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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17821/2022

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la seguente SENTENZA Sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito del proc. pen. nr . 936/2017 R.G.N.R. - nr. 468/2018 R.G.T., pendente innanzi al Tribunale di Gela in composizione monocratica; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza; sentito il difensore di fiducia dell'istante, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'istanza [OSCURATO:PERSONA] Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata istanza di rimessione del procedimento penale (936/2017 R.G.N.R. - nr. 468/2018 R.G.T.) pendente nei confronti dello stesso imputato innanzi al Tribunale di Gela per il reato di cui agli artt. 48, 479, 483 cod. pen.

L'istante ha esposto di essere da oltre tre decenni componente di associazioni senza scopo di lucro volte a difendere il territorio e il patrimonio ambientale e a denunciare illeciti, e in particolare i reati posti in essere da funzionari e dipendenti pubblici; tanto che a seguito delle sue denunce sono stati instaurati più procedimenti penali (alcuni ancora in corso); che i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e «le istituzioni rappresentative dell'Organo giudiziario di Gela» si sono incrinate, «determinando una sorta di vera e propria contrapposizione» tra lo stesso e «un sempre più crescente numero» di magistrati in servizio negli uffici gelesi, i quali ad avviso dell'istante - che ha redatto più segnalazioni «agli organi di governo dello Stato e della stessa Magistratura», nonché denunce indirizzate a diversi Procure della Repubblica - avrebbero omesso di compiere indagini sui gravi reati denunciati o comunque non avrebbe svolto la propria funzione col dovuto scrupolo e con meticolosità.

Ancora, l'istante ha elencato e richiamato il contenuto dei propri atti, con quali ha chiesto l'avocazione di procedimenti, ha denunciato reiterate omissioni da parte di più magistrati (indicati nella stessa istanza) alcuni dei quali ancora in servizio negli uffici requirenti e giudicanti clii Gela e l'incompatibilità ambientale di costoro; ha rappresentato di aver pure fatto riferimento nei detti atti all'esistenza di un legittimo sospetto (segnatamente con riguardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela); ed ha sostenendo che il contenuto di essi renderebbe «evidente il pregiudizio non meramente astratto sulla indipendenza ed imparzialità dell'organo giudicante», poiché i medesimi scritti del costituirebbero «veri e propri atti di accusa contro buona parte dell'intero organico in servizio al Tribunale di Gela» dato che - ad eccezione dei magistrati assegnati alle Sezioni civili - «quasi tutti quelli assegnati alla Sezione penale «sono stati destinatari quanto meno di pesanti critiche se non proprio di più o meno chiare o palesi accuse di omissioni, negligenza e altro».

Secondo l'istante «la proposizione reiterata di tali argomenti [...] in molteplici atti e denunce formali contro quasi tutti i Magistrati del Tribunale di Gela già solo per il fatto di essere stati redatti e depositati non può non incidere sulla serenità di ogni singolo Magistrato che dovrà istruire o giudicare le condotte ascritte» allo stesso [OSCURATO:PERSONA] - ormai «personaggio scomodo ed inviso all'intero presidio giudiziari gelese» - così condizionandone certamente, anche in modo inconsapevole e involontario l'imparzialità, la terzietà e l'indipendenza, sia perché già oggetto delle denunce del [OSCURATO:PERSONA] sia perché, in ragione delle denunce relative ai colleghi, ogni magistrato ivi in servizio non può che condividere la ovvia avversità verso l'istante.

Il che sarebbe a dirsi anche per la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], assegnataria del procedimento di cui si chiede la rimessione.

Tale assunto, poi, sarebbe suffragato dal fatto che in altro procedimento penale [OSCURATO:PERSONA] ha ricusato il [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni che si traggono dal verbale di udienza allegato; e che nei confronl:i del [OSCURATO:PERSONA] pende procedimento penale innanzi al Tribunale di Catania nel quale sono persone offese due magistrati già in servizio a Gela (uno di quali si è costituito parte civile). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della sua manifesta infondatezza.

Appare assolutamente pacifico l'orientamento di legittimità che, attraverso richiami alla Corte costituzionale, ha sancito che la rimessione del processo costituisce una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, pertanto, ha carattere di assoluta eccezionalità, ed opera "solamente laddove - come la Consulta ha spiegato -- 'le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo' generino un contesto peculiare 'a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato', tale da far prevalere le esigenze sottese ai principi di indipendenza e di imparzialità dell'organo giudicante considerato nel suo complesso, ed alla tutela del diritto di difesa, sul divieto di distogliere l'imputato dal suo giudice naturale" (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366 - 01, che richiama Cort. cost., n. 168 del 2006).

L'istituto della rimessione, infatti, "tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo da un rischio concreto, non opinabile ed attuale di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale" (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 - dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115 - 01), ed è proprio l'eccezionalità di esso ad imporre "una verifica rigorosa della esistenza dei presupposti della sua applicazione ed una interpretazione restrittiva di quelle situazioni che possono astrattamente giustificare lo spostamento del processo presso un ufficio giudiziario diverso da quello 'naturale', cui per legge spetta la competenza alla relativa trattazione" (Sez. 6, n. 13419/2019, cit.).

Ne deriva che, "i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario" (Sez. 6, n. 13419/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 11953 del 04/02/2020, Amara, Rv. 278986 - 01 - che richiama Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 dep. 2015, Querci, Rv. 264269; e Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010 -, che - condivisibilnnente ha affermato che "l'istituto può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione"; Sez. 5, n. 11953 del 04/02/2020, Amara, Rv. 278986 - 01, c:he richiama Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 - dep. 2015, Querci, Rv. 264269; e Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010).

Per "grave situazione locale", quindi, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; inoltre, i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di tale grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 5, n. 11953/2020, cit., che richiama Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004 - dep. 2005, Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari).

Pertanto "la possibilità che la libera determinazione dei soggetti partecipanti al processo possa essere compromessa - ai fini di un'eventuale rimessione del processo - è da escludersi per la semplice esistenza di tensioni createsi tra magistrati e soggetti che in altri processi abbiano preso parte in veste di denuncianti o imputati" (Sez. 1, n. 3670 dell 20/09/1994, Ferroni, Rv. 199360; cfr. pure Sez. 6, n. 16924 del 18/03/2015, Longo, Rv. 263331: "in tema di rimessione del processo, la proposizione da parte dell'imputato di una azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti allo stesso ufficio non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con legge 27 febbraio 2015, n. 18, 'grave situazione locale', esterna alla dialettica processuale, tale da imporre il trasferimento della regiudicanda ex art. 45 cod. proc. pen.").2.

Tanto premesso, nel caso in esame la stessa istanza ha assunto che la grave situazione locale, tale da determinare motivi di legittimo sospetto, deriverebbe proprio dai numerosi atti (ivi comprese ripetute denunce) redatte dall'istante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di più magistrati - taluni dei quali ormai in servizio presso altri uffici - della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela (compreso il Procuratore) e alcuni Giudici del Tribunale di Gela, tra m quali ultimi non è compresa la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], magistrato nella specie chiamato a decidere sulla regiudicanda.

Ad avviso dell'istante, il legittimo sospetto dovrebbe interessare in toto l'ufficio de quo poiché potrebbe presumersi che i magistrati non interessati dalle denunce„ dalle doglianze e dalle censure avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] comunque «non poss[a]no che condividere la ovvia avversità nei confronti di chi si pone ormai come una vera e propria controparte», e ciò anche il timore di costoro verso future e analoghe iniziative dell'istante.

Ebbene, con evidenza, l'istante non ha prospettato in alcun modo la ricorrenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale che riguardi l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e perciò tale da incidere (in virtù dei caratteri sopra indicati, enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte) sull'imparzialità di chi dovrà giudicarlo; piuttosto, egli ha esposto una situazione di conflitto rispetto a più magistrati, taluni neppure più in servizio in loco, assumendo, in maniera del tutto ipotetica, che anche gli altri magistrati ivi in servizio potrebbero condividere le posizioni dei colleghi, pur non essendo interessati direttamente da tale «contrapposizione».

Sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, è evidente, allora, che quanto prospettato non può costituire M alcun modo presupposto della rimessione del processo, fermo restando che, qualora ne dovessero ricorrere gli estremi previsti dalla legge processuale, potranno operare i diversi istituti dell'astensione e della ricusazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila (Sez. 5, n. 11953/2020, cit.; Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929 - 01).Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 02/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito del proc. pen. nr . 936/2017 R.G.N.R. - nr. 468/2018 R.G.T., pendente innanzi al Tribunale di Gela in composizione monocratica; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza; sentito il difensore di fiducia dell'istante, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'istanza [OSCURATO:PERSONA] Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata istanza di rimessione del procedimento penale (936/2017 R.G.N.R. - nr. 468/2018 R.G.T.) pendente nei confronti dello stesso imputato innanzi al Tribunale di Gela per il reato di cui agli artt. 48, 479, 483 cod. pen. L'istante ha esposto di essere da oltre tre decenni componente di associazioni senza scopo di lucro volte a difendere il territorio e il patrimonio ambientale e a denunciare illeciti, e in particolare i reati posti in essere da funzionari e dipendenti pubblici; tanto che a seguito delle sue denunce sono stati instaurati più procedimenti penali (alcuni ancora in corso); che i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e «le istituzioni rappresentative dell'Organo giudiziario di Gela» si sono incrinate, «determinando una sorta di vera e propria contrapposizione» tra lo stesso e «un sempre più crescente numero» di magistrati in servizio negli uffici gelesi, i quali ad avviso dell'istante - che ha redatto più segnalazioni «agli organi di governo dello Stato e della stessa Magistratura», nonché denunce indirizzate a diversi Procure della Repubblica - avrebbero omesso di compiere indagini sui gravi reati denunciati o comunque non avrebbe svolto la propria funzione col dovuto scrupolo e con meticolosità. Ancora, l'istante ha elencato e richiamato il contenuto dei propri atti, con quali ha chiesto l'avocazione di procedimenti, ha denunciato reiterate omissioni da parte di più magistrati (indicati nella stessa istanza) alcuni dei quali ancora in servizio negli uffici requirenti e giudicanti clii Gela e l'incompatibilità ambientale di costoro; ha rappresentato di aver pure fatto riferimento nei detti atti all'esistenza di un legittimo sospetto (segnatamente con riguardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela); ed ha sostenendo che il contenuto di essi renderebbe «evidente il pregiudizio non meramente astratto sulla indipendenza ed imparzialità dell'organo giudicante», poiché i medesimi scritti del costituirebbero «veri e propri atti di accusa contro buona parte dell'intero organico in servizio al Tribunale di Gela» dato che - ad eccezione dei magistrati assegnati alle Sezioni civili - «quasi tutti quelli assegnati alla Sezione penale «sono stati destinatari quanto meno di pesanti critiche se non proprio di più o meno chiare o palesi accuse di omissioni, negligenza e altro». Secondo l'istante «la proposizione reiterata di tali argomenti [...] in molteplici atti e denunce formali contro quasi tutti i Magistrati del Tribunale di Gela già solo per il fatto di essere stati redatti e depositati non può non incidere sulla serenità di ogni singolo Magistrato che dovrà istruire o giudicare le condotte ascritte» allo stesso [OSCURATO:PERSONA] - ormai «personaggio scomodo ed inviso all'intero presidio giudiziari gelese» - così condizionandone certamente, anche in modo inconsapevole e involontario l'imparzialità, la terzietà e l'indipendenza, sia perché già oggetto delle denunce del [OSCURATO:PERSONA] sia perché, in ragione delle denunce relative ai colleghi, ogni magistrato ivi in servizio non può che condividere la ovvia avversità verso l'istante. Il che sarebbe a dirsi anche per la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], assegnataria del procedimento di cui si chiede la rimessione. Tale assunto, poi, sarebbe suffragato dal fatto che in altro procedimento penale [OSCURATO:PERSONA] ha ricusato il [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni che si traggono dal verbale di udienza allegato; e che nei confronl:i del [OSCURATO:PERSONA] pende procedimento penale innanzi al Tribunale di Catania nel quale sono persone offese due magistrati già in servizio a Gela (uno di quali si è costituito parte civile). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della sua manifesta infondatezza. Appare assolutamente pacifico l'orientamento di legittimità che, attraverso richiami alla Corte costituzionale, ha sancito che la rimessione del processo costituisce una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, pertanto, ha carattere di assoluta eccezionalità, ed opera "solamente laddove - come la Consulta ha spiegato -- 'le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo' generino un contesto peculiare 'a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato', tale da far prevalere le esigenze sottese ai principi di indipendenza e di imparzialità dell'organo giudicante considerato nel suo complesso, ed alla tutela del diritto di difesa, sul divieto di distogliere l'imputato dal suo giudice naturale" (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366 - 01, che richiama Cort. cost., n. 168 del 2006). L'istituto della rimessione, infatti, "tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo da un rischio concreto, non opinabile ed attuale di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale" (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 - dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115 - 01), ed è proprio l'eccezionalità di esso ad imporre "una verifica rigorosa della esistenza dei presupposti della sua applicazione ed una interpretazione restrittiva di quelle situazioni che possono astrattamente giustificare lo spostamento del processo presso un ufficio giudiziario diverso da quello 'naturale', cui per legge spetta la competenza alla relativa trattazione" (Sez. 6, n. 13419/2019, cit.). Ne deriva che, "i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario" (Sez. 6, n. 13419/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 11953 del 04/02/2020, Amara, Rv. 278986 - 01 - che richiama Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 dep. 2015, Querci, Rv. 264269; e Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010 -, che - condivisibilnnente ha affermato che "l'istituto può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione"; Sez. 5, n. 11953 del 04/02/2020, Amara, Rv. 278986 - 01, c:he richiama Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 - dep. 2015, Querci, Rv. 264269; e Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010). Per "grave situazione locale", quindi, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; inoltre, i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di tale grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 5, n. 11953/2020, cit., che richiama Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004 - dep. 2005, Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari). Pertanto "la possibilità che la libera determinazione dei soggetti partecipanti al processo possa essere compromessa - ai fini di un'eventuale rimessione del processo - è da escludersi per la semplice esistenza di tensioni createsi tra magistrati e soggetti che in altri processi abbiano preso parte in veste di denuncianti o imputati" (Sez. 1, n. 3670 dell 20/09/1994, Ferroni, Rv. 199360; cfr. pure Sez. 6, n. 16924 del 18/03/2015, Longo, Rv. 263331: "in tema di rimessione del processo, la proposizione da parte dell'imputato di una azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti allo stesso ufficio non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con legge 27 febbraio 2015, n. 18, 'grave situazione locale', esterna alla dialettica processuale, tale da imporre il trasferimento della regiudicanda ex art. 45 cod. proc. pen.").2. Tanto premesso, nel caso in esame la stessa istanza ha assunto che la grave situazione locale, tale da determinare motivi di legittimo sospetto, deriverebbe proprio dai numerosi atti (ivi comprese ripetute denunce) redatte dall'istante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di più magistrati - taluni dei quali ormai in servizio presso altri uffici - della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela (compreso il Procuratore) e alcuni Giudici del Tribunale di Gela, tra m quali ultimi non è compresa la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], magistrato nella specie chiamato a decidere sulla regiudicanda. Ad avviso dell'istante, il legittimo sospetto dovrebbe interessare in toto l'ufficio de quo poiché potrebbe presumersi che i magistrati non interessati dalle denunce„ dalle doglianze e dalle censure avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] comunque «non poss[a]no che condividere la ovvia avversità nei confronti di chi si pone ormai come una vera e propria controparte», e ciò anche il timore di costoro verso future e analoghe iniziative dell'istante. Ebbene, con evidenza, l'istante non ha prospettato in alcun modo la ricorrenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale che riguardi l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e perciò tale da incidere (in virtù dei caratteri sopra indicati, enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte) sull'imparzialità di chi dovrà giudicarlo; piuttosto, egli ha esposto una situazione di conflitto rispetto a più magistrati, taluni neppure più in servizio in loco, assumendo, in maniera del tutto ipotetica, che anche gli altri magistrati ivi in servizio potrebbero condividere le posizioni dei colleghi, pur non essendo interessati direttamente da tale «contrapposizione». Sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, è evidente, allora, che quanto prospettato non può costituire M alcun modo presupposto della rimessione del processo, fermo restando che, qualora ne dovessero ricorrere gli estremi previsti dalla legge processuale, potranno operare i diversi istituti dell'astensione e della ricusazione. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila (Sez. 5, n. 11953/2020, cit.; Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929 - 01).Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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