Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47174/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per la contravvenzione contestata al capo D (art. 697 cod. pen.) perché estinta per intervenuta prescrizione, concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Mighali le attenuanti generiche, per la seconda prevalenti sulla contestata recidiva, e rideterminava la pena per Benegiamo in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per Stefanizzi in anni quattro di reclusione, per Tà in anni quattro di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione e per Mighali in anni due di reclusione.

Tutti gli imputati sono stati dichiarati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, commi 1, n. 2 e 4, legge n. 110 del 1975 contestato al capo B) per avere portato in luogo pubblico, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto, un fucile e una pistola Beretta cal. 7,65, entrambi con matricola abrasa e quindi da ritenersi clandestini; in Genova il 24 marzo 2012.

Il reato è stato ritenuto assorbire gli altri contestati, ad eccezione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per la quale, come anticipato, è stato disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Le armi erano state rinvenute all'interno del bagagliaio di un'autovettura parcheggiata vicino alla stazione di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale erano stati trovati anche gli effetti personali degli imputati.

Insieme alle armi erano presenti quattro passamontagna e diversi paia di guanti.

Le persone si conoscevano, come dimostravano i filmati delle telecamere di sorveglianza; erano giunti da Bologna il giorno precedente. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso delle spontanee dichiarazioni, secondo cui si trattava di un gruppo giunto a Genova per la perpetrazione di rapine: il Giudice di primo grado, peraltro, aveva assolto gli imputati dal delitto di tentata rapina ritenendo che, nonostante fosse già iniziata la valutazione dei possibili obiettivi, non si fosse ancora concretizzata una programmazione con individuazione del luogo dove eseguire il delitto.

Gli imputati, con i motivi di appello, avevano sostenuto che nessuno di loro aveva fornito un contributo alla detenzione e al trasporto delle armi, addebitabili al solo Cianci, cosicché la loro (negata) conoscenza della presenza delle armi configurava una mera connivenza non punibile; avevano avanzato, inoltre, motivi attinenti alla pena.

Secondo la Corte territoriale, sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti che inducevano a ritenere che tutti gli imputati fossero al corrente della presenza delle armi, della loro destinazione alla consumazione di rapine o di altre condotte di rilievo penale e che ognuno di loro avesse dato un contributo alla custodia ed occultamento in funzione del futuro utilizzo delle armi.

In primo luogo, sulla base di alcuni indizi, risultava evidente la concertazione unitaria della presenza degli imputati sul luogo dove era parcheggiata l'autovettura.

La coesione del gruppo emergeva anche dal comune utilizzo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], all'interno del cui bagagliaio, nel medesimo vano in cui erano custodite le armi, vi erano anche gli effetti personali di tutti gli imputati; si trattava, quindi, di vano al quale ognuno aveva accesso.

Quando la polizia aveva chiesto di accedere all'autovettura, cui gli imputati non avevano fatto alcun cenno, solo dopo che era stato palesata l'intenzione di procedere alla perquisizione del mezzo Tà aveva intimato alla Mighali di consegnare le chiavi della [OSCURATO:PERSONA] e la donna si era messa a piangere.

La presenza dei quattro passamontagna e dei guanti confermava quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] di avere acquistato le armi, di essere intenzionato ad eseguire le rapine e di avere raggiunto a [OSCURATO:PERSONA] e Benegiamo, che erano al corrente che egli portava con sé le armi, e di essersi poi rivolto a Tà per la loro custodia, richiesta accolta dal Tè.

L'intervenuta assoluzione dal delitto di tentata rapina non smentiva questa versione, essendo giustificata dalla mancanza di atti esecutivi: alcuni tra gli imputati avrebbero preso parte alle rapine, mentre doveva essere escluso che le stesse sarebbero state eseguite dal solo Cianci.

Benegiamo, Stefanizzi e Tà erano stati direttamente coinvolti dalle dichiarazioni confessorie di Cianci, mentre la Mighali aveva dimostrato, con il suo comportamento, di essere consapevole della presenza delle armi all'interno dell'autovettura, delle cui chiavi era detentrice. [OSCURATO:PERSONA], che si trovava sul luogo insieme al compagno [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto, aveva partecipato all'attività del gruppo: ella si era recata nell'[OSCURATO:PERSONA], dove avrebbe dovuto pernottare, salvo poi cedere il posto a Tà e alla Mighali; inoltre, aveva ostacolato l'attività della polizia che chiedeva conto della presenza di autovetture e del motivo della presenza degli imputati a Genova, città del tutto estranea ai luoghi di origine; infine, anche gli effetti personali della [OSCURATO:PERSONA] si trovavano nel bagagliaio della [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte territoriale, non vi erano motivi per riconoscere un ruolo di secondo piano delle due donne Mighali e [OSCURATO:PERSONA], anche ipotizzando che le rapine sarebbero state materialmente compiute dagli uomini.

La presenza delle armi nel bagagliaio integrava il delitto di porto di arma in quanto le stesse si trovavano nella disponibilità pressoché immediata degli imputati.La Corte territoriale riteneva congrua una pena superiore al minimo edittale, negava le attenuanti generiche a Benegiamo, Stefanizzi e Tà e quella di cui all'art.114 cod. pen. a Stefanizzi; veniva ribadita l'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; venivano, infine, riconosciute le attenuanti generiche alla Mighali e alla [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.

Le conclusioni cui erano giunti /íi giudici di secondo grado erano inficiate da carenza di adeguato supporto probatorio.

La colpevolezza dell'imputata era stata ritenuta sulla base della presenza del borsone contenente gli effetti personali della [OSCURATO:PERSONA] nel bagagliaio della [OSCURATO:PERSONA] e della cessione del posto in albergo: si trattava di elementi che non dimostravano la partecipazione morale della ricorrente nel reato di detenzione delle armi.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato contestato.

Gli elementi di fatto non fornivano univoci elementi di prova in ordine al reato contestato né contributi significativi, sintomatici di un apporto concorsuale tra gli imputati.

Il fatto che la ricorrente fosse a conoscenza della presenza della condotta criminosa altrui non integrava il concorso, in mancanza di rafforzamento della volontà del soggetto agente.

In un terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena, ritenuta davvero eccessiva.

3. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione degli artt. 110 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1975 nonché vizio di motivazione.

La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il concorso di Benegiamo nel porto delle armi sulla base della consapevolezza della loro presenza e di un suo contributo alla custodia ed occultamento.

Lo stesso Cianci aveva dichiarato che Benegiamo era venuto a conoscenza della presenza delle armi senza precisare il momento di tale conoscenza, mentre l'imputato aveva riferito di aver saputo della presenza delle armi solo quando era giunto a Genova; in mancanza di prova della conoscenza della presenza delle armi durante il tragitto dalla Puglia a Genova, la condanna per il concorso nel porto delle armi era viziata e illogica.

La responsabilità non sarebbe derivata, del resto, nemmeno ritenendo che l'imputato fosse a conoscenza fin dall'inizio della presenza delle armi, atteso che le stesse non erano state usate.

Il ricorrente ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per il concorso nel porto delle armi, occorre l'effettiva consumazione di illeciti mediante le armi trasportate.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

4. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Nell'atto di appello, la difesa dell'imputata aveva sostenuto che il legame che esisteva tra i quattro uomini escludeva le donne, che non erano a conoscenza di particolari scottanti; Cianci aveva escluso che la Mighali fosse a conoscenza della presenza delle armi; ciò era dimostrato dalle relazioni di polizia giudiziaria che descrivevano i movimenti della Mighali, di Cianci e Benegiamo, mai riferendo che la donna si fosse avvicinata all'autovettura; la detenzione delle chiavi dell'autovettura era soltanto casuale: avendo dormito all'interno dell'autovettura, le chiavi dovevano essere restituite al Tà; non aveva nessuna importanza la circostanza che la Mighali si fosse messa a piangere quando Tà l'aveva invitata a consegnare le chiavi agli operanti.

Doveva essere escluso il porto delle armi mentre la detenzione doveva essere attribuita esclusivamente a Cianci e, nei confronti della Mighali, poteva configurarsi, al più, una mera connivenza, non avendo apportato alcun contributo alla condotta.

La motivazione della sentenza impugnata era censurabile perché le circostanze evidenziate non erano significative; tutti gli elementi non erano qualificati da gravità, precisione e concordanza e non indicavano alcun contributo morale o materiale della Mighali.

La ricorrente censura anche la misura della pena, confermata in una misura troppo alta, nonostante il minimo ruolo dell'imputata e la sua personalità.

5. Ricorre per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge con riferimento all'art. 114 cod. pen.

Non costituisce reato permettere agli amici di deporre due borsoni con gli indumenti personali nel bagagliaio dell'autovettura, ma Tà non poteva sospettare che, al loro interno, ci fosse qualcosa di illecito.

Secondo il ricorrente, non sussisteva prova che Tà fosse a conoscenza della presenza delle armi nel borsone di [OSCURATO:PERSONA], né che fosse a conoscenza che le armi avessero la matricola abrasa e fossero, quindi, clandestine.

La condotta di Tà avrebbe dovuto essere giudicata solo con riferimento alla custodia del borsone e giammai alla programmazione o ideazione di ulteriori condotte, quali l'alterazione dell'arma o la sua clandestinità.

Inoltre, poiché il bagagliaio dell'autovettura era chiuso a chiave, le armi non potevano ritenersi detenute in luogo pubblico.

La valutazione della pena avrebbe dovuto essere considerata in relazione alla effettiva partecipazione.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena, nonché vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

6. Ricorre per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2 e 533 cod. proc. pen. e degli artt. 110 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1975 nonché vizio della motivazione.

Sulla base degli elementi di fatto evidenziati, la Corte territoriale aveva ritenuto che Stefanizzi avesse fornito un contributo rafforzativo dei propositi criminosi altrui con la sua presenza in una collocazione geografica totalmente estranea ai propri luoghi di origine.

Si trattava di un ragionamento illogico, non avendo l'imputato fornito alcun contributo alla detenzione delle armi e delle munizioni, sia quanto all'aspetto materiale che all'aspetto psicologico.

Non vi era prova del fatto che Stefanizzi fosse giunto a Genova insieme agli altri componenti del gruppo; era provato che egli non aveva viaggiato sulla [OSCURATO:PERSONA]; Stefanizzi non aveva la disponibilità dell'autovettura dove erano custodite le armi, né delle relative chiavi; di conseguenza, la presenza del suo borsone all'interno del bagagliaio non poteva far desumere la sua disponibilità diretta ed immediata di accedere alle armi; Stefanizzi, essendo estraneo all'autovettura, non poteva essere accusato di un comportamento ostruzionistico nei confronti della polizia giudiziaria che chiedeva notizie di autovetture.

Si trattava di considerazioni svolte con l'atto di appello che la Corte non aveva valutato; era indimostrato e indimostrabile che tutti gli imputati fossero a conoscenza delle armi portate a Genova e dell'uso che ne sarebbe stato fatto, né che alcuni di loro avrebbero partecipato alle rapine programmate: le dichiarazioni di Cianci riguardavano solo l'informazione data a Stefanizzi che, la mattina del 23 marzo, egli avrebbe raggiunto Genova portando le armi con sé, mentre gli imputati erano stati assolti dall'imputazione di tentata rapina.

Inoltre, non poteva essere ritenuto il porto di armi in luogo pubblico non avendo lo Stefanizzi disponibilità delle armi.

Sussistevano i presupposti per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva contestata, al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.7. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella requisitoria redatta per l'udienza pubblica a trattazione scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, cui ha allegato certificati medici rilasciati all'imputato.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per le conclusioni formulate nel ricorso.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Tutti i ricorrenti, per contestare la responsabilità di ciascuno nella detenzione e nel porto delle armi custodite nel bagagliaio dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], evidenziano elementi di fatto già adeguatamente valutati da entrambi i giudici di merito ed esposti in dettaglio nella sentenza di primo grado.

I ricorsi sollecitano palesemente un diverso giudizio di merito da parte della Corte di legittimità in ordine alla consapevolezza da parte di alcuni imputati della presenza delle armi e, comunque, al loro contributo nella detenzione e nella loro custodia.

2. In realtà, appare decisivo rimarcare la portata dell'assoluzione degli imputati da parte del Giudice di primo grado per il reato di tentata rapina aggravata, loro contestata al capo C: la sentenza di primo grado riteneva "evidente" che le armi detenute fossero destinate alla commissione di attività illecite e ricordava che gli imputati, giunti presso la stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA] e ivi riunitisi, avevano anche posto in essere delle condotte di osservazione; tuttavia, dava atto che - evidentemente per merito dell'intervento tempestivo della polizia giudiziaria - non erano emersi elementi per ritenere che gli imputati avessero già programmato la rapina all'interno di uno dei luoghi indicati nel capo di imputazione e avessero messo in atto atti preparatori.

Secondo la sentenza di primo grado, quindi, si trattava di un gruppo di persone che si conoscevano e che si erano 'date un appuntamento in quel luogo e che - come indicavano le riprese delle telecamere di sorveglianza - avevano iniziato a collaborare tra loro in una attività che, come dimostrava la presenza e il numero di passamontagna e di guanti rinvenuti insieme alle armi, non poteva che sfociare in una rapina eseguita da più persone travisate.Del resto, ciò era stato confermato da [OSCURATO:PERSONA] che, appunto, aveva dichiarato di essere giunto a Genova per commettere delle rapine a mano armata; egli, inoltre, aveva anche menzionato gli imputati ai quali aveva riferito del trasporto delle armi (Stefanizzi, Benegiamo, che aveva ammesso di avere saputo delle armi, e Tà).

La sentenza di appello sottolinea, inoltre, che l'autovettura era nella disponibilità di tutti gli imputati, alcuni dei quali avevano dormito al suo interno la notte precedente, mentre tutti avevano riposto in essa i propri effetti personali.

3. In presenza di questo quadro - ampiamente supportato dalle riprese delle telecamere nonché dagli accertamenti della polizia giudiziaria sull'albergo dove alcuni avevano dormito e sul luogo dove si erano fermati durante il viaggio e, per il resto, dedotto dai giudici di merito in maniera assolutamente logica - è evidente che il concorso morale nella detenzione e nel porto delle armi clandestine non avrebbe potuto essere negato per alcuni degli imputati, atteso che il trasporto di quelle armi a Genova, insieme ai passamontagna e ai guanti, e il loro posizionamento in un luogo verosimilmente individuato come quello della possibile m-0 perpetrazione della (o delle) rapina faceva parte di un disegno criminoso comune a tutti gli imputati, interrotto dalla polizia giudiziaria prima dell'inizio di atti esecutivi.

Non si verte, quindi, nel caso di un soggetto che è a conoscenza di un delitto commesso da altro e ad esso resta del tutto estraneo, così risultando connivente e non concorrente; piuttosto - secondo la ricostruzione dei giudici di merito - in quello di soggetti che avevano insieme programmato l'esecuzione di rapine a mano armata a Genova e che, quindi, avevano concordato che uno di loro - appunto, il Cianci - portasse le armi e quanto altro necessario al fine di utilizzarle.

Per questo motivo i giudici di merito sottolineano l'inverosimiglianza della versione, proposta da alcuni, di un incontro casuale tra "paesani" alla stazione di Genova: quel luogo era il punto concordato di incontro di tutti gli imputati, il luogo da cui l'azione delittuosa programmata avrebbe dovuto avere inizio (anche se le modalità precise e l'obiettivo specifico non possono essere conosciuti).

4. Del tutto logicamente i giudici di merito non hanno ritenuto di distinguere tra le diverse posizioni: in effetti, la disponibilità dell'autovettura al cui interno erano custodite le armi clandestine non era di colui che era in possesso delle chiavi, ma di tutto il gruppo che, infatti, in vari momenti l'aveva utilizzata (per dormire la notte precedente, per riporre o prelevare gli effetti personali).

Né era possibile ritenere che la condotta di alcuni fosse esclusivamente "passiva": se il progetto comune era quello di eseguire una o più rapine materialmente messe in atto da almeno quattro persone (il numero dei passamontagna rinvenuti), la presenza di un numero maggiore di persone non poteva che giustificarsi con la loro azione di sostegno o supporto a favore degli esecutori materiali ("pali", conducenti delle autovetture per la fuga ecc.).

Non risulta affatto illogico il giudizio di inverosimiglianza della versione secondo cui alcuni degli imputati erano presenti a Genova perché volevano fare una vacanza.

5. La sentenza impugnata, infine, motiva adeguatamente e coerentemente con l'insegnamento di legittimità in ordine alla qualificazione della condotta posta in essere come "porto di armi in luogo pubblico", attesa la quasi immediata disponibilità delle armi custodite all'interno del bagagliaio dell'autovettura (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806).

6. I motivi di ricorso in punto di riconoscimento della recidiva contestata, del diniego, per alcuni degli imputati, delle attenuanti generiche, della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale sono svolti in fatto e non tengono conto della ampia e convincente motivazione su tali temi, espressione della discrezionalità riservata al giudice del merito.

Si deve precisare che l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non avrebbe potuto essere comunque concessa perché i concorrenti erano in numero superiore a cinque, ricorrendo, pertanto, l'aggravante - in fatto contestata, anche se non applicata - prevista dall'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen. 7.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per la contravvenzione contestata al capo D (art. 697 cod. pen.) perché estinta per intervenuta prescrizione, concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Mighali le attenuanti generiche, per la seconda prevalenti sulla contestata recidiva, e rideterminava la pena per Benegiamo in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per Stefanizzi in anni quattro di reclusione, per Tà in anni quattro di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione e per Mighali in anni due di reclusione. Tutti gli imputati sono stati dichiarati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, commi 1, n. 2 e 4, legge n. 110 del 1975 contestato al capo B) per avere portato in luogo pubblico, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto, un fucile e una pistola Beretta cal. 7,65, entrambi con matricola abrasa e quindi da ritenersi clandestini; in Genova il 24 marzo 2012. Il reato è stato ritenuto assorbire gli altri contestati, ad eccezione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per la quale, come anticipato, è stato disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Le armi erano state rinvenute all'interno del bagagliaio di un'autovettura parcheggiata vicino alla stazione di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale erano stati trovati anche gli effetti personali degli imputati. Insieme alle armi erano presenti quattro passamontagna e diversi paia di guanti. Le persone si conoscevano, come dimostravano i filmati delle telecamere di sorveglianza; erano giunti da Bologna il giorno precedente. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso delle spontanee dichiarazioni, secondo cui si trattava di un gruppo giunto a Genova per la perpetrazione di rapine: il Giudice di primo grado, peraltro, aveva assolto gli imputati dal delitto di tentata rapina ritenendo che, nonostante fosse già iniziata la valutazione dei possibili obiettivi, non si fosse ancora concretizzata una programmazione con individuazione del luogo dove eseguire il delitto. Gli imputati, con i motivi di appello, avevano sostenuto che nessuno di loro aveva fornito un contributo alla detenzione e al trasporto delle armi, addebitabili al solo Cianci, cosicché la loro (negata) conoscenza della presenza delle armi configurava una mera connivenza non punibile; avevano avanzato, inoltre, motivi attinenti alla pena. Secondo la Corte territoriale, sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti che inducevano a ritenere che tutti gli imputati fossero al corrente della presenza delle armi, della loro destinazione alla consumazione di rapine o di altre condotte di rilievo penale e che ognuno di loro avesse dato un contributo alla custodia ed occultamento in funzione del futuro utilizzo delle armi. In primo luogo, sulla base di alcuni indizi, risultava evidente la concertazione unitaria della presenza degli imputati sul luogo dove era parcheggiata l'autovettura. La coesione del gruppo emergeva anche dal comune utilizzo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], all'interno del cui bagagliaio, nel medesimo vano in cui erano custodite le armi, vi erano anche gli effetti personali di tutti gli imputati; si trattava, quindi, di vano al quale ognuno aveva accesso. Quando la polizia aveva chiesto di accedere all'autovettura, cui gli imputati non avevano fatto alcun cenno, solo dopo che era stato palesata l'intenzione di procedere alla perquisizione del mezzo Tà aveva intimato alla Mighali di consegnare le chiavi della [OSCURATO:PERSONA] e la donna si era messa a piangere. La presenza dei quattro passamontagna e dei guanti confermava quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] di avere acquistato le armi, di essere intenzionato ad eseguire le rapine e di avere raggiunto a [OSCURATO:PERSONA] e Benegiamo, che erano al corrente che egli portava con sé le armi, e di essersi poi rivolto a Tà per la loro custodia, richiesta accolta dal Tè. L'intervenuta assoluzione dal delitto di tentata rapina non smentiva questa versione, essendo giustificata dalla mancanza di atti esecutivi: alcuni tra gli imputati avrebbero preso parte alle rapine, mentre doveva essere escluso che le stesse sarebbero state eseguite dal solo Cianci. Benegiamo, Stefanizzi e Tà erano stati direttamente coinvolti dalle dichiarazioni confessorie di Cianci, mentre la Mighali aveva dimostrato, con il suo comportamento, di essere consapevole della presenza delle armi all'interno dell'autovettura, delle cui chiavi era detentrice. [OSCURATO:PERSONA], che si trovava sul luogo insieme al compagno [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto, aveva partecipato all'attività del gruppo: ella si era recata nell'[OSCURATO:PERSONA], dove avrebbe dovuto pernottare, salvo poi cedere il posto a Tà e alla Mighali; inoltre, aveva ostacolato l'attività della polizia che chiedeva conto della presenza di autovetture e del motivo della presenza degli imputati a Genova, città del tutto estranea ai luoghi di origine; infine, anche gli effetti personali della [OSCURATO:PERSONA] si trovavano nel bagagliaio della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte territoriale, non vi erano motivi per riconoscere un ruolo di secondo piano delle due donne Mighali e [OSCURATO:PERSONA], anche ipotizzando che le rapine sarebbero state materialmente compiute dagli uomini. La presenza delle armi nel bagagliaio integrava il delitto di porto di arma in quanto le stesse si trovavano nella disponibilità pressoché immediata degli imputati.La Corte territoriale riteneva congrua una pena superiore al minimo edittale, negava le attenuanti generiche a Benegiamo, Stefanizzi e Tà e quella di cui all'art.114 cod. pen. a Stefanizzi; veniva ribadita l'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; venivano, infine, riconosciute le attenuanti generiche alla Mighali e alla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. Le conclusioni cui erano giunti /íi giudici di secondo grado erano inficiate da carenza di adeguato supporto probatorio. La colpevolezza dell'imputata era stata ritenuta sulla base della presenza del borsone contenente gli effetti personali della [OSCURATO:PERSONA] nel bagagliaio della [OSCURATO:PERSONA] e della cessione del posto in albergo: si trattava di elementi che non dimostravano la partecipazione morale della ricorrente nel reato di detenzione delle armi. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato contestato. Gli elementi di fatto non fornivano univoci elementi di prova in ordine al reato contestato né contributi significativi, sintomatici di un apporto concorsuale tra gli imputati. Il fatto che la ricorrente fosse a conoscenza della presenza della condotta criminosa altrui non integrava il concorso, in mancanza di rafforzamento della volontà del soggetto agente. In un terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena, ritenuta davvero eccessiva. 3. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione degli artt. 110 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1975 nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il concorso di Benegiamo nel porto delle armi sulla base della consapevolezza della loro presenza e di un suo contributo alla custodia ed occultamento. Lo stesso Cianci aveva dichiarato che Benegiamo era venuto a conoscenza della presenza delle armi senza precisare il momento di tale conoscenza, mentre l'imputato aveva riferito di aver saputo della presenza delle armi solo quando era giunto a Genova; in mancanza di prova della conoscenza della presenza delle armi durante il tragitto dalla Puglia a Genova, la condanna per il concorso nel porto delle armi era viziata e illogica. La responsabilità non sarebbe derivata, del resto, nemmeno ritenendo che l'imputato fosse a conoscenza fin dall'inizio della presenza delle armi, atteso che le stesse non erano state usate. Il ricorrente ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per il concorso nel porto delle armi, occorre l'effettiva consumazione di illeciti mediante le armi trasportate. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 4. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Nell'atto di appello, la difesa dell'imputata aveva sostenuto che il legame che esisteva tra i quattro uomini escludeva le donne, che non erano a conoscenza di particolari scottanti; Cianci aveva escluso che la Mighali fosse a conoscenza della presenza delle armi; ciò era dimostrato dalle relazioni di polizia giudiziaria che descrivevano i movimenti della Mighali, di Cianci e Benegiamo, mai riferendo che la donna si fosse avvicinata all'autovettura; la detenzione delle chiavi dell'autovettura era soltanto casuale: avendo dormito all'interno dell'autovettura, le chiavi dovevano essere restituite al Tà; non aveva nessuna importanza la circostanza che la Mighali si fosse messa a piangere quando Tà l'aveva invitata a consegnare le chiavi agli operanti. Doveva essere escluso il porto delle armi mentre la detenzione doveva essere attribuita esclusivamente a Cianci e, nei confronti della Mighali, poteva configurarsi, al più, una mera connivenza, non avendo apportato alcun contributo alla condotta. La motivazione della sentenza impugnata era censurabile perché le circostanze evidenziate non erano significative; tutti gli elementi non erano qualificati da gravità, precisione e concordanza e non indicavano alcun contributo morale o materiale della Mighali. La ricorrente censura anche la misura della pena, confermata in una misura troppo alta, nonostante il minimo ruolo dell'imputata e la sua personalità. 5. Ricorre per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge con riferimento all'art. 114 cod. pen. Non costituisce reato permettere agli amici di deporre due borsoni con gli indumenti personali nel bagagliaio dell'autovettura, ma Tà non poteva sospettare che, al loro interno, ci fosse qualcosa di illecito. Secondo il ricorrente, non sussisteva prova che Tà fosse a conoscenza della presenza delle armi nel borsone di [OSCURATO:PERSONA], né che fosse a conoscenza che le armi avessero la matricola abrasa e fossero, quindi, clandestine. La condotta di Tà avrebbe dovuto essere giudicata solo con riferimento alla custodia del borsone e giammai alla programmazione o ideazione di ulteriori condotte, quali l'alterazione dell'arma o la sua clandestinità. Inoltre, poiché il bagagliaio dell'autovettura era chiuso a chiave, le armi non potevano ritenersi detenute in luogo pubblico. La valutazione della pena avrebbe dovuto essere considerata in relazione alla effettiva partecipazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena, nonché vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. 6. Ricorre per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2 e 533 cod. proc. pen. e degli artt. 110 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1975 nonché vizio della motivazione. Sulla base degli elementi di fatto evidenziati, la Corte territoriale aveva ritenuto che Stefanizzi avesse fornito un contributo rafforzativo dei propositi criminosi altrui con la sua presenza in una collocazione geografica totalmente estranea ai propri luoghi di origine. Si trattava di un ragionamento illogico, non avendo l'imputato fornito alcun contributo alla detenzione delle armi e delle munizioni, sia quanto all'aspetto materiale che all'aspetto psicologico. Non vi era prova del fatto che Stefanizzi fosse giunto a Genova insieme agli altri componenti del gruppo; era provato che egli non aveva viaggiato sulla [OSCURATO:PERSONA]; Stefanizzi non aveva la disponibilità dell'autovettura dove erano custodite le armi, né delle relative chiavi; di conseguenza, la presenza del suo borsone all'interno del bagagliaio non poteva far desumere la sua disponibilità diretta ed immediata di accedere alle armi; Stefanizzi, essendo estraneo all'autovettura, non poteva essere accusato di un comportamento ostruzionistico nei confronti della polizia giudiziaria che chiedeva notizie di autovetture. Si trattava di considerazioni svolte con l'atto di appello che la Corte non aveva valutato; era indimostrato e indimostrabile che tutti gli imputati fossero a conoscenza delle armi portate a Genova e dell'uso che ne sarebbe stato fatto, né che alcuni di loro avrebbero partecipato alle rapine programmate: le dichiarazioni di Cianci riguardavano solo l'informazione data a Stefanizzi che, la mattina del 23 marzo, egli avrebbe raggiunto Genova portando le armi con sé, mentre gli imputati erano stati assolti dall'imputazione di tentata rapina. Inoltre, non poteva essere ritenuto il porto di armi in luogo pubblico non avendo lo Stefanizzi disponibilità delle armi. Sussistevano i presupposti per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva contestata, al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.7. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella requisitoria redatta per l'udienza pubblica a trattazione scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, cui ha allegato certificati medici rilasciati all'imputato. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per le conclusioni formulate nel ricorso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Tutti i ricorrenti, per contestare la responsabilità di ciascuno nella detenzione e nel porto delle armi custodite nel bagagliaio dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], evidenziano elementi di fatto già adeguatamente valutati da entrambi i giudici di merito ed esposti in dettaglio nella sentenza di primo grado. I ricorsi sollecitano palesemente un diverso giudizio di merito da parte della Corte di legittimità in ordine alla consapevolezza da parte di alcuni imputati della presenza delle armi e, comunque, al loro contributo nella detenzione e nella loro custodia. 2. In realtà, appare decisivo rimarcare la portata dell'assoluzione degli imputati da parte del Giudice di primo grado per il reato di tentata rapina aggravata, loro contestata al capo C: la sentenza di primo grado riteneva "evidente" che le armi detenute fossero destinate alla commissione di attività illecite e ricordava che gli imputati, giunti presso la stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA] e ivi riunitisi, avevano anche posto in essere delle condotte di osservazione; tuttavia, dava atto che - evidentemente per merito dell'intervento tempestivo della polizia giudiziaria - non erano emersi elementi per ritenere che gli imputati avessero già programmato la rapina all'interno di uno dei luoghi indicati nel capo di imputazione e avessero messo in atto atti preparatori. Secondo la sentenza di primo grado, quindi, si trattava di un gruppo di persone che si conoscevano e che si erano 'date un appuntamento in quel luogo e che - come indicavano le riprese delle telecamere di sorveglianza - avevano iniziato a collaborare tra loro in una attività che, come dimostrava la presenza e il numero di passamontagna e di guanti rinvenuti insieme alle armi, non poteva che sfociare in una rapina eseguita da più persone travisate.Del resto, ciò era stato confermato da [OSCURATO:PERSONA] che, appunto, aveva dichiarato di essere giunto a Genova per commettere delle rapine a mano armata; egli, inoltre, aveva anche menzionato gli imputati ai quali aveva riferito del trasporto delle armi (Stefanizzi, Benegiamo, che aveva ammesso di avere saputo delle armi, e Tà). La sentenza di appello sottolinea, inoltre, che l'autovettura era nella disponibilità di tutti gli imputati, alcuni dei quali avevano dormito al suo interno la notte precedente, mentre tutti avevano riposto in essa i propri effetti personali. 3. In presenza di questo quadro - ampiamente supportato dalle riprese delle telecamere nonché dagli accertamenti della polizia giudiziaria sull'albergo dove alcuni avevano dormito e sul luogo dove si erano fermati durante il viaggio e, per il resto, dedotto dai giudici di merito in maniera assolutamente logica - è evidente che il concorso morale nella detenzione e nel porto delle armi clandestine non avrebbe potuto essere negato per alcuni degli imputati, atteso che il trasporto di quelle armi a Genova, insieme ai passamontagna e ai guanti, e il loro posizionamento in un luogo verosimilmente individuato come quello della possibile m-0 perpetrazione della (o delle) rapina faceva parte di un disegno criminoso comune a tutti gli imputati, interrotto dalla polizia giudiziaria prima dell'inizio di atti esecutivi. Non si verte, quindi, nel caso di un soggetto che è a conoscenza di un delitto commesso da altro e ad esso resta del tutto estraneo, così risultando connivente e non concorrente; piuttosto - secondo la ricostruzione dei giudici di merito - in quello di soggetti che avevano insieme programmato l'esecuzione di rapine a mano armata a Genova e che, quindi, avevano concordato che uno di loro - appunto, il Cianci - portasse le armi e quanto altro necessario al fine di utilizzarle. Per questo motivo i giudici di merito sottolineano l'inverosimiglianza della versione, proposta da alcuni, di un incontro casuale tra "paesani" alla stazione di Genova: quel luogo era il punto concordato di incontro di tutti gli imputati, il luogo da cui l'azione delittuosa programmata avrebbe dovuto avere inizio (anche se le modalità precise e l'obiettivo specifico non possono essere conosciuti). 4. Del tutto logicamente i giudici di merito non hanno ritenuto di distinguere tra le diverse posizioni: in effetti, la disponibilità dell'autovettura al cui interno erano custodite le armi clandestine non era di colui che era in possesso delle chiavi, ma di tutto il gruppo che, infatti, in vari momenti l'aveva utilizzata (per dormire la notte precedente, per riporre o prelevare gli effetti personali). Né era possibile ritenere che la condotta di alcuni fosse esclusivamente "passiva": se il progetto comune era quello di eseguire una o più rapine materialmente messe in atto da almeno quattro persone (il numero dei passamontagna rinvenuti), la presenza di un numero maggiore di persone non poteva che giustificarsi con la loro azione di sostegno o supporto a favore degli esecutori materiali ("pali", conducenti delle autovetture per la fuga ecc.). Non risulta affatto illogico il giudizio di inverosimiglianza della versione secondo cui alcuni degli imputati erano presenti a Genova perché volevano fare una vacanza. 5. La sentenza impugnata, infine, motiva adeguatamente e coerentemente con l'insegnamento di legittimità in ordine alla qualificazione della condotta posta in essere come "porto di armi in luogo pubblico", attesa la quasi immediata disponibilità delle armi custodite all'interno del bagagliaio dell'autovettura (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806). 6. I motivi di ricorso in punto di riconoscimento della recidiva contestata, del diniego, per alcuni degli imputati, delle attenuanti generiche, della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale sono svolti in fatto e non tengono conto della ampia e convincente motivazione su tali temi, espressione della discrezionalità riservata al giudice del merito. Si deve precisare che l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non avrebbe potuto essere comunque concessa perché i concorrenti erano in numero superiore a cinque, ricorrendo, pertanto, l'aggravante - in fatto contestata, anche se non applicata - prevista dall'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
Sentenza Cassazione n. 47174/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris