CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 12505/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERN10 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il reato si è estinto per prescrizione anteriormente alla pronuncia di essa, e la trasmissione degli atti al Giudice civile competente in grado di appello; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 gennaio 2022 la Corte di appello di Palermo, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia emessa il 30 giugno 2020 dal Tribunale di Palermo, ha assolto il medesimo Riccobono dalle imputazioni di lesioni personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capi b. e c. della rubrica), perché il fatto non sussiste, e rideterminato in mitius la pena a lui irrogata e revocato le statuizioni civili in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA]; ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di lesioni personali (capo a. della rubrica) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e aveva reso le conseguenti statuizioni civili in favore di quest'ultima. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (indicate negli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen.), a cagione della difformità tra il fatto contestato al capo a. (l'aver cagionato a [OSCURATO:PERSONA], colpendola con calci e pugni, contusioni al viso e trauma distorsivo alla spalla destra) e quello per cui è stata resa condanna (atteso che la Corte di merito avrebbe ritenuto che la condotta dell'imputato sia consistita nell'avere strattonato una delle due querelanti), che sarebbe dunque stata pronunciata per un fatto diverso, ledendo il diritto di difesa del Riccobono (poiché il teste [OSCURATO:PERSONA], che ha smentito l'aggressione mediante calci e pugni riportata dalle parti civili, non aveva reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari; e non è stato compiuto alcun approfondimento dibattimentale sul nesso di causalità e sull'evento). 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 582 cod. pen., adducendo che sarebbe stata ritenuta la commissione del delitto di lesioni personali in mancanza del nesso di causalità e dell'evento, profilo rispetto al quale la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare la compatibilità del trauma distorsivo alla spalla destra riferito da [OSCURATO:PERSONA] con lo strattonamento (subito da una delle due donne) riportato dal teste [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, come rappresentato con l'atto di appello, il referto medico relativo alla persona offesa dà conto della mancata esecuzione di esami radiografici o di laboratorio e alla stessa, all'accesso al pronto soccorso, è stato assegnato un «codice verde - poco critico»; infine, la Corte distrettuale ha ritenuto un «dato neutro» l'analogo referto stilato con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al capo b. per cui è stata pronunciata assoluzione). 2.3. Con il terzo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, rassegnando che: - a fronte dell'analitica contestazione (con l'atto di appello) dell'attendibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione ha trovato smentita nelle altre risultanze istruttorie (sulla condotta dell'imputato, sugli esami clinici compiuti, sull'orario di ingresso e di uscita dal nosocomio, sul momento in cui è stata sporta querela), la Corte distrettuale si sarebbe limitata a prendere atto delle pregresse ostilità tra le parti e a verificare la presenza di riscontri esterni al narrato della donna, dando corso a un apprezzamento frazionato di esso in violazione di princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità; - in maniera manifestamente illogica e contraddittoria avrebbe ritenuto il referto medico relativo a [OSCURATO:PERSONA] (indicato al capo b. della rubrica come persona offesa di altra condotta di lesioni per cui - come esposto - il Riccobono è stato assolto) come un dato neutro e l'analogo referto relativo a [OSCURATO:PERSONA], invece, un riscontro esterno a carico del ricorrente, nonostante per entrambe le donne non sia stato eseguito alcun esame strumentale e i referti si limitino a riportare il contenuto delle dichiarazioni delle stesse parti civili al personale sanitario. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione della legge penale, in quanto - nonostante l'assoluzione del Riccobono dall'imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capo c. della rubrica) - la Corte di appello non ha escluso la circostanza aggravante del nesso teleologico - rispetto al detto delitto - contestata all'imputato in ordine al delitto di lesioni personali di cui al capo a. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: - «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel peclissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01). Nel caso in esame, a fronte di un'imputazione di lesioni personali elevata - nei confronti del Riccobono - per aver cagionato a [OSCURATO:PERSONA], colpendola con calci e pugni, contusioni al viso e un trauma distorsivo alla spalla destra, i Giudici distrettuali hanno affermato la sussistenza del delitto, in quanto hanno ritenuto che in parte qua il narrato della persona offesa abbia trovato riscontro nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rappresentato che il Riccobono ha «strattonato fortemente» la donna per un braccio, e nella documentazione medica in atti, da cui hanno tratto che ella ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra, del tutto compatibile con il detto strattonamento. Dunque, non può ravvisarsi nella specie una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto per cui è condanna rispetto a quello in contestazione. Il che esime da ogni altra considerazione. 2. Il secondo motivo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e versati in fatto. La Corte territoriale - come già esposto - ha ritenuto provato che l'imputato abbia inflitto un forte strattone al braccio della persona offesa ed ha rimarcato come le lesioni indicate nel referto in atti fossero compatibili con l'azione del Riccobono, in questi termini confermando la statuizione di condanna per il delitto in discorso mediante un'argomentazione esaustiva rispetto a quanto dedotto con il gravame che, sotto il profilo delle conseguenze lesive patite da [OSCURATO:PERSONA], si era limitato a contestare l'attendibilità del narrato della donna poiché aveva riferito di esser stata sottoposta ad esame radiografico (non riportato nel referto) e poiché le lesioni riscontrate dai sanitari smentivano la deposizione (anche) di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riportato di aver subito un'aggressione più violenta. Inoltre, la motivazione non può dirsi affatto manifestamente illogica, segnatamente in punto di apprezzamento del compendio in atti. Difatti, nel presupposto che occorresse nella specie avere un particolare rigore nell'apprezzare le dichiarazioni delle persone offese (alla luce dei rapporti tra le parti), la Corte di appello ha ritenuto provate solo le lesioni in ordine alle quali esse hanno trovato riscontro, segnatamente nel narrato del teste [OSCURATO:PERSONA] e nel referto (compatibile proprio con il suo narrato) rilasciato a [OSCURATO:PERSONA]; ed ha reso pronuncia assolutoria in ordine al rimanente fatto di lesioni ascritto all'imputato non perché abbia escluso la credibilità delle persone offese (e quindi perché ha loro attribuito una credibilità frazionata) ma perché dalla narrazione del teste [OSCURATO:PERSONA] (che ha assistito solo a parte dell'accaduto) non ha tratto elementi che potessero corroborarne le dichiarazioni, elementi che non ha ravvisato neppure nella diagnosi relativa a [OSCURATO:PERSONA], così chiarendo - in maniera per nulla contraddittoria - le ragioni del differente rilievo riconosciuto alla documentazione medica. Né il ricorrente può qui giovarsi di un diverso apprezzamento di merito che nel resto motivi in esame hanno finito col prospettare irritualmente in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).3. Il quarto motivo è inammissibile, poiché a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, secondo l'indirizzo che ad avviso del Collegio merita condivisione, non può attribuirsi al Riccobono un interesse concreto e attuale ad impugnare agli effetti penali (cfr. Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015 - dep. 2016, Cicala, Rv. 266056 - 01); né - tenuto conto che nei confronti del Riccobono è stata emessa condanna generica a risarcire il danno - la chiesta esclusione dell'aggravante del nesso teleologico potrebbe rilevare sotto il profilo del qua ntum della tutela risarcitoria, poiché da essa non deriverebbe una modificazione del fatto tale da determinare ex se un danno oggettivamente diverso alla persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436 - 02). 4. L'inamrnissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato (commesso il 30 gennaio 2014), maturata (tenuto conto della sospensione dal 25 giugno 2021 al 26 gennaio 2022, per adesione del difensore all'astensione indetta dagli Organismi di categoria) successivamente alla decisione di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente