CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12331/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome riproduttivo di censure già proposte in appello e ampiamente esaminate e confutate laddove in conformità con gli orientamenti di legittimità richiamati i giudici hanno )in sostanza C.42.Pu_vugt.. ' / evidenziato l'assenza di elementi in grado di giustificare dei titoli richiesti dalla norma incriminatrice, non ultima l'autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS in capo all'esercente e l'onere di conoscenza della situazione concreta e normativa che si impone a chi eserciti concretamente l'attività contemplata dalla fattispecie AMAR uktak contestata. Di contro la censura sulla dell'elemento psicologico appare generica siccome meramente assertiva. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere estens re if i [OSCURATO:PERSONA] te (ft