CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA]Asta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. (capi a e b dell'imputazione), unificati sotto il vincolo della continuazione; 2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che deducono, rispettivamente, violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto alla base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, nonché violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia pronuncia conforme di condanna, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito e omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censurano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, che ha valorizzato la professionalità criminale dell'agire del ricorrente ed altri indicatori negativi); 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.