Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 11851/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 83/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PARISI R.G. 83/2022 Cron.

Rep.

C.C. 27/2/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA].

AMILCARE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vi MASSIMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- Da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3590/2021depositata il 13/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri 276 medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1982 e il 1991.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Nel giudizio intervenne tempestivamente la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri medici (per un totale di 348) i quali, sostenendo di essersi iscritti alle scuole di specializzazione in anni accademici tra il 1982 e il 1991, svolsero le medesime domande nei confronti delle stesse Amministrazioni.

Il Tribunale ritenne sussistente la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei ministri; rigettò l’eccezione di prescrizione; dichiarò che nessun inadempimento era ravvisabile in relazione ai medici che si erano iscritti ai corsi in epoca antecedente il 1° gennaio 1983, rigettando di conseguenza ogni domanda da questi ultimi proposta; rigettò la domanda risarcitoria proposta dai dottori Salerno, Santacroce, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano cominciato a frequentare i corsi successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; rigettò la domanda della dottoressa Paterra, che si era vista riconoscere la somma di lire 52 milioni in forza di una sentenza del giudice amministrativo; accolse la domanda proposta dai medici immatricolatisi ai rispettivi corsi a partire dall’anno accademico 1983-1984 e liquidò a favore di ciascuno di essi la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, con gli interessi di mora decorrenti dalla data di notifica dell’atto di citazione o dell’atto di intervento; rigettò l’ulteriore domanda di indebito arricchimento e compensò le spese di lite tra tutte le parti.

2. La sentenza è stata impugnata con quattro diversi atti di appello, ciascuno dei quali comprensivo di un certo numero di medici.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 maggio 2021, ha parzialmente accolto il primo motivo dei diversi atti di appello, ritenendoli fra loro sovrapponibili, e ha stabilito che il diritto agli emolumenti fissati dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (euro 6.713,94 per ciascun anno di corso) doveva essere riconosciuto anche ai 61 medici (indicati in motivazione e dispositivo) i quali avevano cominciato i corsi di specializzazione nell’anno 1982, mentre a quelli che li avevano cominciati in data precedente nessuna remunerazione spettava.

La Corte ha perciò corretto in questo senso la sentenza del Tribunale.

In riferimento, invece, ai medici che avevano intrapreso la frequenza dei corsi in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, la Corte d’appello ha affermato che il motivo di appello era infondato, posto che per loro non era raffigurabile alcuna responsabilità dello Stato italiano ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dovendo la relativa domanda essere rivolta nei confronti degli enti presso i quali i medici avevano svolto i relativi corsi di specializzazione (Università o Aziende ospedaliere).

Quanto, poi, alla liquidazione del compenso fissato dal Tribunale, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, osservando che ai medici iscrittisi ai corsi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 non poteva spettare la somma fissata dall’art. 6 di quest’ultimo – cioè euro 11.103,82 all’anno – bensì la minore somma di euro 6.713,94 all’anno, correttamente liquidata dalla sentenza di primo grado, dal momento che la normativa del 1991 non ha efficacia retroattiva.

La Corte d’appello ha poi rigettato anche il motivo di appello col quale i medici avevano chiesto che sulle somme loro riconosciute fossero attribuiti rivalutazione e interessi compensativi, e tanto in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità che aveva escluso la configurabilità di un debito di valore.

In ordine alla liquidazione delle spese, infine, la Corte romana ha rigettato il relativo motivo, sostenendo l’esistenza di una soccombenza reciproca conseguente alla diversità di posizione dei singoli medici.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma sono stati proposti vari ricorsi.

Un primo ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di eredi del defunto dott. [OSCURATO:PERSONA]) insieme ad altri 184 medici, con unico atto affidato a cinque motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Un altro ricorso è stato proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri 158 medici, con unico atto affidato a quattro motivi, pure a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Un altro ricorso è stato proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e altri 44 medici, con unico atto affidato a cinque motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Vi sono, poi, il ricorso proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi e quello proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi.

Non risulta depositato, invece, il ricorso della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri medici. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze si sono costituiti, con separati controricorsi unitariamente proposti, in tutti i ricorsi suindicati.

La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Campagna hanno depositato memoria.

La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso Allegrucci (avv. [OSCURATO:PERSONA])

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.

La censura ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore di alcuni tra i medici ricorrenti, confermando la decisione del Tribunale ovvero estendendone la portata anche ai medici iscritti nell’anno 1982, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991.

Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991.

Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il debito gravante sullo Stato sia di valuta e non di valore.

In base a questo errato presupposto, la Corte d’appello ha omesso di rivalutare il credito e di liquidare gli interessi compensativi.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti ribadiscono le censure dei due motivi precedenti, insistendo nell’affermare che doveva essere riconosciuta la maggiore somma di euro 11.183,82, con rivalutazione e interessi compensativi; nel dubbio, dovrebbe essere rimessa una questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

I ricorrenti contestano che la sentenza abbia escluso la sussistenza del diritto alla remunerazione in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1983 (elencando i nomi degli stessi).

L’interpretazione restrittiva della normativa comunitaria e delle sentenze della Corte di giustizia UE sarebbe del tutto ingiustificata; e, in mancanza dell’azione risarcitoria, dovrebbe essere riconosciuta l’azione di indebito arricchimento.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 cod. proc. civ., in relazione ad alcune specifiche posizioni.

Il ricorso lamenta, in particolare, contesta il rigetto della domanda nei confronti dei dottori [OSCURATO:PERSONA] (genetica medica, anni 1993-1997) e [OSCURATO:PERSONA] (chirurgia vascolare, anni 1992- 1997).

La sentenza ha stabilito, sul punto, che essi avrebbero dovuto rivolgere la domanda direttamente contro le Università, ma tale tesi viene ritenuta non convincente, perché la norma di trasposizione non contemplava le citate specializzazioni, che furono introdotte solo col d.m. 30 ottobre 1993.

Anche in favore dei due medici in questione, dunque, la domanda avrebbe dovuto essere accolta.

In via subordinata, il ricorso sostiene che avrebbe dovuto essere riconosciuto a loro beneficio un «equo indennizzo» a titolo di arricchimento senza causa.

Ricorso Campagna e altri (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

6. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.

La censura ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore di alcuni tra i medici ricorrenti, confermando la decisione del Tribunale ovvero estendendone la portata anche ai medici iscritti nell’anno 1982, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991.

Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

7. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991.

Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il debito gravante sullo Stato sia di valuta e non di valore.

In base a questo errato presupposto, la Corte d’appello ha omesso di rivalutare il credito e di liquidare gli interessi compensativi.

8. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti ribadiscono le censure dei due motivi precedenti, insistendo nell’affermare che doveva essere riconosciuta la maggiore somma di euro 11.183,82, con rivalutazione e interessi compensativi; nel dubbio, dovrebbe essere rimessa una questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

9. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

I ricorrenti contestano che la sentenza abbia escluso la sussistenza del diritto alla remunerazione in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1983 (elencando i nomi degli stessi).

L’interpretazione restrittiva della normativa comunitaria e delle sentenze della Corte di giustizia UE sarebbe del tutto ingiustificata; e, in mancanza dell’azione risarcitoria, dovrebbe essere riconosciuta l’azione di indebito arricchimento.

Ricorso Negroni (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

10. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la causa facendo applicazione non della legge, ma di un’interpretazione delle norme superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

11. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 220 del Trattato dell’Unione.

Il ricorso censura che la sentenza abbia escluso la sussistenza del diritto alla remunerazione in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1983 (elencando i nomi degli stessi a p. 19).

L’interpretazione restrittiva della normativa comunitaria e delle sentenze della Corte di giustizia UE sarebbe del tutto ingiustificata; e, in mancanza dell’azione risarcitoria, dovrebbe essere riconosciuta l’azione di indebito arricchimento.

C’è poi un’ulteriore censura, relativa al dottor [OSCURATO:PERSONA], immatricolato nella vigenza del d.lgs. n. 257 del 1991, nel quale si contesta il rigetto della domanda, sul rilievo che quel medico non aveva percepito alcuna remunerazione.

12. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 220 del Trattato dell’Unione, degli artt. 1219 e 1224 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.

Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore di alcuni tra i medici ricorrenti, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991, ovvero quella di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.

Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

13. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ., nonché degli artt.11 e 117 Cost. e dell’art. 267 del Trattato dell’Unione europea.

I ricorrenti rilevano di aver chiesto alla Corte d’appello che la questione della corretta determinazione dell’importo risarcitorio spettante ai medici venisse rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione, ma la Corte d’appello non ha risposto a tale richiesta.

14. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che la compensazione delle spese disposta dalla Corte d’appello non sarebbe giustificata.

Non essendovi in argomento un orientamento consolidato, l’appello si caratterizzava per la sua novità.

La Corte d’appello, poi, pur avendo confermato la compensazione disposta in primo grado tanto per i vincitori quanto per i soccombenti, non avrebbe applicato lo stesso criterio in relazione al giudizio di appello.

Ricorso Spiga.

15. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia liquidato, in suo favore, confermando la decisione del Tribunale, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991.

16. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.

La ricorrente contesta che la sentenza impugnata le abbia riconosciuto solo gli interessi legali sulla somma liquidata e non anche la rivalutazione monetaria, mentre il debito in questione avrebbe natura di debito di valore.

17. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 359 cod. proc. civ., contestando la condanna alle spese.

La ricorrente osserva che la sentenza impugnata, nel respingere l’appello da lei proposto, l’ha condannata alle spese del giudizio di secondo grado, con una decisione ritenuta viziata.

In primo grado, infatti, nonostante il parziale accoglimento delle domande, le spese erano state compensate; e la ricorrente, da ritenere complessivamente vincitrice nei confronti delle controparti, avrebbe dovuto ottenere una condanna in suo favore o, almeno, la compensazione delle spese.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

18. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 2) e n. 4), cod. proc. civ., l’incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa della Corte d’appello a decidere la causa in questione.

Trattandosi di competenza per materia, come tale inderogabile, la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla.

19. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e degli artt. 37 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.

Il motivo contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto avanzare la sua domanda non nei confronti delle Amministrazioni convenute, quanto piuttosto nei confronti dell’università o dell’azienda ospedaliera.

La tesi, secondo il ricorrente, non può essere condivisa, perché le università e le ASL non hanno alcuna responsabilità per il mancato recepimento della normativa comunitaria sui medici specializzandi, per cui la sentenza impugnata risulterebbe priva di una motivazione comprensibile.

20. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e degli artt. 37 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.

Il motivo ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore del ricorrente, confermando la decisione del Tribunale, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991.

La decisione della Corte.

21. La Corte ritiene di dover procedere, preliminarmente, alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., poiché essi sono stati proposti nei confronti della medesima sentenza.

Si dà atto, innanzitutto, che la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, con atto firmato dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] munito di mandato speciale.

Ne consegue che nei suoi confronti il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese.

22. Occorre invece rilevare che il ricorso della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri medici, non risulta essere stato depositato, tanto che la cancelleria di questa Corte ha dato atto dell’iscrizione dello stesso “con certificato negativo”.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna alle spese.

23. Procedendo in ordine logico, va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del solo dott. [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso.

L’eccezione è infondata, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui l’odierna pronuncia intende dare continuità, in base al quale il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (sentenza 23 luglio 2019, n. 19882).

Ne consegue che nessuna questione di competenza può porsi per il fatto che l’odierna causa è stata trattata, in sede di appello, dalla Sezione specializzata in materia di impresa della Corte d’appello di Roma anziché da una Sezione ordinaria della medesima Corte.

24. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover trattare le questioni in modo trasversale, cioè unificando quelle identiche o comunque coincidenti poste da più di uno dei ricorsi qui in esame.

La prima questione da affrontare attiene l’entità della somma liquidata in favore dei medici la cui domanda è stata accolta.

Viene contestato, infatti, che il Tribunale e la Corte d’appello abbiano liquidato, per ciascun anno di corso, la somma di euro 6.713,94 (stabilita dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999) anziché quella di euro 11.103,82 (stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991) o, addirittura, quella ancora più elevata fissata dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.

Questa censura è stata proposta nel primo e terzo motivo del ricorso Allegrucci, nel primo e terzo motivo del ricorso Campagna, nel terzo motivo del ricorso Negroni, nel primo motivo del ricorso Spiga e nel terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].

24.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre 2018, n. 30469).

Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi.

25. La seconda questione da esaminare è quella nella quale si contesta che la Corte d’appello, ritenendo che il debito risarcitorio dello Stato italiano abbia natura di debito di valuta e non di valore, abbia omesso di rivalutare il credito dei medici la cui domanda è stata accolta e di riconoscere gli interessi compensativi.

Tale censura è stata posta nel secondo motivo del ricorso Allegrucci, nel secondo motivo del ricorso Campagna, nel primo e terzo motivo del ricorso Allegrucci, nel primo e terzo motivo del ricorso Campagna e nel secondo motivo del ricorso Spiga.

25.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte.

È stato più volte affermato, infatti, che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11.

A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale –secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (così la sentenza 9 febbraio 2012, n. 1917, ribadita, tra le molte, dall’ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1641).

Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi.

26. La terza questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi ha ad oggetto la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, riformando in parte la decisione del Tribunale, ha accolto la domanda proposta dai medici immatricolati ai corsi di specializzazione nell’anno 1982 e ha confermato il rigetto, invece, per i medici immatricolati in anni precedenti il 1982.

Simile censura è stata proposta nel quarto motivo del ricorso Allegrucci, nel quarto motivo del ricorso Campagna e nel secondo motivo del ricorso Negroni.

26.1. Questi motivi di ricorso sono fondati.

Com’è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.

Ne consegue che la decisione della Corte d’appello – che, peraltro, si è attenuta ad un precedente orientamento di questa Corte che è stato poi modificato a seguito della pronuncia della Corte di Lussemburgo appena ricordata –è sul punto errata.

Dando seguito all’ormai pacifico orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini le posizioni dei seguenti medici ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, l’erede [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

27. La Corte deve, a questo punto, esaminare le residue censure poste singolarmente nei ricorsi.

27.1. Seguendo l’ordine espositivo di cui in precedenza, il Collegio osserva che il quinto motivo del ricorso Allegrucci è inammissibile, in considerazione dell’evidente novità della prospettazione ivi assunta.

La Corte d’appello, infatti, esaminando il secondo motivo di appello, che aveva ad oggetto la posizione dei medici che avevano cominciato i rispettivi corsi di specializzazione in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, ha rilevato che tali professionisti avrebbero dovuto rivolgere la domanda nei confronti degli enti presso i quali avevano svolto la loro attività.

A fronte di simile motivazione, il quinto motivo del ricorso Allegrucci pone una questione diversa, mettendo in luce come la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA] non abbiano ricevuto la remunerazione loro spettante ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991 in quanto avevano conseguito specializzazioni non comprese negli elenchi di cui alle citate direttive europee e censurano detta esclusione.

La contestazione di questo profilo del problema – che richiederebbe un’indagine da svolgere in sede di merito –pone alla Corte una questione nuova, dal momento che non è dato sapere se e come essa sia stata posta al giudice d’appello; per cui si tratta di questione inammissibile in questa sede, per la quale non è neppure ipotizzabile un’omissione di pronuncia da parte della Corte romana.

27.2. Vanno quindi esaminate le residue censure prospettate negli altri ricorsi.

La Corte rileva che il primo motivo del ricorso Negroni è manifestamente infondato, perché la Corte d’appello ha deciso la causa attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte ed esaminando le singole censure con continui richiami legislativi e giurisprudenziali.

Appare quindi del tutto fuor di luogo anche solo ipotizzare che la sentenza impugnata sia stata pronunciata in violazione dell’obbligo che l’art. 101 Cost. pone a ogni giudice di decidere rimanendo soggetto soltanto alla legge.

Deve essere poi rigettata, quando non dichiarata inammissibile, la censura contenuta nella seconda parte del secondo motivo dello stesso ricorso (p. 19), nella quale si contesta l’esclusione del risarcimento dei danni in favore dei medici immatricolati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 (si fa riferimento alla posizione del solo dott. [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte d’appello, infatti, ha correttamente osservato che, con l’entrata in vigore del citato decreto, è cessato l’inadempimento dello Stato italiano e i medici iscritti in un momento successivo avrebbero dovuto fare richiesta della remunerazione agli enti dove hanno svolto la loro attività.

La censura qui in esame si limita a sostenere che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non percepì alcuna remunerazione, senza aggiungere altro; di talché essa non può trovare alcun ingresso in questa sede.

Va invece considerato assorbito il quarto motivo del ricorso Negroni, perché l’esito di inammissibilità di cui si è detto in precedenza rende evidentemente non necessaria la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea ivi sollecitata, al fine di stabilire la corretta determinazione dell’importo risarcitorio spettante ai medici.

Analoga censura è stata proposta nel secondo motivo di ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ora, anche volendo tralasciare il fatto che questo ricorso è stato redatto senza una precisa esposizione sommaria dei fatti di causa, la censura qui in esame appare di dubbia comprensibilità, perché lo stesso ricorrente precisa che la sua domanda è stata accolta in primo grado, con riconoscimento della spettanza della somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso frequentato.

Ne consegue che la censura è piuttosto finalizzata ad ottenere il pagamento di una somma maggiore, sicché è da ritenere, quando non inammissibile, comunque priva di fondamento, alla luce di quanto si è detto in precedenza.

27.3. Rimangono, infine, le censure sulla liquidazione delle spese di giudizio, prospettate nel quinto motivo del ricorso Negroni e nel terzo motivo del ricorso Spiga.

La Corte osserva, a questo proposito, che il quinto motivo del ricorso Negroni rimane parzialmente assorbito dall’accoglimento del secondo; nel senso che per i medici immatricolati prima del 1982 la Corte d’appello dovrà tornare a pronunciarsi in sede di rinvio, regolando ex novo le spese.

In relazione, invece, alla posizione degli altri ricorrenti, non vi sono ragioni per modificare la decisione di condanna pronunciata dalla Corte d’appello, data la soccombenza sulla quale essa si fonda.

Il terzo motivo del ricorso Spiga è infondato perché – ferma restando l’irrilevanza della decisione sulle spese assunta dal Tribunale – la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione dell’indicata dottoressa, per cui la condanna alle spese del giudizio di secondo grado non incorre nei vizi di violazione di legge denunciati.

Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con un orientamento al quale si intende dare ulteriore continuità, che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (sentenza 15 luglio 2005, n. 14989).

28. In conclusione, la Corte dichiara improcedibile il ricorso Tassoni ed altri e dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione alla dottoressa Terraneo; dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso Allegrucci, i motivi primo, secondo e terzo del ricorso Campagna, il terzo motivo del ricorso Negroni, il primo e il secondo motivo del ricorso Spiga e il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso Negroni; rigetta il primo motivo del ricorso Negroni e, quanto alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], anche il secondo, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché, parzialmente, il quinto motivo del ricorso Negroni e integralmente il terzo motivo del ricorso Spiga; accoglie il quarto motivo del ricorso Allegrucci, il quarto motivo del ricorso Campagna e il secondo motivo del ricorso Negroni.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi alle indicazioni della presente decisione e riesaminando le singole posizioni dei medici immatricolati in anni precedenti il 1982.

Simile esito comporta l’assorbimento, in parte qua, del quinto motivo del ricorso Negroni.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione, nei limiti dell’accoglimento dei ricorsi.

Tutti gli altri ricorrenti, in considerazione della soccombenza, devono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

A questo proposito la Corte rileva che, trattandosi di una causa con molte parti, si deve fare applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale il compenso unico può essere aumentato «per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massima di trenta».

Ne consegue che, calcolando il valore della causa, per ogni medico ricorrente, nella somma di euro 33.565 (pari a quella di euro 6.713 per ogni anno di corso, moltiplicato per cinque, che corrisponde alla durata massima dei corsi di specializzazione), per ciascun ricorrente il compenso è di euro 3.000, per cui la liquidazione, seguendo il conteggio di cui si è detto, conduce alla cifra di cui in dispositivo.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi: dichiara improcedibile il ricorso Tassoni ed altri e dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione alla dottoressa Terraneo; dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso Allegrucci, i motivi primo, secondo e terzo del ricorso Campagna, il terzo motivo del ricorso Negroni, il primo e il secondo motivo del ricorso Spiga e il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso Negroni; rigetta il primo motivo del ricorso Negroni e, quanto alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], anche il secondo, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché, parzialmente, il quinto motivo del ricorso Negroni e integralmente il terzo motivo del ricorso Spiga; accoglieil quarto motivo del ricorso Allegrucci, il quarto motivo del ricorso Campagna e il secondo motivo del ricorso Negroni; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione, quanto ai medici indic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 83/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PARISI R.G. 83/2022 Cron. Rep. C.C. 27/2/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. AMILCARE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vi MASSIMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- Da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3590/2021depositata il 13/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri 276 medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1982 e il 1991. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Nel giudizio intervenne tempestivamente la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri medici (per un totale di 348) i quali, sostenendo di essersi iscritti alle scuole di specializzazione in anni accademici tra il 1982 e il 1991, svolsero le medesime domande nei confronti delle stesse Amministrazioni. Il Tribunale ritenne sussistente la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei ministri; rigettò l’eccezione di prescrizione; dichiarò che nessun inadempimento era ravvisabile in relazione ai medici che si erano iscritti ai corsi in epoca antecedente il 1° gennaio 1983, rigettando di conseguenza ogni domanda da questi ultimi proposta; rigettò la domanda risarcitoria proposta dai dottori Salerno, Santacroce, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano cominciato a frequentare i corsi successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; rigettò la domanda della dottoressa Paterra, che si era vista riconoscere la somma di lire 52 milioni in forza di una sentenza del giudice amministrativo; accolse la domanda proposta dai medici immatricolatisi ai rispettivi corsi a partire dall’anno accademico 1983-1984 e liquidò a favore di ciascuno di essi la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, con gli interessi di mora decorrenti dalla data di notifica dell’atto di citazione o dell’atto di intervento; rigettò l’ulteriore domanda di indebito arricchimento e compensò le spese di lite tra tutte le parti. 2. La sentenza è stata impugnata con quattro diversi atti di appello, ciascuno dei quali comprensivo di un certo numero di medici. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 maggio 2021, ha parzialmente accolto il primo motivo dei diversi atti di appello, ritenendoli fra loro sovrapponibili, e ha stabilito che il diritto agli emolumenti fissati dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (euro 6.713,94 per ciascun anno di corso) doveva essere riconosciuto anche ai 61 medici (indicati in motivazione e dispositivo) i quali avevano cominciato i corsi di specializzazione nell’anno 1982, mentre a quelli che li avevano cominciati in data precedente nessuna remunerazione spettava. La Corte ha perciò corretto in questo senso la sentenza del Tribunale. In riferimento, invece, ai medici che avevano intrapreso la frequenza dei corsi in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, la Corte d’appello ha affermato che il motivo di appello era infondato, posto che per loro non era raffigurabile alcuna responsabilità dello Stato italiano ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dovendo la relativa domanda essere rivolta nei confronti degli enti presso i quali i medici avevano svolto i relativi corsi di specializzazione (Università o Aziende ospedaliere). Quanto, poi, alla liquidazione del compenso fissato dal Tribunale, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, osservando che ai medici iscrittisi ai corsi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 non poteva spettare la somma fissata dall’art. 6 di quest’ultimo – cioè euro 11.103,82 all’anno – bensì la minore somma di euro 6.713,94 all’anno, correttamente liquidata dalla sentenza di primo grado, dal momento che la normativa del 1991 non ha efficacia retroattiva. La Corte d’appello ha poi rigettato anche il motivo di appello col quale i medici avevano chiesto che sulle somme loro riconosciute fossero attribuiti rivalutazione e interessi compensativi, e tanto in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità che aveva escluso la configurabilità di un debito di valore. In ordine alla liquidazione delle spese, infine, la Corte romana ha rigettato il relativo motivo, sostenendo l’esistenza di una soccombenza reciproca conseguente alla diversità di posizione dei singoli medici. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma sono stati proposti vari ricorsi. Un primo ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di eredi del defunto dott. [OSCURATO:PERSONA]) insieme ad altri 184 medici, con unico atto affidato a cinque motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Un altro ricorso è stato proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri 158 medici, con unico atto affidato a quattro motivi, pure a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Un altro ricorso è stato proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e altri 44 medici, con unico atto affidato a cinque motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Vi sono, poi, il ricorso proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi e quello proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi. Non risulta depositato, invece, il ricorso della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri medici. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze si sono costituiti, con separati controricorsi unitariamente proposti, in tutti i ricorsi suindicati. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Campagna hanno depositato memoria. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso Allegrucci (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. La censura ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore di alcuni tra i medici ricorrenti, confermando la decisione del Tribunale ovvero estendendone la portata anche ai medici iscritti nell’anno 1982, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991. Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991. Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il debito gravante sullo Stato sia di valuta e non di valore. In base a questo errato presupposto, la Corte d’appello ha omesso di rivalutare il credito e di liquidare gli interessi compensativi. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. I ricorrenti ribadiscono le censure dei due motivi precedenti, insistendo nell’affermare che doveva essere riconosciuta la maggiore somma di euro 11.183,82, con rivalutazione e interessi compensativi; nel dubbio, dovrebbe essere rimessa una questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. I ricorrenti contestano che la sentenza abbia escluso la sussistenza del diritto alla remunerazione in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1983 (elencando i nomi degli stessi). L’interpretazione restrittiva della normativa comunitaria e delle sentenze della Corte di giustizia UE sarebbe del tutto ingiustificata; e, in mancanza dell’azione risarcitoria, dovrebbe essere riconosciuta l’azione di indebito arricchimento. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 cod. proc. civ., in relazione ad alcune specifiche posizioni. Il ricorso lamenta, in particolare, contesta il rigetto della domanda nei confronti dei dottori [OSCURATO:PERSONA] (genetica medica, anni 1993-1997) e [OSCURATO:PERSONA] (chirurgia vascolare, anni 1992- 1997). La sentenza ha stabilito, sul punto, che essi avrebbero dovuto rivolgere la domanda direttamente contro le Università, ma tale tesi viene ritenuta non convincente, perché la norma di trasposizione non contemplava le citate specializzazioni, che furono introdotte solo col d.m. 30 ottobre 1993. Anche in favore dei due medici in questione, dunque, la domanda avrebbe dovuto essere accolta. In via subordinata, il ricorso sostiene che avrebbe dovuto essere riconosciuto a loro beneficio un «equo indennizzo» a titolo di arricchimento senza causa. Ricorso Campagna e altri (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 6. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. La censura ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore di alcuni tra i medici ricorrenti, confermando la decisione del Tribunale ovvero estendendone la portata anche ai medici iscritti nell’anno 1982, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991. Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea. 7. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991. Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il debito gravante sullo Stato sia di valuta e non di valore. In base a questo errato presupposto, la Corte d’appello ha omesso di rivalutare il credito e di liquidare gli interessi compensativi. 8. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. I ricorrenti ribadiscono le censure dei due motivi precedenti, insistendo nell’affermare che doveva essere riconosciuta la maggiore somma di euro 11.183,82, con rivalutazione e interessi compensativi; nel dubbio, dovrebbe essere rimessa una questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 9. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. I ricorrenti contestano che la sentenza abbia escluso la sussistenza del diritto alla remunerazione in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1983 (elencando i nomi degli stessi). L’interpretazione restrittiva della normativa comunitaria e delle sentenze della Corte di giustizia UE sarebbe del tutto ingiustificata; e, in mancanza dell’azione risarcitoria, dovrebbe essere riconosciuta l’azione di indebito arricchimento. Ricorso Negroni (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 10. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la causa facendo applicazione non della legge, ma di un’interpretazione delle norme superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità. 11. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 220 del Trattato dell’Unione. Il ricorso censura che la sentenza abbia escluso la sussistenza del diritto alla remunerazione in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1983 (elencando i nomi degli stessi a p. 19). L’interpretazione restrittiva della normativa comunitaria e delle sentenze della Corte di giustizia UE sarebbe del tutto ingiustificata; e, in mancanza dell’azione risarcitoria, dovrebbe essere riconosciuta l’azione di indebito arricchimento. C’è poi un’ulteriore censura, relativa al dottor [OSCURATO:PERSONA], immatricolato nella vigenza del d.lgs. n. 257 del 1991, nel quale si contesta il rigetto della domanda, sul rilievo che quel medico non aveva percepito alcuna remunerazione. 12. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 220 del Trattato dell’Unione, degli artt. 1219 e 1224 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999. Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore di alcuni tra i medici ricorrenti, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991, ovvero quella di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999. Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea. 13. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ., nonché degli artt.11 e 117 Cost. e dell’art. 267 del Trattato dell’Unione europea. I ricorrenti rilevano di aver chiesto alla Corte d’appello che la questione della corretta determinazione dell’importo risarcitorio spettante ai medici venisse rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione, ma la Corte d’appello non ha risposto a tale richiesta. 14. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che la compensazione delle spese disposta dalla Corte d’appello non sarebbe giustificata. Non essendovi in argomento un orientamento consolidato, l’appello si caratterizzava per la sua novità. La Corte d’appello, poi, pur avendo confermato la compensazione disposta in primo grado tanto per i vincitori quanto per i soccombenti, non avrebbe applicato lo stesso criterio in relazione al giudizio di appello. Ricorso Spiga. 15. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia liquidato, in suo favore, confermando la decisione del Tribunale, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991. 16. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente contesta che la sentenza impugnata le abbia riconosciuto solo gli interessi legali sulla somma liquidata e non anche la rivalutazione monetaria, mentre il debito in questione avrebbe natura di debito di valore. 17. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 359 cod. proc. civ., contestando la condanna alle spese. La ricorrente osserva che la sentenza impugnata, nel respingere l’appello da lei proposto, l’ha condannata alle spese del giudizio di secondo grado, con una decisione ritenuta viziata. In primo grado, infatti, nonostante il parziale accoglimento delle domande, le spese erano state compensate; e la ricorrente, da ritenere complessivamente vincitrice nei confronti delle controparti, avrebbe dovuto ottenere una condanna in suo favore o, almeno, la compensazione delle spese. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 18. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 2) e n. 4), cod. proc. civ., l’incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa della Corte d’appello a decidere la causa in questione. Trattandosi di competenza per materia, come tale inderogabile, la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla. 19. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e degli artt. 37 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999. Il motivo contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto avanzare la sua domanda non nei confronti delle Amministrazioni convenute, quanto piuttosto nei confronti dell’università o dell’azienda ospedaliera. La tesi, secondo il ricorrente, non può essere condivisa, perché le università e le ASL non hanno alcuna responsabilità per il mancato recepimento della normativa comunitaria sui medici specializzandi, per cui la sentenza impugnata risulterebbe priva di una motivazione comprensibile. 20. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e degli artt. 37 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999. Il motivo ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore del ricorrente, confermando la decisione del Tribunale, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dal d.lgs. n. 257 del 1991. La decisione della Corte. 21. La Corte ritiene di dover procedere, preliminarmente, alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., poiché essi sono stati proposti nei confronti della medesima sentenza. Si dà atto, innanzitutto, che la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, con atto firmato dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] munito di mandato speciale. Ne consegue che nei suoi confronti il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese. 22. Occorre invece rilevare che il ricorso della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri medici, non risulta essere stato depositato, tanto che la cancelleria di questa Corte ha dato atto dell’iscrizione dello stesso “con certificato negativo”. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna alle spese. 23. Procedendo in ordine logico, va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del solo dott. [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso. L’eccezione è infondata, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui l’odierna pronuncia intende dare continuità, in base al quale il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (sentenza 23 luglio 2019, n. 19882). Ne consegue che nessuna questione di competenza può porsi per il fatto che l’odierna causa è stata trattata, in sede di appello, dalla Sezione specializzata in materia di impresa della Corte d’appello di Roma anziché da una Sezione ordinaria della medesima Corte. 24. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover trattare le questioni in modo trasversale, cioè unificando quelle identiche o comunque coincidenti poste da più di uno dei ricorsi qui in esame. La prima questione da affrontare attiene l’entità della somma liquidata in favore dei medici la cui domanda è stata accolta. Viene contestato, infatti, che il Tribunale e la Corte d’appello abbiano liquidato, per ciascun anno di corso, la somma di euro 6.713,94 (stabilita dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999) anziché quella di euro 11.103,82 (stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991) o, addirittura, quella ancora più elevata fissata dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999. Questa censura è stata proposta nel primo e terzo motivo del ricorso Allegrucci, nel primo e terzo motivo del ricorso Campagna, nel terzo motivo del ricorso Negroni, nel primo motivo del ricorso Spiga e nel terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 24.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre 2018, n. 30469). Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi. 25. La seconda questione da esaminare è quella nella quale si contesta che la Corte d’appello, ritenendo che il debito risarcitorio dello Stato italiano abbia natura di debito di valuta e non di valore, abbia omesso di rivalutare il credito dei medici la cui domanda è stata accolta e di riconoscere gli interessi compensativi. Tale censura è stata posta nel secondo motivo del ricorso Allegrucci, nel secondo motivo del ricorso Campagna, nel primo e terzo motivo del ricorso Allegrucci, nel primo e terzo motivo del ricorso Campagna e nel secondo motivo del ricorso Spiga. 25.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte. È stato più volte affermato, infatti, che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale –secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (così la sentenza 9 febbraio 2012, n. 1917, ribadita, tra le molte, dall’ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1641). Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi. 26. La terza questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi ha ad oggetto la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, riformando in parte la decisione del Tribunale, ha accolto la domanda proposta dai medici immatricolati ai corsi di specializzazione nell’anno 1982 e ha confermato il rigetto, invece, per i medici immatricolati in anni precedenti il 1982. Simile censura è stata proposta nel quarto motivo del ricorso Allegrucci, nel quarto motivo del ricorso Campagna e nel secondo motivo del ricorso Negroni. 26.1. Questi motivi di ricorso sono fondati. Com’è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. Ne consegue che la decisione della Corte d’appello – che, peraltro, si è attenuta ad un precedente orientamento di questa Corte che è stato poi modificato a seguito della pronuncia della Corte di Lussemburgo appena ricordata –è sul punto errata. Dando seguito all’ormai pacifico orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini le posizioni dei seguenti medici ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, l’erede [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 27. La Corte deve, a questo punto, esaminare le residue censure poste singolarmente nei ricorsi. 27.1. Seguendo l’ordine espositivo di cui in precedenza, il Collegio osserva che il quinto motivo del ricorso Allegrucci è inammissibile, in considerazione dell’evidente novità della prospettazione ivi assunta. La Corte d’appello, infatti, esaminando il secondo motivo di appello, che aveva ad oggetto la posizione dei medici che avevano cominciato i rispettivi corsi di specializzazione in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, ha rilevato che tali professionisti avrebbero dovuto rivolgere la domanda nei confronti degli enti presso i quali avevano svolto la loro attività. A fronte di simile motivazione, il quinto motivo del ricorso Allegrucci pone una questione diversa, mettendo in luce come la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA] non abbiano ricevuto la remunerazione loro spettante ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991 in quanto avevano conseguito specializzazioni non comprese negli elenchi di cui alle citate direttive europee e censurano detta esclusione. La contestazione di questo profilo del problema – che richiederebbe un’indagine da svolgere in sede di merito –pone alla Corte una questione nuova, dal momento che non è dato sapere se e come essa sia stata posta al giudice d’appello; per cui si tratta di questione inammissibile in questa sede, per la quale non è neppure ipotizzabile un’omissione di pronuncia da parte della Corte romana. 27.2. Vanno quindi esaminate le residue censure prospettate negli altri ricorsi. La Corte rileva che il primo motivo del ricorso Negroni è manifestamente infondato, perché la Corte d’appello ha deciso la causa attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte ed esaminando le singole censure con continui richiami legislativi e giurisprudenziali. Appare quindi del tutto fuor di luogo anche solo ipotizzare che la sentenza impugnata sia stata pronunciata in violazione dell’obbligo che l’art. 101 Cost. pone a ogni giudice di decidere rimanendo soggetto soltanto alla legge. Deve essere poi rigettata, quando non dichiarata inammissibile, la censura contenuta nella seconda parte del secondo motivo dello stesso ricorso (p. 19), nella quale si contesta l’esclusione del risarcimento dei danni in favore dei medici immatricolati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 (si fa riferimento alla posizione del solo dott. [OSCURATO:PERSONA]). La Corte d’appello, infatti, ha correttamente osservato che, con l’entrata in vigore del citato decreto, è cessato l’inadempimento dello Stato italiano e i medici iscritti in un momento successivo avrebbero dovuto fare richiesta della remunerazione agli enti dove hanno svolto la loro attività. La censura qui in esame si limita a sostenere che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non percepì alcuna remunerazione, senza aggiungere altro; di talché essa non può trovare alcun ingresso in questa sede. Va invece considerato assorbito il quarto motivo del ricorso Negroni, perché l’esito di inammissibilità di cui si è detto in precedenza rende evidentemente non necessaria la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea ivi sollecitata, al fine di stabilire la corretta determinazione dell’importo risarcitorio spettante ai medici. Analoga censura è stata proposta nel secondo motivo di ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ora, anche volendo tralasciare il fatto che questo ricorso è stato redatto senza una precisa esposizione sommaria dei fatti di causa, la censura qui in esame appare di dubbia comprensibilità, perché lo stesso ricorrente precisa che la sua domanda è stata accolta in primo grado, con riconoscimento della spettanza della somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso frequentato. Ne consegue che la censura è piuttosto finalizzata ad ottenere il pagamento di una somma maggiore, sicché è da ritenere, quando non inammissibile, comunque priva di fondamento, alla luce di quanto si è detto in precedenza. 27.3. Rimangono, infine, le censure sulla liquidazione delle spese di giudizio, prospettate nel quinto motivo del ricorso Negroni e nel terzo motivo del ricorso Spiga. La Corte osserva, a questo proposito, che il quinto motivo del ricorso Negroni rimane parzialmente assorbito dall’accoglimento del secondo; nel senso che per i medici immatricolati prima del 1982 la Corte d’appello dovrà tornare a pronunciarsi in sede di rinvio, regolando ex novo le spese. In relazione, invece, alla posizione degli altri ricorrenti, non vi sono ragioni per modificare la decisione di condanna pronunciata dalla Corte d’appello, data la soccombenza sulla quale essa si fonda. Il terzo motivo del ricorso Spiga è infondato perché – ferma restando l’irrilevanza della decisione sulle spese assunta dal Tribunale – la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione dell’indicata dottoressa, per cui la condanna alle spese del giudizio di secondo grado non incorre nei vizi di violazione di legge denunciati. Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con un orientamento al quale si intende dare ulteriore continuità, che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (sentenza 15 luglio 2005, n. 14989). 28. In conclusione, la Corte dichiara improcedibile il ricorso Tassoni ed altri e dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione alla dottoressa Terraneo; dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso Allegrucci, i motivi primo, secondo e terzo del ricorso Campagna, il terzo motivo del ricorso Negroni, il primo e il secondo motivo del ricorso Spiga e il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso Negroni; rigetta il primo motivo del ricorso Negroni e, quanto alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], anche il secondo, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché, parzialmente, il quinto motivo del ricorso Negroni e integralmente il terzo motivo del ricorso Spiga; accoglie il quarto motivo del ricorso Allegrucci, il quarto motivo del ricorso Campagna e il secondo motivo del ricorso Negroni. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi alle indicazioni della presente decisione e riesaminando le singole posizioni dei medici immatricolati in anni precedenti il 1982. Simile esito comporta l’assorbimento, in parte qua, del quinto motivo del ricorso Negroni. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione, nei limiti dell’accoglimento dei ricorsi. Tutti gli altri ricorrenti, in considerazione della soccombenza, devono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. A questo proposito la Corte rileva che, trattandosi di una causa con molte parti, si deve fare applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale il compenso unico può essere aumentato «per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massima di trenta». Ne consegue che, calcolando il valore della causa, per ogni medico ricorrente, nella somma di euro 33.565 (pari a quella di euro 6.713 per ogni anno di corso, moltiplicato per cinque, che corrisponde alla durata massima dei corsi di specializzazione), per ciascun ricorrente il compenso è di euro 3.000, per cui la liquidazione, seguendo il conteggio di cui si è detto, conduce alla cifra di cui in dispositivo. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi: dichiara improcedibile il ricorso Tassoni ed altri e dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione alla dottoressa Terraneo; dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso Allegrucci, i motivi primo, secondo e terzo del ricorso Campagna, il terzo motivo del ricorso Negroni, il primo e il secondo motivo del ricorso Spiga e il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso Negroni; rigetta il primo motivo del ricorso Negroni e, quanto alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], anche il secondo, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché, parzialmente, il quinto motivo del ricorso Negroni e integralmente il terzo motivo del ricorso Spiga; accoglieil quarto motivo del ricorso Allegrucci, il quarto motivo del ricorso Campagna e il secondo motivo del ricorso Negroni; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione, quanto ai medici indic
Sentenza Cassazione n. 11851/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris