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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 17784/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GO (CUI 05TW8BQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Perù) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 25/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTRIBUNALE di MASSA;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto reso in data 25 settembre 2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Massa, rigettava la richiesta di emissione di decretopenale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva larestituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente.Riteneva in particolare il G.I.P. che non fossero sussistenti i presupposti perl’emissione del decreto penale di condanna poiché il [OSCURATO:PERSONA] eraprivo di documento identificativo e dagli atti non risultava se lo stessoesercitasse o meno attività lavorativa, né quali fossero le sue condizionieconomiche.2.

Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Massa chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo con il quale deduceva violazione dell’art. 459 cod.pen. e abnormità strutturale del provvedimento impugnato, per avere il G.I.P.esercitato facoltà riservate al Pubblico Ministero.Assumeva in particolare che, secondo il consolidato orientamento del giudicedi legittimità, espresso anche dalle Sezioni Unite con la sentenza “Ksouri” (n.20569 del 18/01/2018, Rv. 272715-01), la verifica giudiziale relativa allarichiesta di emissione di decreto penale di condanna comprendeva i profili dellaapplicabilità della pena pecuniaria e della sua misura, della tipologia di reato,del momento della formulazione della richiesta, della qualificazione giuridica delfatto e della congruità della pena.Deduceva che nel caso di specie il G.I.P. non aveva sollevato la questionerelativa alla quantificazione della pena pecuniaria, ma aveva rigettato larichiesta del Pubblico Ministero in forza di un personale criterio di opportunità,non rientrando gli elementi indicati nel provvedimento impugnato nel perimetroapplicativo dell’art. 459 cod. proc. pen., e in ogni caso aveva formulato unaprognosi negativa in relazione alla capacità del [OSCURATO:PERSONA] di far fronteall’adempimento della pena pecuniaria, prognosi che non competeva al G.I.P. eche interferiva con le attribuzioni istituzionali del Pubblico Ministero.Concludeva affermando che l’anomalia strutturale realizzatasi nelprocedimento attraverso l’esercizio da parte del Giudice per le indaginipreliminari di poteri di surroga delle attribuzioni del Pubblico Ministero integravala figura dell’atto abnorme, che doveva essere annullato.Il Procuratore generale depositava le proprie conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso e richiamando, a sostegno della richiesta, l’orientamentogiurisprudenziale espresso da Sez. 1, n. 23734 del 17/05/2024, Anzalone,Rv. 286592-01, secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui ilgiudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione didecreto penale di condanna, la rigetti per la mancanza in atti di accertamentirelativi alla situazione patrimoniale dell'imputato, necessari per determinare iparametri di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che lavalutazione della congruità della pena si inserisce nel novero dei poteri cognitiviconferiti al giudice dall'art. 459 cod. proc. pen. e, pertanto, non interferisce conle attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di eserciziodell'azione penale.Osservava che nel caso di specie la valutazione compiuta dal G.I.P. sullabase degli elementi disponibili (mancata identificazione certa, mancanza dielementi su occupazione/attività lavorativa nel territorio dello Stato nonchécondizioni economiche) costituiva espressione dei poteri conferiti al Giudicedall’ordinamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato per essere l’unico motivo infondato.1.1.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ProcuratoreGenerale il rilevato difetto di informazioni sulla situazione patrimonialedell’imputato si riverbera sul giudizio sulla congruità della pena che spetta algiudice di compiere sulla base dei parametri legali e degli elementi ritenutinecessari per la valutazione anche secondo il disposto normativo specificodell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.: valutazione che si inserisce nelnovero dei poteri cognitivi conferiti al giudice e che non interferisce con ledell’azione penale.Il principio, espresso dalla decisione della Prima Sezione penale soprarichiamata, è stato espresso anche da Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018, Bini,Rv. 273376 – 01, nella quale la S.C. ha espressamente escluso l'abnormità delprovvedimento impugnato, ritenendolo riconducibile alla valutazione dellacongruità della pena attribuita al g.i.p., in un caso di restituzione degli atti alpubblico ministero, motivato in ragione della mancata allegazione da parte diquest'ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economichedell'imputato, quale elemento di cui, ai sensi dell'art. 450, comma 1-bis, cod.proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso diirrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva.1.2.

In adesione al suddetto orientamento, al quale il Collegio intende darecontinuità, deve osservarsi che, pur non essendo la motivazione delprovvedimento impugnato particolarmente diffusa, il Giudice ha correttamenterilevato l’assenza di informazioni sull’attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] edunque sulla sua situazione economica e patrimoniale, elemento necessario peresprimere il giudizio sulla congruità della pena, ciò che esclude la dedottaabnormità del provvedimento impugnato.2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GO (CUI 05TW8BQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Perù) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 25/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTRIBUNALE di MASSA;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto reso in data 25 settembre 2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Massa, rigettava la richiesta di emissione di decretopenale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva larestituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente.Riteneva in particolare il G.I.P. che non fossero sussistenti i presupposti perl’emissione del decreto penale di condanna poiché il [OSCURATO:PERSONA] eraprivo di documento identificativo e dagli atti non risultava se lo stessoesercitasse o meno attività lavorativa, né quali fossero le sue condizionieconomiche.2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Massa chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo con il quale deduceva violazione dell’art. 459 cod.pen. e abnormità strutturale del provvedimento impugnato, per avere il G.I.P.esercitato facoltà riservate al Pubblico Ministero.Assumeva in particolare che, secondo il consolidato orientamento del giudicedi legittimità, espresso anche dalle Sezioni Unite con la sentenza “Ksouri” (n.20569 del 18/01/2018, Rv. 272715-01), la verifica giudiziale relativa allarichiesta di emissione di decreto penale di condanna comprendeva i profili dellaapplicabilità della pena pecuniaria e della sua misura, della tipologia di reato,del momento della formulazione della richiesta, della qualificazione giuridica delfatto e della congruità della pena.Deduceva che nel caso di specie il G.I.P. non aveva sollevato la questionerelativa alla quantificazione della pena pecuniaria, ma aveva rigettato larichiesta del Pubblico Ministero in forza di un personale criterio di opportunità,non rientrando gli elementi indicati nel provvedimento impugnato nel perimetroapplicativo dell’art. 459 cod. proc. pen., e in ogni caso aveva formulato unaprognosi negativa in relazione alla capacità del [OSCURATO:PERSONA] di far fronteall’adempimento della pena pecuniaria, prognosi che non competeva al G.I.P. eche interferiva con le attribuzioni istituzionali del Pubblico Ministero.Concludeva affermando che l’anomalia strutturale realizzatasi nelprocedimento attraverso l’esercizio da parte del Giudice per le indaginipreliminari di poteri di surroga delle attribuzioni del Pubblico Ministero integravala figura dell’atto abnorme, che doveva essere annullato.Il Procuratore generale depositava le proprie conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso e richiamando, a sostegno della richiesta, l’orientamentogiurisprudenziale espresso da Sez. 1, n. 23734 del 17/05/2024, Anzalone,Rv. 286592-01, secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui ilgiudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione didecreto penale di condanna, la rigetti per la mancanza in atti di accertamentirelativi alla situazione patrimoniale dell'imputato, necessari per determinare iparametri di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che lavalutazione della congruità della pena si inserisce nel novero dei poteri cognitiviconferiti al giudice dall'art. 459 cod. proc. pen. e, pertanto, non interferisce conle attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di eserciziodell'azione penale.Osservava che nel caso di specie la valutazione compiuta dal G.I.P. sullabase degli elementi disponibili (mancata identificazione certa, mancanza dielementi su occupazione/attività lavorativa nel territorio dello Stato nonchécondizioni economiche) costituiva espressione dei poteri conferiti al Giudicedall’ordinamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato per essere l’unico motivo infondato.1.1. Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ProcuratoreGenerale il rilevato difetto di informazioni sulla situazione patrimonialedell’imputato si riverbera sul giudizio sulla congruità della pena che spetta algiudice di compiere sulla base dei parametri legali e degli elementi ritenutinecessari per la valutazione anche secondo il disposto normativo specificodell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.: valutazione che si inserisce nelnovero dei poteri cognitivi conferiti al giudice e che non interferisce con ledell’azione penale.Il principio, espresso dalla decisione della Prima Sezione penale soprarichiamata, è stato espresso anche da Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018, Bini,Rv. 273376 – 01, nella quale la S.C. ha espressamente escluso l'abnormità delprovvedimento impugnato, ritenendolo riconducibile alla valutazione dellacongruità della pena attribuita al g.i.p., in un caso di restituzione degli atti alpubblico ministero, motivato in ragione della mancata allegazione da parte diquest'ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economichedell'imputato, quale elemento di cui, ai sensi dell'art. 450, comma 1-bis, cod.proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso diirrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva.1.2. In adesione al suddetto orientamento, al quale il Collegio intende darecontinuità, deve osservarsi che, pur non essendo la motivazione delprovvedimento impugnato particolarmente diffusa, il Giudice ha correttamenterilevato l’assenza di informazioni sull’attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] edunque sulla sua situazione economica e patrimoniale, elemento necessario peresprimere il giudizio sulla congruità della pena, ciò che esclude la dedottaabnormità del provvedimento impugnato.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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