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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11647/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 479 cod. pen.; Considerato che il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] — con i quali si contesta la sussistenza del reato — sono generici sia sotto il profilo intrinseco, poiché non indicano in modo specifico le ragioni concrete della doglianza, sia sotto il profilo estrinseco poiché evitano di misurarsi con le ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità (pagg. 8-10); Considerato inoltre che l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, in quanto è il ricorrente medesimo a indicare nel mese di febbraio 2021, successivo alla pronuncia della sentenza di secondo grado, il decorso del termine prescrizionale; ricordato al riguardo che l'inarnmissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (cfr. per tutte Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente — Elisabett M' rosini y Ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 479 cod. pen.; Considerato che il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] — con i quali si contesta la sussistenza del reato — sono generici sia sotto il profilo intrinseco, poiché non indicano in modo specifico le ragioni concrete della doglianza, sia sotto il profilo estrinseco poiché evitano di misurarsi con le ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità (pagg. 8-10); Considerato inoltre che l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, in quanto è il ricorrente medesimo a indicare nel mese di febbraio 2021, successivo alla pronuncia della sentenza di secondo grado, il decorso del termine prescrizionale; ricordato al riguardo che l'inarnmissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente — Elisabett M' rosini y Ste
Sentenza Cassazione n. 11647/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris