CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 40419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Roma, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente decisione, ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l'ordinanza ricorre il condannato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto la violazione del vincolo di rinvio non avendo il Tribunale provveduto a quel giudizio di tipo unitario e globale circa il sicuro ravvedimento del Costa, tenendo conto della lunga detenzione subita e del regolare comportamento tenuto dopo le condanne anche una volta ammesso al regime di detenzione domiciliare. Invero l'apodittica motivazione del provvedimento impugnato sarebbe incentrata esclusivamente sul mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, peraltro senza tenere conto del fatto che, essendo il Costa un collaboratore di giustizia, la circostanza non è dirimente, stante la deroga alla disciplina prevista dall'art. 176 c.p. introdotta in tal senso dall'art. 16- nonies I. n. 82 del 1991. Inoltre il giudice del rinvio avrebbe sostanzialmente pretermesso le relazioni, tutte di segno positivo, versate in atti dai diversi organi interessati ad esprimersi sul comportamento penitenziario del ricorrente e sulla sua adesione all'attività trattamentale, piuttosto che sullo spessore e continuità della sua collaborazione ovvero sulla rescissione dei collegamenti con ambienti criminali. 3. Con memoria trasmessa il 9 settembre 2022 il difensore del condannato ha insistito nell'accoglimento del ricorso e confutato le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. L'annullamento della precedente ordinanza era stato decretato da questa Corte anzitutto in ragione del rilevato difetto del dovuto approfondimento sul comportamento relativo al periodo, significativo a fini trattamentali, successivo all'ammissione del Costa alla detenzione domiciliare. In sede rescindente era peraltro stato invitato il giudice del rinvio a verificare lo sviluppo ulteriore del processo di risocializzazione e rieducazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ottica di pervenire al necessario giudizio, di tipo unitario e globale, sul suo ravvedimento, tenendo conto dunque di tutti gli aspetti già valutati, nonchè della risalente e solida collaborazione con la giustizia del condannato e del fatto che egli sconta la pena inflittagli da oltre trent'anni. Infine la sentenza di annullamento aveva sottolineato come il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non assuma, di per sé, rilievo ostativo, stante la deroga alle disposizioni ordinarie stabilita dall'art. 16-novies I. n. 82 del 1991, ricordando come l'adempimento in discorso, e più in generale l'interessamento del collaboratore nei confronti delle vittime, e gli intendimenti di riparazione, rilevino piuttosto, unitamente agli altri elementi di valutazione, quali indic.della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali, nonché dell'irreversibilità del suo percorso di rieducazione. 3. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha sostanzialmente ignorato le indicazioni fornite dal giudice di legittimità, limitandosi a registrare la nota di aggiornamento trasmessa dal SCP in merito alla condotta tenuta dal Costa in regime di detenzione domiciliare; nota che peraltro - per quanto riportato nell'ordinanza - esprime un giudizio positivo sulla regolarità comportamentale e sul rispetto delle prescrizioni impartitegli. Per il resto la motivazione articolata dal giudice del rinvio si riduce anzitutto alla riproposizione dei consolidati principi sui termini del ravvedimento necessario per la concessione della liberazione condizionale e sull'estensione dei medesimi anche ai collaboratori di giustizia. I giudici del merito hanno invece affidato alle poche righe finali del provvedimento l'effettiva motivazione della decisione impugnata, escludendo in maniera assertiva - e per certi versi anche contraddittoria - il sicuro ravvedimento del condannato. Giudizio che risulta però formulato in maniera del tutto apodittica, difettando qualsiasi spiegazione delle ragioni che lo hanno determinato e in particolare di quelle per cui i numerosi elementi favorevoli al condannato pure registrati dall'ordinanza non sono stati ritenuti sufficienti, tenuto conto anche dell'età del condannato (oramai ultrasettantenne) e della lunga espiazione, per ritenere raggiunta una elevata e qualificata probabilità della futura conformazione del comportamento del Costa al quadro di riferimento ordinamentale e sociale. In realtà il Tribunale finisce per articolare almeno una argomentazione a sostegno della propria decisione, evidenziando il peso negativo attribuito alla mancata attuazione di condotte riparative, rievocando la valenza dimostrativa dell'emenda successiva alla condanna che gli attribuisce l'ultimo comma dell'art. 176 c.p., senza peraltro dare segno di aver considerato come, in forza della già citata disciplina speciale dettata per i collaboratori di giustizia, la stessa condizione normativa non operi con riguardo alla posizione del ricorrente, come peraltro già era stato ribadito in sede rescindente ponendo in tal senso un preciso vincolo al giudice del rinvio. 4. In definitiva la motivazione articolata dai giudici del merito deve ritenersi sostanzialmente apparente e conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tr