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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08788/2026

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appresentato e difeso dall’avvocatoDANIELE CARMENATI, presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificato è domiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in personadella titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliata presso lo studio legaledell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata perlegge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del nominatodifensore di fiducia;-controricorrente-Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 249/2020depositata il 11/02/2020;udita la relazione svolta all’udienza pubblica del dì [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] che,richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito nell’accoglimento delle rispettive richieste.1.

Come analiticamente riportato nell’ordinanza interlocutoria[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25223, di questa Corte - che sul punto qui si abbia perintegralmente richiamata - per i danni patiti alla propria aziendaagricola e ascritti alla fauna selvatica, [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizioin via monitoria contro l’Ambito di caccia territorialmente competentee, proposta opposizione, fu chiamata in causa la Regione Marche.Respinta l’opposizione e rigettato pure l’appello, a seguito delricorso per cassazione dell’Ambito di Caccia, questa Corte, conordinanza n. 25223 del 19 settembre 2024, disponeva la rimessionealla Corte di giustizia dell’Unione europea chiedendo di volerinterpretare la normativa di cui al [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 allaluce della correlazione esistente tra: a) l’art. 3, che istituisce il sistemadegli Aiuti de minimis all’agricoltura con tetto triennale massimo di euro15 mila; b) l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controlloprodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti; c) l’art. 6, paragrafo2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni traimpresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di Caccia, nelsistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all’istituzionein ambito nazionale delle [OSCURATO:PERSONA].In particolare, veniva chiesto alla corte europea di precisare se imenzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel lorocombinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essiNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiutidi Stato de minimis all’agricoltura, nel primo triennio successivoall’istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sinoalla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specificadichiarazione dell’Impresa richiedente circa l’entità e la natura diulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento.In altri termini veniva chiesto di precisare se, nel suddetto periodotemporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventualicontributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presuppostodella presentazione della domanda di indennizzo ovvero possaintervenire in fase di controllo.In data 15 gennaio 2026 veniva depositata la sentenzainterpretativa, resa dalla Corte di giustizia nel procedimento C-615/24,istruito per il caso in esame, mediante la quale la corte europea davarisposta ad entrambi i quesiti formulati da questa Corte.2.

Ad esito della sentenza di cui sopra è stata fissata l’odiernaudienza pubblica.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria asostegno delle rispettive ragioni.All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ed i Difensoridelle parti hanno concluso insistendo nell’accoglimento delle rispettiverichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente si dà atto che il giudice di primo grado,rigettando l’opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo,riconoscendo la legittimazione passiva dell’ATC, in quanto l’art. 14legge 157/1992 stabilisce che gli ambiti territoriali di cacciaprovvedono all’erogazione di contributi per il risarcimento danniarrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, anche con risorseNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026proprie, come previsto dall’art. 19, comma 7 legge regionale 7/1995 edall’art. 2 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],secondo cui gli ATC devono risarcire tali danni e che, in caso diesaurimento dei fondi, concorrono con risorse proprieNella qui impugnata sentenza, il Tribunale di Ancona - dopo averdato atto (p. 12) che l’ATC aveva sostanzialmente riconosciuto lapropria legittimazione passiva, in quanto il capo della sentenza di primogrado relativo all’eccezione di difetto di detta legittimazione non erastato oggetto di motivo di appello e lo stesso appellante avevaespressamente dato atto di essere il soggetto tenuto a corrisponderegli importi - ha rilevato (p. 13) che lo stesso ATC non aveva formulatoalcuna richiesta di condanna nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] e chenon era ravvisabile da parte dell’ente regionale quell’inadempimentotale da giustificare l’estensione dell’appello anche nei suoi confronti,“non vertendosi chiaramente in una ipotesi di cause tra loroinscindibili”.Tale statuizione non ha formato oggetto di ricorso, con laconseguenza che sulla stessa si è formato giudicato interno e, venutapertanto meno l’originaria inscindibilità quanto meno processuale, daun lato la relativa questione non è più revocabile in dubbio (e si lasciapertanto impregiudicata, anche sotto il profilo della sua conformità agliapprodi ermeneutici di questa Corte di legittimità) e, dall’altro, risultairrilevante che il ricorso introduttivo non sia stato notificato alla RegioneMarche.2.

Tanto premesso, si rileva che l’Ambito di Caccia articola inricorso due motivi.2.1.

Precisamente: con il primo motivo l’Ambito di Caccia censurala sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 6, paragrafi 1 e 2, del reg.

UE 1408/2013,in combinato disposto con decreto MISE 117/2017 e decretodirettoriale MISE 28/07/2020 - inosservanza del diritto comunitario inNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026tema di aiuti di stato alle imprese per danni cagionati all’agricolturadalla fauna selvatica (violazione del primato del diritto comunitario) ,nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che: occorre mettere in evidenza, con riferimento al caso di specie,che quando l’azienda ha presentato la domanda di indennizzo nel 2014era già entrato in vigore il regolamento europeo, ma allo stesso tempoera perfettamente valido ed efficace il regolamento regionale approvatocon la delibera di giunta n. 316/ 13, peraltro di soli pochi mesiantecedente all’approvazione della norma comunitaria e che, comesopra già chiarito, prevedeva una precisa modalità di presentazionedella domanda. ...

Non v’è dubbio, allora, che la divergenza tra quantoprevisto nel regolamento europeo e le norme regionali abbia originatouna situazione di oggettiva ed evidente incertezza, non imputabile alleaziende danneggiate, sulle quali non può certamente ricadere laresponsabilità di tale confusione .Si duole che la sentenza impugnata manifesta un rilevantedifetto di coordinamento tra le gerarchie delle fonti, laddove appareevidente che i principi affermati da una normazione comunitaria diimmediata applicabilità, quale è quella scaturente da un Regolamentodell’Unione Europea, debbano per forza di cosa prevalere suqualsivoglia disposizione interna in contrasto, anche solo parziale .In particolare, si duole che il giudice di seconde cure haimplicitamente affermato l’astratta applicabilità del sistema diindennizzo e del tetto triennale, ma non anche dei relativi corollari circala cooperazione dell’Impresa richiedente all’attività di verifica ed iltriennio di adeguamento delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN, corollari cheinvece costituiscono un unicum con il sistema indennitario di base enon possono da questo essere scorporati a piacimento .Si duole altresì che il giudice di appello abbia, in tesi difensiva,erroneamente valutato la sfera applicativa e la portata delle normativein tema di autocertificazione dell’Impresa richiedente, qualificando laNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026stessa, di fatto, alla stregua di mero formalismo ostruzionistico deiprocedimenti di pagamento, mentre in realtà la stessa costituisce unfondamentale e imprescindibile strumento per la verifica, da partedell’Associazione ATC erogatore, dell’effettivo diritto dell’Impresa alpercepimento degli Aiuti di Stato e, dunque, presupposto sostanziale eorganico del pagamento stesso, anche al fine di scongiurare denegateipotesi di “danno erariale” conseguente ad indebiti soggettivi/ oggettivie derivante dall’imprudente utilizzo del Fondo di cui all’art. 41 L.R.7/1995.In definitiva, secondo l’Ambito ricorrente, il giudice di appelloavrebbe disapplicato i corollari del regime de minimis in favoredell’applicazione, nel caso concreto, dei differenti presuppostirinvenibili dalla normativa regionale, cui, di fatto, sarebbe statadell’Unione Europea.2.2.

Con il secondo motivo l’Ambito di Caccia ricorrente censurala sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per falsaapplicazione degli artt. 7, 8 e 9 del regolamento regionale Marche1/2013, in relazione alla/e d.g.r.

Marche 103/2016, in quantocontrastanti con il diritto comunitario.

Omessa disapplicazione dellenorme di diritto interno in contrasto con la normativa sovra-nazionaleselfexecuting nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: ... la disciplina regionale vigente nel momento in cui l’AziendaAgricola Camarzano ha richiesto l’indennizzo non conteneva alcunrichiamo alla normativa comunitaria ed imponeva alle aziende dipresentare la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’ATC,nella quale non era prevista la necessità di allegare una relazionerelativa ad eventuali aiuti “de minimis” ricevuti, ma vi era soltanto unavoce relativa ad eventuali benefici ricevuti a titolo di risarcimento deldanno ,per poi giungere alla seguente conclusione:Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026 L’[OSCURATO:PERSONA] ha quindi agito nel rispettodelle formalità imposte dalla disciplina regionale, presentando ladomanda attraverso la modulistica messa a disposizione dall’ATC edallegando la documentazione richiesta da tale modulistica (attraversoun pedissequo richiamo all’art. 7, comma 4 del regolamentoregionale) .Sostiene parte ricorrente che l’[OSCURATO:PERSONA] agricola haillegittimamente agito nel rispetto delle norme regionali, in quantoqueste ultime si ponevano e si pongono in aperto e palese contrastocon la normativa comunitaria; e che in senso contrario non valeinvocare il principio del legittimo affidamento, con la conseguenza cheil giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto non addebitabileall’azienda danneggiata la mancata produzione della dichiarazione inordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i dueesercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso.In definitiva, secondo l’Ambito di Caccia ricorrente, il giudice diappello avrebbe dovuto disapplicare la normativa regionale in quantocontrastante con la normativa comunitaria.3.

Il ricorso, esaminati congiuntamente per l’evidente loro intimaconnessione i due motivi in cui si articola, è fondato.4.

Occorre preliminarmente ricostruire, sia pure per sintesi, ilquadro normativo esistente in materia di aiuti di Stato in caso di dannicagionati alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica ad impresemarchigiane prima della istituzione del Sistema informatico nazionale.4.1.

La normativa comunitariaA) [OSCURATO:PERSONA] sul funzionamento dell’Unione europea prevede: a)all’articolo 107 comma primo, che: Salvo deroghe contemplate daitrattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cuiincidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendotalune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare laNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026concorrenza ; b) all’art. 108 comma terzo, che: [OSCURATO:PERSONA] comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, iprogetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Se ritiene che un progettonon sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, laCommissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafoprecedente.

Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione allemisure progettate prima che tale procedura abbia condotto a unadecisione finale ; c) all’art. 108 comma quarto, che: LaCommissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiutidi Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo3 del presente articolo .B) In relazione all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settoreagricolo), il [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 - dopo aver premesso: a)al considerando n. 20, che: (…) Occorre che gli Stati membricontrollino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibilee che siano applicate le norme sul cumulo.

Per soddisfare tale obbligodi controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membrointeressato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventualialtri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altriregolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziariointeressato e nei due precedenti.

In alternativa, deve essere possibileper gli Stati membri istituire un registro centrale contenenteinformazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare cheil nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile ; b) alconsiderando n. 21, che: Prima di concedere nuovi aiuti «deminimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovoaiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» o dellimite nazionale nello Stato membro in questione e che sianosoddisfatte le altre condizioni del presente regolamento ;Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026- all’articolo 3 (intitolato Aiuti “de minimis” ): al comma 2,che L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da unoStato membro ad una impresa unica non può superare 15.000 euronell’arco di tre esercizi finanziari ; al comma 3, che: L’importocomplessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membroalle imprese che operano nel settore della produzione primaria diprodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare illimite nazionale stabilito nell’allegato ; al comma 4, che Gli aiuti“de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresaè accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, ildiritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazionedegli aiuti “de minimis” all’impresa ;-all’art. 6 (intitolato Controllo ): al comma 1, che: (…)Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre unadichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica,relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma delpresente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i dueesercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso ; alcomma 2, che: Se uno Stato membro ha istituito un registrocentrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete sututti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Statomembro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registrocentrale copre un periodo di tre esercizi finanziari ; al comma 3, che uno Stato membro concede un nuovo aiuto de minimisconformemente a detto regolamento solo dopo aver verificato che essonon porterà l’importo totale degli aiuti de minimis concessi all’impresainteressata oltre il limite massimo fissato all’articolo 3, paragrafo 2, delcitato regolamento e oltre il limite massimo nazionale di cui all’articolo3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che tutte le condizionienunciate in quest’ultimo sono rispettate .Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026C) Interpellata su detto regolamento la Corte di giustiziadell’Unione europea, già con sentenza del 28 ottobre 2020 (INAIL, C-608/19, EU:C:2020:865) aveva dichiarato che: 1) Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 dellaCommissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degliarticoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeaagli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso cheun’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intendaconcedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell’esistenza di aiutiprecedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sonostati concessi a superare il massimale di EUR 200.000 nell’arco di treesercizi finanziari, previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamenton. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per lariduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale,a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.2) Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essereinterpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentirealle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto primadella concessione di quest’ultimo, al fine di non oltrepassare ilmassimale di EUR 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previstodall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013.

Spetta algiudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanzadella possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermorestando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una dataanteriore a quella della concessione dell’aiuto «de minimis» .In estrema sintesi, in quella occasione, la Corte di giustizia avevastabilito che: a) le imprese hanno la possibilità di optare, fino alla datadi concessione dell’aiuto, per la riduzione dell’importo o la rinuncia adaiuti precedenti, al fine di non superare il massimale de minimis; b) ilrispetto dei massimali va verificato al momento in cui viene conferito ildiritto a ricevere l’aiuto; c) la dichiarazione relativa agli aiuti ricevutiNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026nel triennio non è una condizione di ammissibilità della domanda, mauna condizione per la concessione dell’aiuto stesso, che deve essereverificata dallo Stato membro prima della concessione.In particolare, per quanto qui rileva, in motivazione, era statorilevato (punto 27) che: …tanto l’articolo 3 di tale regolamento - cheha lo scopo di definire gli aiuti «de minimis» che derogano al principiodel divieto degli aiuti stabilito dal Trattato - quanto l’articolo 6 di dettoregolamento - che verte sul controllo effettuato dagli Stati membri almomento della concessione di un aiuto siffatto - devono essereinterpretati restrittivamente .D) Interpellata da questa Corte con ordinanza interlocutoria n.25223 del 19 settembre 2024, la Corte europea ha altresì dichiaratoche: 1) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, devonoessere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativanazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti di Statode minimis all’agricoltura prima della creazione completa e integrale diun registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere unadichiarazione specifica dell’impresa richiedente l’aiuto relativaall’importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevutidurante l’esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti.2) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n.1408/2013 devono essere interpretati nel senso che: la produzione diuna dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periododi tre anni precedente la creazione completa e integrale di un registrocentrale degli aiuti a livello nazionale non è una condizione diammissibilità della presentazione della domanda di aiuto, ma che unasiffatta dichiarazione costituisce una condizione per la concessioneNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membroprima della concessione di un siffatto aiuto .In motivazione la corte europea ha chiarito:a) al punto 25, che, finché il registro centrale di cui all’articolo6, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/2013 non divenga operativonello Stato membro interessato per un periodo di tre esercizi fiscali,l’acquisizione della dichiarazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di taleregolamento costituisce, nell’ambito di detto regolamento, unacondizione necessaria per la concessione di un nuovo aiuto deminimis” ;b) al punto 27, che: l’acquisizione della dichiarazione di cuiall’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento si inserisce nell’ambitodell’obbligo di controllo da adempiere prima della concessione dell’aiutodi cui trattasi ;c) al punto 30, che l’art. 3 e l’art. 6, paragrafi 1 e 3, delregolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessionee il versamento di aiuti de minimis all’agricoltura prima della creazionecompleta e integrale di un registro centrale degli aiuti a livellonazionale, senza esigere una dichiarazione specifica dell’impresarichiedente l’aiuto relativa all’importo e alla natura di altri aiuti di Statodalla stessa ricevuti durante l’esercizio fiscale in corso e i due esercizifiscali precedenti ;d) al punto 34, che la dichiarazione può essere prodotta inuna fase successiva del procedimento amministrativo relativo alladomanda di aiuto, purché tale dichiarazione, su domanda dello Statomembro interessato, sia stata ottenuta prima della concessionedell’aiuto ; (enfasi aggiunta)e) al punto 35, che la presentazione della dichiarazione non èuna condizione di ammissibilità di una domanda di aiuto , ma unacondizione per la concessione e, pertanto, per il versamento di unNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026aiuto, il che implica che una siffatta dichiarazione sia necessaria primadella concessione dell’aiuto e non dopo ;f) al punto 36, che, qualora l’aiuto non sia stato concesso, inparticolare a causa dell’assenza di domanda di una siffattadichiarazione, l’autorità competente può chiedere retroattivamentedetta dichiarazione al fine di valutare se l’aiuto possa ancora essereconcesso .In estrema sintesi, per quanto qui rileva, la corte europea hacollocato l’onere di attivare il controllo e di ottenere la dichiarazionesull’autorità concedente, quale segmento necessario dell’obbligo diverifica “prima di concedere l’aiuto”.4.2.

La normativa nazionaleA) Sul piano nazionale, la normativa europea è stata recepita,con Legge 115/2015, che ha istituito il [OSCURATO:PERSONA] degli Aiutied ha previsto l’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN (SistemaInformativo [OSCURATO:PERSONA]); e con Decreto 31 maggio 2017, n.115, che ha regolamentato il funzionamento del Registro.B) Occorre aggiungere che, nonostante già dal 2015 sia statoistituito il [OSCURATO:PERSONA], l’istituzione di unregistro centrale degli Aiuti di Stato a livello nazionale non risultaancora completa ed integrata quanto meno con riferimento alle sommeche le imprese percepiscono (come nel caso di specie) in virtù disentenze o decreti ingiuntivi che riconoscono la debenza di Aiuti diStato.

Ne consegue la rilevanza della questione in esame nel perduraredi un regime incompleto delle Banche dati nazionali, vale a dire di unsistema informativo centralizzato nazionale.4.3.

La normativa regionale, in particolare, della Regione Marche.A) In epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.115/2015 (come qui rileva, trattandosi di indennizzo richiesto perl’annualità 2014), per quanto riguardava le aziende che operavano nelterritorio della Regione Marche, la materia degli indennizzi alle impreseNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026danneggiate dalla fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Statocon delega alle Regioni) era regolata, in attuazione dell’art. 4 dellalegge nazionale n. 157/1992, dall’art. 34 della legge regionale Marchen. 7/1995 e dal regolamento Regione Marche n. 1/2013.B) Precisamente: la legge regionale Marche n. 7/1995 (recante Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tuteladell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), all’art. 34(in tema di Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’eserciziodell’attività venatoria ), prevedeva che:

1. Ai sensi dell’articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono alrisarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla faunaselvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone diripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centripubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nellearee di rispetto e nel territorio di caccia programmata.

2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati diriproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie,nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l’addestramentodei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.

3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciareimmediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestionedell’ambito territoriale di caccia o al concessionario. 3 bis.

È istituito presso la struttura organizzativa regionalecompetente il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dallafauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte lesomme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvoltiin incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli dicui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.17 (Interventi e indennizziper danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevoleinteresse scientifico e da cani randagi).Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026 3 ter.

Sono esclusi dall’indennizzo di cui al comma 3 bis gli incidentiavvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette dicui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle areeprotette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme perl’istituzione e gestione delle aree protette naturali). 3 quater. [OSCURATO:PERSONA] regionale determina le condizioni, i criteri e lemodalità per accedere all’indennizzo di cui al comma 3 bis.

Resta fermala necessità del rilascio da parte dell’interessato di appositadichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente osuccessiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimentodei medesimi danni. 3 quinquies.

Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degliarticoli, valutati in euro 800.000,00 per l’anno 2018, si provvede conle risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello statodi previsione della spesa. 3 sexies.

Le disposizioni introdotte dai commi da 3 bis a 3 quater siapplicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016 .C) In attuazione del suddetto articolo è stato emanato ilregolamento regionale 13 marzo 2013, n. 1 (abrogato dall’art. 13,regolamento regionale 10 giugno 2019, n. 3, ma vigente all’epoca deifatti di causa), che, all’art. 7 (in tema di Presentazione e contenutodella domanda ), prevedeva:

1. I soggetti interessati presentano la domanda di risarcimento, apena di decadenza, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento,utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia odall’ATC. 2.Fino all’esecuzione del sopralluogo è fatto obbligo al richiedentedi astenersi dallo svolgimento di attività agricole sulle opere o sullecolture danneggiate.

Nel caso in cui si verifichi un aggravamento deldanno prima dell’esecuzione del sopralluogo, l’interessato è tenuto aintegrare la domanda con l’ulteriore documentazione necessaria.Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026 3.Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità,come risultanti dal fascicolo aziendale: (…)

4. Il titolare dell’azienda o il legale rappresentante allega alladomanda i seguenti documenti: (…)

5. Nel caso in cui i dati riportati nella domanda e negli allegati sianoincompleti viene richiesta un’integrazione.

Decorsi inutilmente quindicigiorni dalla richiesta di integrazione documentale, la domanda siintende decaduta.

6. Fermi restando i termini per la presentazione della domanda dicui al comma 1, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodocompreso tra la semina e l’avvenuta emergenza della coltura e i dannialla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto,eventualmente richiedendo l’effettuazione del sopralluogo con urgenzacosì come previsto al comma 7.

7. Nei casi in cui il richiedente ritenga che il sopralluogo perl’accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, devesempre specificarne nella domanda le ragioni.5.

Le risultanze del giudizio di merito e la decisione del ricorsoDal giudizio di merito è risultato che: a) la fattispecie in esamerisale all’annualità 2014, primo triennio di applicazione del regime deminimis, quando ancora a livello nazionale non esisteva alcun tipo dibanca dati (in quanto detti Registri sono stati istituti solo a decorreredal 2017); b) la dichiarazione in autocertificazione non è stata richiestanel 2014, ma è stata sollecitata durante il giudizio di primo grado(instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo); c)l’impresa, pur potendo produrre agevolmente detta dichiarazione,sottraendosi al generale obbligo di collaborazione, ha ritenuto di nondoverla rilasciare ed ha coltivato l’azione in via esecutiva.Dal giudizio di merito è altresì emerso che: a) il giudice di appellonon ha ravvisato alcuna allegazione, da parte dell’ATC, circa l’avvenutosuperamento delle soglie de minimis in capo all’azienda; b) non eraNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026emersa, all’esito dell’istruttoria, alcuna violazione sostanziale deimassimali.Orbene, alla luce del quadro normativo che precede - fermorestando che i danni cagionati dalla fauna selvatica alle coltivazioniagricole sono (non risarcibili, ma) indennizzabili secondo un tettomassimo di euro 15.000,00 computato su base triennale - va quiprecisato che la dichiarazione dell’impresa richiedente (relativa agliaiuti percepiti nell’esercizio finanziario in corso e nei due eserciziprecedenti), pur non costituendo un presupposto di ammissibilità o diprocedibilità della domanda, integra pur sempre un adempimento che,quale strumento di controllo dell’ente e forma di collaborazionedell’impresa, deve risultare acquisito dall’autorità concedente primadella concessione dell’aiuto di Stato (detto aiuto di Stato, a norma delrichiamato art. 3 co. 4 del Regolamento, si definisce “concesso” nelmomento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridiconazionale applicabile, il diritto di riceverlo, indipendentemente dalladata della sua erogazione all’impresa stessa), con la conseguenza che,in assenza di detta dichiarazione, fino alla completa istituzione delSistema [OSCURATO:PERSONA], non sorge in capo all’impresa il dirittoall’indennizzo, che non può essere “accordato”, vale a dire riconosciuto(e men che meno, quindi, versato), senza violare la normativaeurounitaria in materia di divieto di aiuti di Stato.In altri termini, è illegittimo, per violazione della normativaeurounitaria, un aiuto de minimis concesso - e a maggior ragionecorrisposto o in qualunque altro modo conseguito - senza la previaindefettibile autodichiarazione (finché non è divenuto operativo ilsistema informativo centralizzato nazionale).È appena il caso di rilevare che un accertamento nel corso delgiudizio non può sopperire, finché il procedimento sulla domanda diconcessione dell’aiuto non si è concluso, alla carenza diautocertificazione, altrimenti eludendosi il principio eurounitario dellaNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026necessaria anteriorità dell’autocertificazione rispetto alla concessionedell’aiuto: mentre la produzione dell’autocertificazione in parola ècertamente onere - di ben agevole adempimento, oltretutto - delrichiedente, a prescindere dal fatto che gli sia stata chiesta da chi neaveva l’obbligo e doveva erogare l’aiuto (e naturalmente restandoirrilevante sia una normativa regionale che pretendesse di derogarealla normativa eurounitaria, sia qualsiasi sorta di affidamento delrichiedente sulla prevalenza della prima o sulla non necessità diadempimenti invece indefettibili, impregiudicata eventualmente unaresponsabilità dell’erogante nei suoi diretti confronti).In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base del seguenteprincipio di diritto: In tema di aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo, aisensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, nel caso in cui non operi il sistemainformativo centralizzato nazionale, la dichiarazione in forma diautocertificazione sul non percepimento di importi eccedenti il tettomassimo triennale previsto deve sempre e comunque intervenire in unmomento antecedente la concessione dell’aiuto (ossia in un momentoantecedente il riconoscimento del medesimo), in quanto essa deveessere recepita anteriormente alla concessione (cioè al momentodeliberativo dell’aiuto medesimo), che è sempre, ontologicamente,anteriore e preordinata all’erogazione dell’aiuto.

Ne consegue che, fintanto che tale adempimento non sia effettuato, non sussiste in capoall’Impresa il diritto all’erogazione e al percepimento delle sommerichieste, non potendosi procedere a concessione in difetto di talepresupposto e risultando indebito e illegittimo, per violazione del dirittoeurounitario, il pagamento di quelle .Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve esserecassata ed il Tribunale di Ancona, nella persona di diverso Magistrato,dovrà valutare se nella fattispecie in esame sia intervenuto l’atto dicontrollo in tempo anteriore al conseguimento dell’aiuto.Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte:- accoglie il ricorso e, per l’effetto:- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, al Tribunale di Ancona, nella persona di diverso Magistrato.Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Consigliere estensore Il PresidentePasquale [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall’avvocatoDANIELE CARMENATI, presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificato è domiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in personadella titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliata presso lo studio legaledell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata perlegge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del nominatodifensore di fiducia;-controricorrente-Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 249/2020depositata il 11/02/2020;udita la relazione svolta all’udienza pubblica del dì [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] che,richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito nell’accoglimento delle rispettive richieste.1. Come analiticamente riportato nell’ordinanza interlocutoria[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25223, di questa Corte - che sul punto qui si abbia perintegralmente richiamata - per i danni patiti alla propria aziendaagricola e ascritti alla fauna selvatica, [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizioin via monitoria contro l’Ambito di caccia territorialmente competentee, proposta opposizione, fu chiamata in causa la Regione Marche.Respinta l’opposizione e rigettato pure l’appello, a seguito delricorso per cassazione dell’Ambito di Caccia, questa Corte, conordinanza n. 25223 del 19 settembre 2024, disponeva la rimessionealla Corte di giustizia dell’Unione europea chiedendo di volerinterpretare la normativa di cui al [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 allaluce della correlazione esistente tra: a) l’art. 3, che istituisce il sistemadegli Aiuti de minimis all’agricoltura con tetto triennale massimo di euro15 mila; b) l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controlloprodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti; c) l’art. 6, paragrafo2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni traimpresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di Caccia, nelsistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all’istituzionein ambito nazionale delle [OSCURATO:PERSONA].In particolare, veniva chiesto alla corte europea di precisare se imenzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel lorocombinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essiNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiutidi Stato de minimis all’agricoltura, nel primo triennio successivoall’istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sinoalla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specificadichiarazione dell’Impresa richiedente circa l’entità e la natura diulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento.In altri termini veniva chiesto di precisare se, nel suddetto periodotemporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventualicontributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presuppostodella presentazione della domanda di indennizzo ovvero possaintervenire in fase di controllo.In data 15 gennaio 2026 veniva depositata la sentenzainterpretativa, resa dalla Corte di giustizia nel procedimento C-615/24,istruito per il caso in esame, mediante la quale la corte europea davarisposta ad entrambi i quesiti formulati da questa Corte.2. Ad esito della sentenza di cui sopra è stata fissata l’odiernaudienza pubblica.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria asostegno delle rispettive ragioni.All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ed i Difensoridelle parti hanno concluso insistendo nell’accoglimento delle rispettiverichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si dà atto che il giudice di primo grado,rigettando l’opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo,riconoscendo la legittimazione passiva dell’ATC, in quanto l’art. 14legge 157/1992 stabilisce che gli ambiti territoriali di cacciaprovvedono all’erogazione di contributi per il risarcimento danniarrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, anche con risorseNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026proprie, come previsto dall’art. 19, comma 7 legge regionale 7/1995 edall’art. 2 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],secondo cui gli ATC devono risarcire tali danni e che, in caso diesaurimento dei fondi, concorrono con risorse proprieNella qui impugnata sentenza, il Tribunale di Ancona - dopo averdato atto (p. 12) che l’ATC aveva sostanzialmente riconosciuto lapropria legittimazione passiva, in quanto il capo della sentenza di primogrado relativo all’eccezione di difetto di detta legittimazione non erastato oggetto di motivo di appello e lo stesso appellante avevaespressamente dato atto di essere il soggetto tenuto a corrisponderegli importi - ha rilevato (p. 13) che lo stesso ATC non aveva formulatoalcuna richiesta di condanna nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] e chenon era ravvisabile da parte dell’ente regionale quell’inadempimentotale da giustificare l’estensione dell’appello anche nei suoi confronti,“non vertendosi chiaramente in una ipotesi di cause tra loroinscindibili”.Tale statuizione non ha formato oggetto di ricorso, con laconseguenza che sulla stessa si è formato giudicato interno e, venutapertanto meno l’originaria inscindibilità quanto meno processuale, daun lato la relativa questione non è più revocabile in dubbio (e si lasciapertanto impregiudicata, anche sotto il profilo della sua conformità agliapprodi ermeneutici di questa Corte di legittimità) e, dall’altro, risultairrilevante che il ricorso introduttivo non sia stato notificato alla RegioneMarche.2. Tanto premesso, si rileva che l’Ambito di Caccia articola inricorso due motivi.2.1. Precisamente: con il primo motivo l’Ambito di Caccia censurala sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 6, paragrafi 1 e 2, del reg. UE 1408/2013,in combinato disposto con decreto MISE 117/2017 e decretodirettoriale MISE 28/07/2020 - inosservanza del diritto comunitario inNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026tema di aiuti di stato alle imprese per danni cagionati all’agricolturadalla fauna selvatica (violazione del primato del diritto comunitario) ,nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che: occorre mettere in evidenza, con riferimento al caso di specie,che quando l’azienda ha presentato la domanda di indennizzo nel 2014era già entrato in vigore il regolamento europeo, ma allo stesso tempoera perfettamente valido ed efficace il regolamento regionale approvatocon la delibera di giunta n. 316/ 13, peraltro di soli pochi mesiantecedente all’approvazione della norma comunitaria e che, comesopra già chiarito, prevedeva una precisa modalità di presentazionedella domanda. ... Non v’è dubbio, allora, che la divergenza tra quantoprevisto nel regolamento europeo e le norme regionali abbia originatouna situazione di oggettiva ed evidente incertezza, non imputabile alleaziende danneggiate, sulle quali non può certamente ricadere laresponsabilità di tale confusione .Si duole che la sentenza impugnata manifesta un rilevantedifetto di coordinamento tra le gerarchie delle fonti, laddove appareevidente che i principi affermati da una normazione comunitaria diimmediata applicabilità, quale è quella scaturente da un Regolamentodell’Unione Europea, debbano per forza di cosa prevalere suqualsivoglia disposizione interna in contrasto, anche solo parziale .In particolare, si duole che il giudice di seconde cure haimplicitamente affermato l’astratta applicabilità del sistema diindennizzo e del tetto triennale, ma non anche dei relativi corollari circala cooperazione dell’Impresa richiedente all’attività di verifica ed iltriennio di adeguamento delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN, corollari cheinvece costituiscono un unicum con il sistema indennitario di base enon possono da questo essere scorporati a piacimento .Si duole altresì che il giudice di appello abbia, in tesi difensiva,erroneamente valutato la sfera applicativa e la portata delle normativein tema di autocertificazione dell’Impresa richiedente, qualificando laNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026stessa, di fatto, alla stregua di mero formalismo ostruzionistico deiprocedimenti di pagamento, mentre in realtà la stessa costituisce unfondamentale e imprescindibile strumento per la verifica, da partedell’Associazione ATC erogatore, dell’effettivo diritto dell’Impresa alpercepimento degli Aiuti di Stato e, dunque, presupposto sostanziale eorganico del pagamento stesso, anche al fine di scongiurare denegateipotesi di “danno erariale” conseguente ad indebiti soggettivi/ oggettivie derivante dall’imprudente utilizzo del Fondo di cui all’art. 41 L.R.7/1995.In definitiva, secondo l’Ambito ricorrente, il giudice di appelloavrebbe disapplicato i corollari del regime de minimis in favoredell’applicazione, nel caso concreto, dei differenti presuppostirinvenibili dalla normativa regionale, cui, di fatto, sarebbe statadell’Unione Europea.2.2. Con il secondo motivo l’Ambito di Caccia ricorrente censurala sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per falsaapplicazione degli artt. 7, 8 e 9 del regolamento regionale Marche1/2013, in relazione alla/e d.g.r. Marche 103/2016, in quantocontrastanti con il diritto comunitario. Omessa disapplicazione dellenorme di diritto interno in contrasto con la normativa sovra-nazionaleselfexecuting nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: ... la disciplina regionale vigente nel momento in cui l’AziendaAgricola Camarzano ha richiesto l’indennizzo non conteneva alcunrichiamo alla normativa comunitaria ed imponeva alle aziende dipresentare la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’ATC,nella quale non era prevista la necessità di allegare una relazionerelativa ad eventuali aiuti “de minimis” ricevuti, ma vi era soltanto unavoce relativa ad eventuali benefici ricevuti a titolo di risarcimento deldanno ,per poi giungere alla seguente conclusione:Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026 L’[OSCURATO:PERSONA] ha quindi agito nel rispettodelle formalità imposte dalla disciplina regionale, presentando ladomanda attraverso la modulistica messa a disposizione dall’ATC edallegando la documentazione richiesta da tale modulistica (attraversoun pedissequo richiamo all’art. 7, comma 4 del regolamentoregionale) .Sostiene parte ricorrente che l’[OSCURATO:PERSONA] agricola haillegittimamente agito nel rispetto delle norme regionali, in quantoqueste ultime si ponevano e si pongono in aperto e palese contrastocon la normativa comunitaria; e che in senso contrario non valeinvocare il principio del legittimo affidamento, con la conseguenza cheil giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto non addebitabileall’azienda danneggiata la mancata produzione della dichiarazione inordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i dueesercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso.In definitiva, secondo l’Ambito di Caccia ricorrente, il giudice diappello avrebbe dovuto disapplicare la normativa regionale in quantocontrastante con la normativa comunitaria.3. Il ricorso, esaminati congiuntamente per l’evidente loro intimaconnessione i due motivi in cui si articola, è fondato.4. Occorre preliminarmente ricostruire, sia pure per sintesi, ilquadro normativo esistente in materia di aiuti di Stato in caso di dannicagionati alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica ad impresemarchigiane prima della istituzione del Sistema informatico nazionale.4.1. La normativa comunitariaA) [OSCURATO:PERSONA] sul funzionamento dell’Unione europea prevede: a)all’articolo 107 comma primo, che: Salvo deroghe contemplate daitrattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cuiincidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendotalune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare laNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026concorrenza ; b) all’art. 108 comma terzo, che: [OSCURATO:PERSONA] comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, iprogetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progettonon sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, laCommissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafoprecedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione allemisure progettate prima che tale procedura abbia condotto a unadecisione finale ; c) all’art. 108 comma quarto, che: LaCommissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiutidi Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo3 del presente articolo .B) In relazione all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settoreagricolo), il [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 - dopo aver premesso: a)al considerando n. 20, che: (…) Occorre che gli Stati membricontrollino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibilee che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligodi controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membrointeressato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventualialtri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altriregolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziariointeressato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibileper gli Stati membri istituire un registro centrale contenenteinformazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare cheil nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile ; b) alconsiderando n. 21, che: Prima di concedere nuovi aiuti «deminimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovoaiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» o dellimite nazionale nello Stato membro in questione e che sianosoddisfatte le altre condizioni del presente regolamento ;Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026- all’articolo 3 (intitolato Aiuti “de minimis” ): al comma 2,che L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da unoStato membro ad una impresa unica non può superare 15.000 euronell’arco di tre esercizi finanziari ; al comma 3, che: L’importocomplessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membroalle imprese che operano nel settore della produzione primaria diprodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare illimite nazionale stabilito nell’allegato ; al comma 4, che Gli aiuti“de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresaè accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, ildiritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazionedegli aiuti “de minimis” all’impresa ;-all’art. 6 (intitolato Controllo ): al comma 1, che: (…)Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre unadichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica,relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma delpresente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i dueesercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso ; alcomma 2, che: Se uno Stato membro ha istituito un registrocentrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete sututti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Statomembro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registrocentrale copre un periodo di tre esercizi finanziari ; al comma 3, che uno Stato membro concede un nuovo aiuto de minimisconformemente a detto regolamento solo dopo aver verificato che essonon porterà l’importo totale degli aiuti de minimis concessi all’impresainteressata oltre il limite massimo fissato all’articolo 3, paragrafo 2, delcitato regolamento e oltre il limite massimo nazionale di cui all’articolo3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che tutte le condizionienunciate in quest’ultimo sono rispettate .Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026C) Interpellata su detto regolamento la Corte di giustiziadell’Unione europea, già con sentenza del 28 ottobre 2020 (INAIL, C-608/19, EU:C:2020:865) aveva dichiarato che: 1) Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 dellaCommissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degliarticoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeaagli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso cheun’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intendaconcedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell’esistenza di aiutiprecedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sonostati concessi a superare il massimale di EUR 200.000 nell’arco di treesercizi finanziari, previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamenton. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per lariduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale,a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.2) Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essereinterpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentirealle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto primadella concessione di quest’ultimo, al fine di non oltrepassare ilmassimale di EUR 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previstodall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta algiudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanzadella possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermorestando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una dataanteriore a quella della concessione dell’aiuto «de minimis» .In estrema sintesi, in quella occasione, la Corte di giustizia avevastabilito che: a) le imprese hanno la possibilità di optare, fino alla datadi concessione dell’aiuto, per la riduzione dell’importo o la rinuncia adaiuti precedenti, al fine di non superare il massimale de minimis; b) ilrispetto dei massimali va verificato al momento in cui viene conferito ildiritto a ricevere l’aiuto; c) la dichiarazione relativa agli aiuti ricevutiNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026nel triennio non è una condizione di ammissibilità della domanda, mauna condizione per la concessione dell’aiuto stesso, che deve essereverificata dallo Stato membro prima della concessione.In particolare, per quanto qui rileva, in motivazione, era statorilevato (punto 27) che: …tanto l’articolo 3 di tale regolamento - cheha lo scopo di definire gli aiuti «de minimis» che derogano al principiodel divieto degli aiuti stabilito dal Trattato - quanto l’articolo 6 di dettoregolamento - che verte sul controllo effettuato dagli Stati membri almomento della concessione di un aiuto siffatto - devono essereinterpretati restrittivamente .D) Interpellata da questa Corte con ordinanza interlocutoria n.25223 del 19 settembre 2024, la Corte europea ha altresì dichiaratoche: 1) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, devonoessere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativanazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti di Statode minimis all’agricoltura prima della creazione completa e integrale diun registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere unadichiarazione specifica dell’impresa richiedente l’aiuto relativaall’importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevutidurante l’esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti.2) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n.1408/2013 devono essere interpretati nel senso che: la produzione diuna dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periododi tre anni precedente la creazione completa e integrale di un registrocentrale degli aiuti a livello nazionale non è una condizione diammissibilità della presentazione della domanda di aiuto, ma che unasiffatta dichiarazione costituisce una condizione per la concessioneNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membroprima della concessione di un siffatto aiuto .In motivazione la corte europea ha chiarito:a) al punto 25, che, finché il registro centrale di cui all’articolo6, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/2013 non divenga operativonello Stato membro interessato per un periodo di tre esercizi fiscali,l’acquisizione della dichiarazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di taleregolamento costituisce, nell’ambito di detto regolamento, unacondizione necessaria per la concessione di un nuovo aiuto deminimis” ;b) al punto 27, che: l’acquisizione della dichiarazione di cuiall’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento si inserisce nell’ambitodell’obbligo di controllo da adempiere prima della concessione dell’aiutodi cui trattasi ;c) al punto 30, che l’art. 3 e l’art. 6, paragrafi 1 e 3, delregolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessionee il versamento di aiuti de minimis all’agricoltura prima della creazionecompleta e integrale di un registro centrale degli aiuti a livellonazionale, senza esigere una dichiarazione specifica dell’impresarichiedente l’aiuto relativa all’importo e alla natura di altri aiuti di Statodalla stessa ricevuti durante l’esercizio fiscale in corso e i due esercizifiscali precedenti ;d) al punto 34, che la dichiarazione può essere prodotta inuna fase successiva del procedimento amministrativo relativo alladomanda di aiuto, purché tale dichiarazione, su domanda dello Statomembro interessato, sia stata ottenuta prima della concessionedell’aiuto ; (enfasi aggiunta)e) al punto 35, che la presentazione della dichiarazione non èuna condizione di ammissibilità di una domanda di aiuto , ma unacondizione per la concessione e, pertanto, per il versamento di unNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026aiuto, il che implica che una siffatta dichiarazione sia necessaria primadella concessione dell’aiuto e non dopo ;f) al punto 36, che, qualora l’aiuto non sia stato concesso, inparticolare a causa dell’assenza di domanda di una siffattadichiarazione, l’autorità competente può chiedere retroattivamentedetta dichiarazione al fine di valutare se l’aiuto possa ancora essereconcesso .In estrema sintesi, per quanto qui rileva, la corte europea hacollocato l’onere di attivare il controllo e di ottenere la dichiarazionesull’autorità concedente, quale segmento necessario dell’obbligo diverifica “prima di concedere l’aiuto”.4.2. La normativa nazionaleA) Sul piano nazionale, la normativa europea è stata recepita,con Legge 115/2015, che ha istituito il [OSCURATO:PERSONA] degli Aiutied ha previsto l’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN (SistemaInformativo [OSCURATO:PERSONA]); e con Decreto 31 maggio 2017, n.115, che ha regolamentato il funzionamento del Registro.B) Occorre aggiungere che, nonostante già dal 2015 sia statoistituito il [OSCURATO:PERSONA], l’istituzione di unregistro centrale degli Aiuti di Stato a livello nazionale non risultaancora completa ed integrata quanto meno con riferimento alle sommeche le imprese percepiscono (come nel caso di specie) in virtù disentenze o decreti ingiuntivi che riconoscono la debenza di Aiuti diStato. Ne consegue la rilevanza della questione in esame nel perduraredi un regime incompleto delle Banche dati nazionali, vale a dire di unsistema informativo centralizzato nazionale.4.3. La normativa regionale, in particolare, della Regione Marche.A) In epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.115/2015 (come qui rileva, trattandosi di indennizzo richiesto perl’annualità 2014), per quanto riguardava le aziende che operavano nelterritorio della Regione Marche, la materia degli indennizzi alle impreseNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026danneggiate dalla fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Statocon delega alle Regioni) era regolata, in attuazione dell’art. 4 dellalegge nazionale n. 157/1992, dall’art. 34 della legge regionale Marchen. 7/1995 e dal regolamento Regione Marche n. 1/2013.B) Precisamente: la legge regionale Marche n. 7/1995 (recante Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tuteladell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), all’art. 34(in tema di Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’eserciziodell’attività venatoria ), prevedeva che: 1. Ai sensi dell’articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono alrisarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla faunaselvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone diripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centripubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nellearee di rispetto e nel territorio di caccia programmata. 2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati diriproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie,nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l’addestramentodei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. 3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciareimmediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestionedell’ambito territoriale di caccia o al concessionario. 3 bis. È istituito presso la struttura organizzativa regionalecompetente il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dallafauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte lesomme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvoltiin incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli dicui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.17 (Interventi e indennizziper danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevoleinteresse scientifico e da cani randagi).Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026 3 ter. Sono esclusi dall’indennizzo di cui al comma 3 bis gli incidentiavvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette dicui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle areeprotette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme perl’istituzione e gestione delle aree protette naturali). 3 quater. [OSCURATO:PERSONA] regionale determina le condizioni, i criteri e lemodalità per accedere all’indennizzo di cui al comma 3 bis. Resta fermala necessità del rilascio da parte dell’interessato di appositadichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente osuccessiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimentodei medesimi danni. 3 quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degliarticoli, valutati in euro 800.000,00 per l’anno 2018, si provvede conle risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello statodi previsione della spesa. 3 sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3 bis a 3 quater siapplicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016 .C) In attuazione del suddetto articolo è stato emanato ilregolamento regionale 13 marzo 2013, n. 1 (abrogato dall’art. 13,regolamento regionale 10 giugno 2019, n. 3, ma vigente all’epoca deifatti di causa), che, all’art. 7 (in tema di Presentazione e contenutodella domanda ), prevedeva: 1. I soggetti interessati presentano la domanda di risarcimento, apena di decadenza, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento,utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia odall’ATC. 2.Fino all’esecuzione del sopralluogo è fatto obbligo al richiedentedi astenersi dallo svolgimento di attività agricole sulle opere o sullecolture danneggiate. Nel caso in cui si verifichi un aggravamento deldanno prima dell’esecuzione del sopralluogo, l’interessato è tenuto aintegrare la domanda con l’ulteriore documentazione necessaria.Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026 3.Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità,come risultanti dal fascicolo aziendale: (…) 4. Il titolare dell’azienda o il legale rappresentante allega alladomanda i seguenti documenti: (…) 5. Nel caso in cui i dati riportati nella domanda e negli allegati sianoincompleti viene richiesta un’integrazione. Decorsi inutilmente quindicigiorni dalla richiesta di integrazione documentale, la domanda siintende decaduta. 6. Fermi restando i termini per la presentazione della domanda dicui al comma 1, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodocompreso tra la semina e l’avvenuta emergenza della coltura e i dannialla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto,eventualmente richiedendo l’effettuazione del sopralluogo con urgenzacosì come previsto al comma 7. 7. Nei casi in cui il richiedente ritenga che il sopralluogo perl’accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, devesempre specificarne nella domanda le ragioni.5. Le risultanze del giudizio di merito e la decisione del ricorsoDal giudizio di merito è risultato che: a) la fattispecie in esamerisale all’annualità 2014, primo triennio di applicazione del regime deminimis, quando ancora a livello nazionale non esisteva alcun tipo dibanca dati (in quanto detti Registri sono stati istituti solo a decorreredal 2017); b) la dichiarazione in autocertificazione non è stata richiestanel 2014, ma è stata sollecitata durante il giudizio di primo grado(instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo); c)l’impresa, pur potendo produrre agevolmente detta dichiarazione,sottraendosi al generale obbligo di collaborazione, ha ritenuto di nondoverla rilasciare ed ha coltivato l’azione in via esecutiva.Dal giudizio di merito è altresì emerso che: a) il giudice di appellonon ha ravvisato alcuna allegazione, da parte dell’ATC, circa l’avvenutosuperamento delle soglie de minimis in capo all’azienda; b) non eraNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026emersa, all’esito dell’istruttoria, alcuna violazione sostanziale deimassimali.Orbene, alla luce del quadro normativo che precede - fermorestando che i danni cagionati dalla fauna selvatica alle coltivazioniagricole sono (non risarcibili, ma) indennizzabili secondo un tettomassimo di euro 15.000,00 computato su base triennale - va quiprecisato che la dichiarazione dell’impresa richiedente (relativa agliaiuti percepiti nell’esercizio finanziario in corso e nei due eserciziprecedenti), pur non costituendo un presupposto di ammissibilità o diprocedibilità della domanda, integra pur sempre un adempimento che,quale strumento di controllo dell’ente e forma di collaborazionedell’impresa, deve risultare acquisito dall’autorità concedente primadella concessione dell’aiuto di Stato (detto aiuto di Stato, a norma delrichiamato art. 3 co. 4 del Regolamento, si definisce “concesso” nelmomento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridiconazionale applicabile, il diritto di riceverlo, indipendentemente dalladata della sua erogazione all’impresa stessa), con la conseguenza che,in assenza di detta dichiarazione, fino alla completa istituzione delSistema [OSCURATO:PERSONA], non sorge in capo all’impresa il dirittoall’indennizzo, che non può essere “accordato”, vale a dire riconosciuto(e men che meno, quindi, versato), senza violare la normativaeurounitaria in materia di divieto di aiuti di Stato.In altri termini, è illegittimo, per violazione della normativaeurounitaria, un aiuto de minimis concesso - e a maggior ragionecorrisposto o in qualunque altro modo conseguito - senza la previaindefettibile autodichiarazione (finché non è divenuto operativo ilsistema informativo centralizzato nazionale).È appena il caso di rilevare che un accertamento nel corso delgiudizio non può sopperire, finché il procedimento sulla domanda diconcessione dell’aiuto non si è concluso, alla carenza diautocertificazione, altrimenti eludendosi il principio eurounitario dellaNumero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026necessaria anteriorità dell’autocertificazione rispetto alla concessionedell’aiuto: mentre la produzione dell’autocertificazione in parola ècertamente onere - di ben agevole adempimento, oltretutto - delrichiedente, a prescindere dal fatto che gli sia stata chiesta da chi neaveva l’obbligo e doveva erogare l’aiuto (e naturalmente restandoirrilevante sia una normativa regionale che pretendesse di derogarealla normativa eurounitaria, sia qualsiasi sorta di affidamento delrichiedente sulla prevalenza della prima o sulla non necessità diadempimenti invece indefettibili, impregiudicata eventualmente unaresponsabilità dell’erogante nei suoi diretti confronti).In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base del seguenteprincipio di diritto: In tema di aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo, aisensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, nel caso in cui non operi il sistemainformativo centralizzato nazionale, la dichiarazione in forma diautocertificazione sul non percepimento di importi eccedenti il tettomassimo triennale previsto deve sempre e comunque intervenire in unmomento antecedente la concessione dell’aiuto (ossia in un momentoantecedente il riconoscimento del medesimo), in quanto essa deveessere recepita anteriormente alla concessione (cioè al momentodeliberativo dell’aiuto medesimo), che è sempre, ontologicamente,anteriore e preordinata all’erogazione dell’aiuto. Ne consegue che, fintanto che tale adempimento non sia effettuato, non sussiste in capoall’Impresa il diritto all’erogazione e al percepimento delle sommerichieste, non potendosi procedere a concessione in difetto di talepresupposto e risultando indebito e illegittimo, per violazione del dirittoeurounitario, il pagamento di quelle .Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve esserecassata ed il Tribunale di Ancona, nella persona di diverso Magistrato,dovrà valutare se nella fattispecie in esame sia intervenuto l’atto dicontrollo in tempo anteriore al conseguimento dell’aiuto.Numero registro generale 29455/2020Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8788/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte:- accoglie il ricorso e, per l’effetto:- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, al Tribunale di Ancona, nella persona di diverso Magistrato.Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Consigliere estensore Il PresidentePasquale [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08788/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris