancelleria perché venga accertato, presso il [OSCURATO:PERSONA], se alla data del 16 luglio 2019 -data di deposito del ricorso- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era iscritto nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti e perché si provveda alla comunicazione dell’avviso di fissazione della nuova udienza pubblica , alla quale la causa deve essere rinviata, ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme del codice di procedura civile; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria p
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