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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13861/2026

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ato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026presentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettoall’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 1609/1/24 depositata in data 30 dicembre 2024 e chenon risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana n. 1609/1/24 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Pisa n. 246/2/2022 con la quale era stato accolto ilricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento perIVA 2013.2.

Con tale atto impositivo, si legge in sentenza, l’Ufficio contestavaalla società, l’indebita detrazione dell’IVA in relazione all’utilizzo di fat-ture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse, con eva-sione dell’imposta, dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].r.l. per la vendita di pellame, provvedendo al recupero dell’impostasuindicata non versata, oltre interessi e sanzioni.3.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo tardiva la no-tifica dell’accertamento perché riteneva che nella fattispecie non ope-rasse il raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento ai sensidel combinato disposto di cui all’art. 1, commi da 130 a 132, della l.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/202628.12.2015, n. 208, all’art 57 del d.P.R. n. 633/72 e all’art. 43 deld.P.R. n. 600/1973.4.

Il giudice d’appello non condivideva tale decisione e, in via prelimi-nare, riteneva operante il raddoppio dei termini di accertamento poichél’Agenzia, ipotizzando il delitto di fatture per operazioni inesistenti exart. 2 d.lgs. n.74/2000, aveva prodotto copia della comunicazione dellanotizia di reato, presentata alla Procura della Repubblica il 19.12.2018e, quindi, entro il quinto anno successivo a quello in cui doveva esserepresentata la dichiarazione.

Nel merito, riteneva che la contribuenteavesse osservato la diligenza necessaria per liberarla dalla responsabi-lità dalla contestazione.5.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso princi-pale per Cassazione, affidato a due motivi, cui replica la contribuentecon controricorso e ricorso incidentale per un motivo, che illustra conmemoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi in via priori-taria perché, se accolto, paralizzante il ricorso principale, si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli artt. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, 115 cod.proc. civ., 2967 cod. civ., 24 Cost, nonché il vizio di motivazione perl’erronea ammissione in appello di documenti nuovi non attinenti aimotivi espressi in primo grado e la mancata deduzione e allegazionedei fatti presupposti dal raddoppio dei termini.2.

Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026Premesso che il processo di primo grado è stato instaurato prima del 5gennaio 2024, per effetto dell’intervento della sentenza della Corte co-stituzionale 27 marzo 2025 n. 36 trova applicazione al caso di speciel’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, a norma del quale «E' fatta salvala facoltà delle parti di produrre nuovi documenti».Il ricorrente incidentale sostiene, da ultimo anche nella memoria illu-strativa, che ciò potrebbe utilmente avvenire solo a condizione che idocumenti nuovi abbiano attinenza con i motivi espressi in primogrado.

Lamenta inoltre che, nel presente procedimento, l’Amministra-zione finanziaria, pur avendo avuto piena contezza della contestazionerelativa alla tardività della notifica e alla mancanza di prova della pre-sentazione della denuncia penale, non ha dedotto né allegato in primogrado alcun elemento o documento idoneo a dimostrare la sussistenzadei presupposti per il raddoppio dei termini.

La produzione in appellodella denuncia penale e della prova di trasmissione sarebbe quindi asuo dire una produzione tardiva, non direttamente collegata ai motivigià espressi in primo grado, ma finalizzata a colmare una totale inerziaassertiva e probatoria dell’Ufficio nella fase processuale precedente.3.

L’interpretazione proposta dalla contribuente non è condivisibile.In primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale relativaalla norma applicabile, da ultimo si veda la sentenza della Consultan.36/2025, non si evince una espressa limitazione della produzione do-cumentale nei limiti sopra prospettati, secondo cui la documentazionenuova sarebbe producibile solo in attinenza ad un motivo di primogrado.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026Nondimeno, la prospettazione è logica e condivisibile, dal momento cheil thema probandum è definito sulla base del thema decidendi.

E, tut-tavia, la sentenza impugnata accerta e il ricorrente conferma che laquestione della tardività della notifica dell’avviso di accertamento, conconseguente decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, èstata sollevata sin dal ricorso introduttivo e, perciò, la produzione dellatrasmissione della notizia di reato in grado d’appello ha attinenza es-sendo pertinente a tale motivo originariamente proposto.4.

Riprendendo l’ordine naturale di esame delle censure, con il primomotivo del ricorso principale viene prospettata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 19, 21, comma 7 e 54 d.P.R. n. 633/72, 39 d.P.R. 600/1973,2697, 2727 e 2729 cod. civ. da parte della sentenza impugnata.

Incontrasto con quanto previsto dal combinato disposto delle disposizioniin rubrica, per come stabilmente interpretate in giurisprudenza, il giu-dice d’appello ha riconosciuto il diritto a detrarre l’IVA su fattureemesse da soggetti coinvolti in un’ampia frode fiscale sul presuppostoche non potrebbe esigersi dall’acquirente altro controllo di effettivitàdei propri fornitori se non l’acquisizione di visure.5.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., anche l’omesso esame difatti oggetto di discussione e decisivi da parte della sentenza impu-gnata, ove ha ritenuto che la sola anomalia ravvisabile a carico deisoggetti emittenti delle fatture consistesse nell’assenza di personale,senza tuttavia riferirsi nemmeno di sfuggita al contesto ben più ampiodi indizi elusivi, raccolti dall’Ufficio accertatore e debitamente allegatial giudizio di merito.

Di conseguenza, è rimasto completamente privoNumero registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026di disamina il fatto, complesso e oggetto di discussione nonché deci-sivo, della anomalia anche quale antieconomicità degli acquisti cui siriferiscono le fatture.6.

I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e sono fondati.Innanzitutto, non può essere accolta l’eccezione, sollevata tardiva-mente nella memoria illustrativa secondo cui l’Agenzia si limiterebbea sostenere che gli indizi avrebbero dovuto essere valutati diversa-mente dal giudice, dal momento che le censure si incentrano sul mec-canismo presuntivo della prova, per come applicato dal giudice.7.

Ciò premesso, va rammentato che nel processo tributario il ricorsoalle presunzioni semplici, ossia gravi, precise e concordanti è la regola,salvo non valgano per legge regole specifiche in relazione alla singolatipologia di accertamento, ed è pacifico il fatto che l’Amministrazioneha contestato alla contribuente l’indebita detrazione dell’IVA in rela-zione a determinate operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.In punto di onere della prova in caso di riprese per operazioni conte-state come soggettivamente inesistenti, va rammentato che, in temadi IVA come pure di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, secontesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamenteinesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'o-nere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anchela consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in unaevasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza,o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del con-traente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul con-tribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coin-volto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza mas-sima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevo-lezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso con-creto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabi-lità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita dellemerci o dei servizi (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del20/04/2018; conforme Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).8.

Orbene, è pacifica la qualità di cartiere delle danti causa della so-cietà contribuente e la controversia si incentra ormai unicamentesull’elemento soggettivo.

Al proposito la sentenza stessa riporta plu-rimi elementi addotti dall’Agenzia, secondo cui il pellame risulta ac-quistato dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. dalle indagini eraemerso che la prima non risultava intestataria di beni immobili e stru-mentali, di contratti di affitto e di utenze (elettrica, idrica, gas); nonaveva personale dipendente; non aveva depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] alcun bilancio di esercizio; la seconda società non pre-sentava alcuna dichiarazione dei redditi e non effettuava versamentidi imposta; non presentava alcuna dichiarazione dei redditi e non ef-fettuava versamenti di imposta; l’amministratore si qualificava come“testa di legno”; la sede legale e amministrativa risultava inesistente;la documentazione della società non veniva rinvenuta; il rappresen-tante legale della società risultava essere [OSCURATO:PERSONA], resi-dente in Slovacchia e di fatto irreperibile.Il giudice di appello, dopo aver fatto un elenco di alcuni elementi diprova, apoditticamente li svaluta ai fini dell’elemento soggettivo senzaprendere in considerazione l’elemento di prova logica più forte, ossiala contestata antieconomicità degli acquisti cui si riferiscono le fatture.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ne risulta stravolto il ragionamento presuntivo, con conseguente falsaapplicazione delle richiamate disposizioni di legge.9.

Va rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di me-rito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disaminadella fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza ri-chiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in ungiudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (v.Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è chedalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a sup-portare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo re-stando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

Il giudicedel rinvio si atterrà a tale principio di diritto, cui va data continuitàanche nella presente fattispecie.10.

Il ricorso principale è perciò accolto e la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profilie per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame deiprofili e per il regolamento delle spese di lite.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parteNumero registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma dello stessoarticolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026presentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettoall’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 1609/1/24 depositata in data 30 dicembre 2024 e chenon risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana n. 1609/1/24 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Pisa n. 246/2/2022 con la quale era stato accolto ilricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento perIVA 2013.2. Con tale atto impositivo, si legge in sentenza, l’Ufficio contestavaalla società, l’indebita detrazione dell’IVA in relazione all’utilizzo di fat-ture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse, con eva-sione dell’imposta, dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].r.l. per la vendita di pellame, provvedendo al recupero dell’impostasuindicata non versata, oltre interessi e sanzioni.3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo tardiva la no-tifica dell’accertamento perché riteneva che nella fattispecie non ope-rasse il raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento ai sensidel combinato disposto di cui all’art. 1, commi da 130 a 132, della l.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/202628.12.2015, n. 208, all’art 57 del d.P.R. n. 633/72 e all’art. 43 deld.P.R. n. 600/1973.4. Il giudice d’appello non condivideva tale decisione e, in via prelimi-nare, riteneva operante il raddoppio dei termini di accertamento poichél’Agenzia, ipotizzando il delitto di fatture per operazioni inesistenti exart. 2 d.lgs. n.74/2000, aveva prodotto copia della comunicazione dellanotizia di reato, presentata alla Procura della Repubblica il 19.12.2018e, quindi, entro il quinto anno successivo a quello in cui doveva esserepresentata la dichiarazione. Nel merito, riteneva che la contribuenteavesse osservato la diligenza necessaria per liberarla dalla responsabi-lità dalla contestazione.5. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso princi-pale per Cassazione, affidato a due motivi, cui replica la contribuentecon controricorso e ricorso incidentale per un motivo, che illustra conmemoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi in via priori-taria perché, se accolto, paralizzante il ricorso principale, si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli artt. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, 115 cod.proc. civ., 2967 cod. civ., 24 Cost, nonché il vizio di motivazione perl’erronea ammissione in appello di documenti nuovi non attinenti aimotivi espressi in primo grado e la mancata deduzione e allegazionedei fatti presupposti dal raddoppio dei termini.2. Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026Premesso che il processo di primo grado è stato instaurato prima del 5gennaio 2024, per effetto dell’intervento della sentenza della Corte co-stituzionale 27 marzo 2025 n. 36 trova applicazione al caso di speciel’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, a norma del quale «E' fatta salvala facoltà delle parti di produrre nuovi documenti».Il ricorrente incidentale sostiene, da ultimo anche nella memoria illu-strativa, che ciò potrebbe utilmente avvenire solo a condizione che idocumenti nuovi abbiano attinenza con i motivi espressi in primogrado. Lamenta inoltre che, nel presente procedimento, l’Amministra-zione finanziaria, pur avendo avuto piena contezza della contestazionerelativa alla tardività della notifica e alla mancanza di prova della pre-sentazione della denuncia penale, non ha dedotto né allegato in primogrado alcun elemento o documento idoneo a dimostrare la sussistenzadei presupposti per il raddoppio dei termini. La produzione in appellodella denuncia penale e della prova di trasmissione sarebbe quindi asuo dire una produzione tardiva, non direttamente collegata ai motivigià espressi in primo grado, ma finalizzata a colmare una totale inerziaassertiva e probatoria dell’Ufficio nella fase processuale precedente.3. L’interpretazione proposta dalla contribuente non è condivisibile.In primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale relativaalla norma applicabile, da ultimo si veda la sentenza della Consultan.36/2025, non si evince una espressa limitazione della produzione do-cumentale nei limiti sopra prospettati, secondo cui la documentazionenuova sarebbe producibile solo in attinenza ad un motivo di primogrado.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026Nondimeno, la prospettazione è logica e condivisibile, dal momento cheil thema probandum è definito sulla base del thema decidendi. E, tut-tavia, la sentenza impugnata accerta e il ricorrente conferma che laquestione della tardività della notifica dell’avviso di accertamento, conconseguente decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, èstata sollevata sin dal ricorso introduttivo e, perciò, la produzione dellatrasmissione della notizia di reato in grado d’appello ha attinenza es-sendo pertinente a tale motivo originariamente proposto.4. Riprendendo l’ordine naturale di esame delle censure, con il primomotivo del ricorso principale viene prospettata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 19, 21, comma 7 e 54 d.P.R. n. 633/72, 39 d.P.R. 600/1973,2697, 2727 e 2729 cod. civ. da parte della sentenza impugnata. Incontrasto con quanto previsto dal combinato disposto delle disposizioniin rubrica, per come stabilmente interpretate in giurisprudenza, il giu-dice d’appello ha riconosciuto il diritto a detrarre l’IVA su fattureemesse da soggetti coinvolti in un’ampia frode fiscale sul presuppostoche non potrebbe esigersi dall’acquirente altro controllo di effettivitàdei propri fornitori se non l’acquisizione di visure.5. Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., anche l’omesso esame difatti oggetto di discussione e decisivi da parte della sentenza impu-gnata, ove ha ritenuto che la sola anomalia ravvisabile a carico deisoggetti emittenti delle fatture consistesse nell’assenza di personale,senza tuttavia riferirsi nemmeno di sfuggita al contesto ben più ampiodi indizi elusivi, raccolti dall’Ufficio accertatore e debitamente allegatial giudizio di merito. Di conseguenza, è rimasto completamente privoNumero registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026di disamina il fatto, complesso e oggetto di discussione nonché deci-sivo, della anomalia anche quale antieconomicità degli acquisti cui siriferiscono le fatture.6. I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e sono fondati.Innanzitutto, non può essere accolta l’eccezione, sollevata tardiva-mente nella memoria illustrativa secondo cui l’Agenzia si limiterebbea sostenere che gli indizi avrebbero dovuto essere valutati diversa-mente dal giudice, dal momento che le censure si incentrano sul mec-canismo presuntivo della prova, per come applicato dal giudice.7. Ciò premesso, va rammentato che nel processo tributario il ricorsoalle presunzioni semplici, ossia gravi, precise e concordanti è la regola,salvo non valgano per legge regole specifiche in relazione alla singolatipologia di accertamento, ed è pacifico il fatto che l’Amministrazioneha contestato alla contribuente l’indebita detrazione dell’IVA in rela-zione a determinate operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.In punto di onere della prova in caso di riprese per operazioni conte-state come soggettivamente inesistenti, va rammentato che, in temadi IVA come pure di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, secontesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamenteinesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'o-nere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anchela consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in unaevasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in basead elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza,o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del con-traente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul con-tribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coin-volto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza mas-sima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevo-lezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso con-creto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabi-lità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita dellemerci o dei servizi (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del20/04/2018; conforme Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).8. Orbene, è pacifica la qualità di cartiere delle danti causa della so-cietà contribuente e la controversia si incentra ormai unicamentesull’elemento soggettivo. Al proposito la sentenza stessa riporta plu-rimi elementi addotti dall’Agenzia, secondo cui il pellame risulta ac-quistato dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. dalle indagini eraemerso che la prima non risultava intestataria di beni immobili e stru-mentali, di contratti di affitto e di utenze (elettrica, idrica, gas); nonaveva personale dipendente; non aveva depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] alcun bilancio di esercizio; la seconda società non pre-sentava alcuna dichiarazione dei redditi e non effettuava versamentidi imposta; non presentava alcuna dichiarazione dei redditi e non ef-fettuava versamenti di imposta; l’amministratore si qualificava come“testa di legno”; la sede legale e amministrativa risultava inesistente;la documentazione della società non veniva rinvenuta; il rappresen-tante legale della società risultava essere [OSCURATO:PERSONA], resi-dente in Slovacchia e di fatto irreperibile.Il giudice di appello, dopo aver fatto un elenco di alcuni elementi diprova, apoditticamente li svaluta ai fini dell’elemento soggettivo senzaprendere in considerazione l’elemento di prova logica più forte, ossiala contestata antieconomicità degli acquisti cui si riferiscono le fatture.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ne risulta stravolto il ragionamento presuntivo, con conseguente falsaapplicazione delle richiamate disposizioni di legge.9. Va rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di me-rito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disaminadella fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza ri-chiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in ungiudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (v.Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è chedalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a sup-portare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo re-stando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria. Il giudicedel rinvio si atterrà a tale principio di diritto, cui va data continuitàanche nella presente fattispecie.10. Il ricorso principale è perciò accolto e la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profilie per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame deiprofili e per il regolamento delle spese di lite.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parteNumero registro generale 14320/2025Numero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 13861/2026Data pubblicazione 13/05/2026del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma dello stessoarticolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti