CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: CALABRO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 23/01/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto della impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva, per quanto di interesse in questa sede, il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime di semilibertà presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]) avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Roma aveva rigettato la sua richiesta di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. con riferimento al periodo di detenzione sofferta dal 17 settembre 2017 al 28 febbraio 2013 presso le carceri di Augusta, Carinola e Sulmona. In particolare, il Tribunale riteneva che - anche a seguito della integrazione istruttoria svolta rispetto ai tre istituti di pena sopra indicati e l'acquisizione della circolare D.A.P. per i periodi di interesse - la carcerazione sofferta dal detenuto nei periodi in questione non era stata inumana e neppure degradante e che, quindi, il reclamo non poteva trovare accoglimento. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1 Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-ter Ord. pen, 3 CEDU e 125, comma 3, del codice di rito ed il vizio di motivazione carente e contraddittoria per la ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della domanda di indennizzo. Al riguardo, osserva che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha omesso di considerare le doglianze difensive contenute nel reclamo e nella memoria depositata e ha erroneamente applicato i parametri interpretativi del citato art. 3 CEDU, tra cui quello per cui la presunzione della violazione può essere esclusa solo qualora la riduzione dello spazio personale in rapporto al minimo obbligatorio di 3 mq sia solo breve, occasionale e minore, purché ad essa si accompagni una libertà di movimento sufficiente fuori dalla cella e l'istituto di detenzione offra delle condizioni di detenzione dignitose. 2.2. Nel caso in esame, all'esito della istruttoria svolta, è stato confermato integralmente quanto lamentato con il reclamo poiché, nel periodo sopra indicato, le condizioni di detenzione presso le tre carceri in oggetto non garantiva quella 2minima qualità di vita dignitosa in ragione delle varie criticità elencate dal ricorrente ed invece non considerate dal Tribunale di sorveglianza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, le condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo sono solo quelle caratterizzate da un livello di gravità tale da generare uno stato di afflittività assolutamente non giustificato e che non risultano tollerabili nel comune sentire rendendo non "civile" di vita del detenuto (così, in motivazione, SU, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, già citata; tra le altre, Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898;). 2.1. Ne consegue che non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis Ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo di cui all'art. 35-ter Ord. pen.; occorre che le modalità di esecuzione della restrizione in carcere provochino nel condannato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione, superando la cd. "soglia minima di gravità", costantemente tenuta presente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per selezionare le condotte messe al bando dall'art. 3 CEDU (Corte EDU, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Alver c. Estonia, § 49; Valaàinas v. Lithuania, 24/07/2001, § 101; Tellissi c. Italia, 5/03/2013, § 47.), avendo cura di limitare le violazioni rilevanti solo alle forme più gravi di mistreatments, onde evitare una banalizzazione dell,ele stesse (Corte EDU, 22/04/2010, Sevastyanov c. Russia; Corte EDU, 25/03/2010, Mutlag c. Germania). 2.2. La valutazione della soglia minima è, senz'altro, per sua natura relativa, in quanto dipende dall'insieme delle circostanze della fattispecie (tra le tante, Corte EDU, GC, 22/05/2012, Idalov c. Russia, § 91; Corte EDU, GC, 11/07/2006 3Jalloh c. Germania, § 67; Corte EDU, Kalachnikov c. Russia, 15/20/ 2002, § 95; Corte EDU, 10/07/2001, Price c. [OSCURATO:PERSONA], § 24; Corte EDU, Selmouni c. Francia 28/07/1999; Corte EDU, Tekin c. Turchia 9/06/1998; Corte EDU, GC, 18/01/1978, Irlanda c. [OSCURATO:PERSONA], § 162), e, pertanto, l'apprezzamento di un determinato comportamento e della sua portata lesivo-afflittiva verso i diritti del detenuto e verso i divieti di trattamenti inumani e degradantisi può apprezzare soltanto attraverso una valutazione concreta della complessiva condizione di detenzione. 2.3. Inoltre, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter Ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 - 02). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha escluso - con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico - l'avvenuto superamento della soglia minima di gravità necessaria ad integrare il pregiudizio con riferimento alla carcerazione sofferta dall'odierno ricorrente nel periodo e nei tre istituti sopra indicati. 3.1. Nello specifico, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre fruito di uno spazio superiore a 3 metri quadrati (fatta eccezione di un breve periodo di carcerazione presso il carcere di Augusta, per il quale, invece, la richiesta di indennizzo era stata accolta) considerate le superfici calpestabili, che tutte le stanze di detenzione erano dotate di finestre idonee a garantire un adeguato passaggio di aria e di luce, che l'illuminazione artificiale era presente anche nel bagno, che vi era un adeguato impianto di riscaldamento, nonché la fornitura di acqua corrente e che il locale bagno era separato dalla camera di detenzione al fine di garantire la riservatezza durante l'uso. Il 4provvedimento impugnato ha poi preso in considerazione tutte le attività ricreative e trattamentali garantite al ricorrente al di fuori della cella, così come anche la possibilità di recarsi ai passeggi (cfr. pagg. 3 e ss. della ordinanza impugnata). 3.2. Si tratta, all'evidenza, di valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente e coerentemente motivate, non possono essere messe in discussione nella presente sede di legittimità, tenuto anche conto che nella presente materia il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.MARMO:M=1~ Boo. 5