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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05436/2023

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guente ORDINANZA Sul ricorso n. 14694-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappresentane p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tronto 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa - Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 122/02/2014 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il 14.11.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che RGN 14694/2015 Consi e rei. [OSCURATO:PERSONA] sentenza si evince che con contratto del 21 dicembre 2004 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistò dalla "AUER Anton" il ramo d'azienda relativo al trasporto per conto terzi.

Il 15 dicembre 2012 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificò alla cessionaria, nella qualità di responsabile in solido, tre cartelle di pagamento, emesse ai sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Le cartelle erano state già tempestivamente notificate alla cedente AUER il 15 giugno 2006, marzo 2007, il 17 marzo 2008.

La cessionaria propose tre distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, lamentando vizi delle cartelle, e comunque la decadenza dal potere di riscossione.

Con la sentenza n. 21/02/2013 il giudice di primo grado riconobbe l'eccepita decadenza.

La pronunzia fu appellata dall'agente della riscossione dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che respinse l'impugnazione con la sentenza n. 122/02/2014.

Il giudice d'appello ha ritenuto che il termine di decadenza per la notifica della cartella, previsto dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non consente di estendere gli effetti della tempestiva notifica eseguita al debitore principale ai coobbligati solidali, né la disciplina dettata dall'art. 2964 cod. civ. in ordine alla interruzione dei termini della prescrizione possono trovare applicazione in tema di decadenza, trattandosi di istituti diversi.

Ulteriore conforto a queste conclusioni sono individuate dal giudice d'appello nel tenore letterale dell'art. 25 cit., laddove, nel primo comma, utilizzando la disgiuntiva "o" nel richiamo della notifica della cartella al debitore iscritto a ruolo (principale) e ai coobbligati nei cui confronti si procede, ritiene che il legislatore abbia inteso far operare i termini di decadenza in modo del tutto autonomo e indipendente tra loro.

L'Agente della riscossione ha censurato la pronunzia con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso la società.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 la causa è stata riservata e decisa.

Nelle more è intervenuta la sostituzione del difensore della società, che ha depositato anche memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che RGN 14694/2015 ConsigI4 re rel.

Fede rici (\ i T Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla erronea interpretazione della norma resa dal giudice d'appello e in particolare agli effetti, disconosciuti, della notifica della cartella al debitore principale anche nei confronti del coobbligato solidale, sebbene questi a sua volta riceva la notifica dell'atto oltre il termine prescritto dalla norma.

Sulla questione, nella giurisprudenza di legittimità, e con riguardo alla materia fiscale, si è affermato che la tempestiva notifica della cartella d; pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 dei d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, per la specialità della materia tributaria, caratterizzata dalla procedimentalizzazione del rapporto per trattarsi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie -ed a differenza dunque da quella civile, che è di certo estranea ad una procedirnentalizzazione-, anche in detta ipotesi trova applicazione l'art. 1310, primo comma, cod. civ., sebbene dettato in tema di prescrizione (Cass., 1 febbraio 2018, n. 2545; 21 luglio 2021, n. 20766).

D'altronde si è avvertito che questa specialità, e l'assenza di distinzione tra il regime di prescrizione e quello di decadenza, è al fondo della giurisprudenza in materia doganale (cfr. l'art. 201, comma 3, del reg.

CEE n. 2913 del 1992 -Codice doganale comunitario-).

Più in generale si è affermato che la specialità della materia, con conseguente regime differenziato rispetto ai rapporti civilistici, trova ragione nell'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, quale garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, esigenza costituzionalmente tutelata (cfr. Cass., 22 settembre 2022, n. 27713, e giurisprudenza ivi citata).

Cade pertanto la contraddizione, che resta solo apparente ed ininfluente, con la regola dettata dall'art. 2964 cod. civ., secondo cui sono inapplicabili in tema di decadenza le regole sulla interruzione della prescrizione.

D'altronde, già in riferimento agli avvisi d'accertamento, ma con ragionamento perfettamente applicabile al tema delle cartelle di pagamento, a maggior ragione costituenti il primo atto impositivo notificato al contribuente, si era affermato che alla stregua della disciplina dettata dal RGN 14694/2015 Consi e re.

Federici , 4,“ codice civile dall'art. 1310 cod. civ., con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso d'accertamento, validamente notificato solo ad alcuni condebitori, spiega nei confronti di costoro tutti gli effetti che gli sono propri, mentre nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possono comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione stessa dal diritto all'accertamento, consentendole conseguentemente la notifica o la rinnovazione della notifica anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito (Cass., 14 gennaio 1993, n. 406; 14 giugno 1995, n. 6729; 25 maggio 2017, n. 13248).

Questi gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie la Commissione di secondo grado di Bolzano ha invece affermato che dal tenore del primo comma dell'art. 25 cit. si evincerebbe che la disgiuntiva "o" avrebbe il significato di prescrivere una disgiunta efficacia dei termini decadenziali al debitore principale e al coobbligato, con la conseguenza che la notifica della cartella al primo non produrrebbe alcun effetto nei riguardi del secondo, così come del tutto autonomi ed indipendenti sarebbero tra i due debitori i termini previsti a pena di decadenza.

Ha inoltre rilevato che in forza dell'art. 2964 cod. civ. alla decadenza sarebbero in ogni caso inapplicabili le regole sulla interruzione della prescrizione.

Conseguenza del ragionamento è stata la declaratoria di decadenza dell'Agente dal potere di riscossione.

Sennonché, per quanto rappresentato, con il suo ragionamento il giudice d'appello non ha fatto uso dei principi di diritto dispensati da questa Corte in materia di decadenza del potere di riscossione, giungendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle illustrate dalla giurisprudenza di legittimità.

Il motivo trova dunque accoglimento.

L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale l'agente della riscossione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 RGN 14694/2015 Consigti\e-m re.

Federici del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc• civ., perché il giudice tributario di secondo grado di Bolzano avrebbe erroneamente interpretato la norma regolante la responsabilità in solido del cessionario d'azienda.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata, con rinvio del processo alla Corte di giustizia di secondo grado di Bolzano, che in diversa composizione dovrà riesaminare la controversia, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza e rinvia il processo alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso n. 14694-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappresentane p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tronto 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa - Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 122/02/2014 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il 14.11.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che RGN 14694/2015 Consi e rei. [OSCURATO:PERSONA] sentenza si evince che con contratto del 21 dicembre 2004 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistò dalla "AUER Anton" il ramo d'azienda relativo al trasporto per conto terzi. Il 15 dicembre 2012 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificò alla cessionaria, nella qualità di responsabile in solido, tre cartelle di pagamento, emesse ai sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Le cartelle erano state già tempestivamente notificate alla cedente AUER il 15 giugno 2006, marzo 2007, il 17 marzo 2008. La cessionaria propose tre distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, lamentando vizi delle cartelle, e comunque la decadenza dal potere di riscossione. Con la sentenza n. 21/02/2013 il giudice di primo grado riconobbe l'eccepita decadenza. La pronunzia fu appellata dall'agente della riscossione dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che respinse l'impugnazione con la sentenza n. 122/02/2014. Il giudice d'appello ha ritenuto che il termine di decadenza per la notifica della cartella, previsto dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non consente di estendere gli effetti della tempestiva notifica eseguita al debitore principale ai coobbligati solidali, né la disciplina dettata dall'art. 2964 cod. civ. in ordine alla interruzione dei termini della prescrizione possono trovare applicazione in tema di decadenza, trattandosi di istituti diversi. Ulteriore conforto a queste conclusioni sono individuate dal giudice d'appello nel tenore letterale dell'art. 25 cit., laddove, nel primo comma, utilizzando la disgiuntiva "o" nel richiamo della notifica della cartella al debitore iscritto a ruolo (principale) e ai coobbligati nei cui confronti si procede, ritiene che il legislatore abbia inteso far operare i termini di decadenza in modo del tutto autonomo e indipendente tra loro. L'Agente della riscossione ha censurato la pronunzia con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso la società. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 la causa è stata riservata e decisa. Nelle more è intervenuta la sostituzione del difensore della società, che ha depositato anche memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che RGN 14694/2015 ConsigI4 re rel. Fede rici (\ i T Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla erronea interpretazione della norma resa dal giudice d'appello e in particolare agli effetti, disconosciuti, della notifica della cartella al debitore principale anche nei confronti del coobbligato solidale, sebbene questi a sua volta riceva la notifica dell'atto oltre il termine prescritto dalla norma. Sulla questione, nella giurisprudenza di legittimità, e con riguardo alla materia fiscale, si è affermato che la tempestiva notifica della cartella d; pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 dei d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, per la specialità della materia tributaria, caratterizzata dalla procedimentalizzazione del rapporto per trattarsi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie -ed a differenza dunque da quella civile, che è di certo estranea ad una procedirnentalizzazione-, anche in detta ipotesi trova applicazione l'art. 1310, primo comma, cod. civ., sebbene dettato in tema di prescrizione (Cass., 1 febbraio 2018, n. 2545; 21 luglio 2021, n. 20766). D'altronde si è avvertito che questa specialità, e l'assenza di distinzione tra il regime di prescrizione e quello di decadenza, è al fondo della giurisprudenza in materia doganale (cfr. l'art. 201, comma 3, del reg. CEE n. 2913 del 1992 -Codice doganale comunitario-). Più in generale si è affermato che la specialità della materia, con conseguente regime differenziato rispetto ai rapporti civilistici, trova ragione nell'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, quale garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, esigenza costituzionalmente tutelata (cfr. Cass., 22 settembre 2022, n. 27713, e giurisprudenza ivi citata). Cade pertanto la contraddizione, che resta solo apparente ed ininfluente, con la regola dettata dall'art. 2964 cod. civ., secondo cui sono inapplicabili in tema di decadenza le regole sulla interruzione della prescrizione. D'altronde, già in riferimento agli avvisi d'accertamento, ma con ragionamento perfettamente applicabile al tema delle cartelle di pagamento, a maggior ragione costituenti il primo atto impositivo notificato al contribuente, si era affermato che alla stregua della disciplina dettata dal RGN 14694/2015 Consi e re. Federici , 4,“ codice civile dall'art. 1310 cod. civ., con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso d'accertamento, validamente notificato solo ad alcuni condebitori, spiega nei confronti di costoro tutti gli effetti che gli sono propri, mentre nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possono comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione stessa dal diritto all'accertamento, consentendole conseguentemente la notifica o la rinnovazione della notifica anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito (Cass., 14 gennaio 1993, n. 406; 14 giugno 1995, n. 6729; 25 maggio 2017, n. 13248). Questi gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie la Commissione di secondo grado di Bolzano ha invece affermato che dal tenore del primo comma dell'art. 25 cit. si evincerebbe che la disgiuntiva "o" avrebbe il significato di prescrivere una disgiunta efficacia dei termini decadenziali al debitore principale e al coobbligato, con la conseguenza che la notifica della cartella al primo non produrrebbe alcun effetto nei riguardi del secondo, così come del tutto autonomi ed indipendenti sarebbero tra i due debitori i termini previsti a pena di decadenza. Ha inoltre rilevato che in forza dell'art. 2964 cod. civ. alla decadenza sarebbero in ogni caso inapplicabili le regole sulla interruzione della prescrizione. Conseguenza del ragionamento è stata la declaratoria di decadenza dell'Agente dal potere di riscossione. Sennonché, per quanto rappresentato, con il suo ragionamento il giudice d'appello non ha fatto uso dei principi di diritto dispensati da questa Corte in materia di decadenza del potere di riscossione, giungendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle illustrate dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo trova dunque accoglimento. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale l'agente della riscossione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 RGN 14694/2015 Consigti\e-m re. Federici del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc• civ., perché il giudice tributario di secondo grado di Bolzano avrebbe erroneamente interpretato la norma regolante la responsabilità in solido del cessionario d'azienda. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata, con rinvio del processo alla Corte di giustizia di secondo grado di Bolzano, che in diversa composizione dovrà riesaminare la controversia, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza e rinvia il processo alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, cui
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