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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 47199/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 13/05/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava la misura cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui al capo 53 della rubrica, ascritto all'indagato ai sensi degli artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., che si riteneva accertato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetistica Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente gravitava.

Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine.

Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituiva l'oggetto principale dei suoi traffici illeciti.

In questa ampia cornice investigativa, al capo 53 della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n 3, 416-bis.1 cod. pen., riguardante l'estorsione commessa in danno di un proprietario terriero - che non veniva identificato con certezza nel corso delle indagini preliminari, ma che si riteneva di potere individuare in [OSCURATO:PERSONA] -, che aveva perfezionato l'acquisto di due fondi agricoli, dal quale, su mandato di Salvatore Consiglio, di Salvatore Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), l'indagato si faceva consegnare la somma di 1.000,00 euro, che corrispondeva agli stessi soggetti, nell'interesse dei quali aveva operato.Il coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione dell'attività estorsiva in esame si riteneva corroborato dalle captazioni informatiche - eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 5-10 dell'ordinanza impugnata, che venivano registrate il 17/09/2018.

Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], da tali intercettazioni emergeva che il ricorrente, dopo il perfezionamento dell'acquisto di due fondi agricoli da parte della persona offesa, si faceva corrispondere la somma di 1.000,00 euro, che, sulla base delle indicazioni fornitegli da Salvatore Consiglio, di Salvatore Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), provvedeva a consegnare agli stessi soggetti, nel cui interesse aveva agito.

Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore delle condotte delittuose contestate al ricorrente al capo 53 della rubrica e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, di matrice 'ndranghetistica, collegato alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno, nel cui contesto l'attività estorsiva nella quale risultava coinvolto l'indagato era stata commessa.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico. 2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, presentando, a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], due atti di impugnazione tra loro sovrapponibili, attraverso cui venivano articolate due censure difensive.

Con la prima di tali censure difensive si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 53, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente.

Con la seconda delle censure difensive proposte con gli atti di impugnazione in esame si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, era stata applicata in modo automatico, senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato in accoglimento della censura difensiva incentrata sul giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti del ricorrente, nel quale deve ritenersi assorbita la residua doglianza, riguardante l'insussistenza delle esigenze cautelari.

2. Occorre premettere che con la doglianza oggetto di accoglimento si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 53, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente.

Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 53, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 5-10 dell'ordinanza impugnata.

Ci si riferisce, in particolare, all'intercettazione numero 2504 del 17/09/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA]; nonché all'intercettazione numero 2508 del 17/09/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], dalle intercettazioni registrate il 17/09/2018 emergeva che [OSCURATO:PERSONA], dopo che un proprietario terriero - che non veniva identificato con certezza nel corso delle indagini preliminari, ma che si riteneva di individuare in [OSCURATO:PERSONA] - aveva perfezionamento l'acquisto di due proprietà agricole, costringeva l'acquirente a farsi consegnare la somma di 1.000,00 euro, che, su indicazione di Salvatore Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), provvedeva a consegnare ai vertici della cosca Pesce di Rosarno, nel cui interesse aveva agito.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] non forniva un'interpretazione adeguata, omettendo di inserire le captazioni informatiche acquisite - mediante l'installazione del sistema trojan sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - in un compendio indiziario omogeneo, che consentisse di ritenere dimostrato il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività estorsiva oggetto di vaglio; coinvolgimento che postulava la preliminare enucleazione del contributo causale fornito dall'indagato alla concretizzazione dell'azione intimidatoria posta in essere in danno della vittima, peraltro nemmeno individuata nel corso delle indagini preliminari.

Invero, dalle trascrizioni riportate nell'ordinanza impugnata, registrate il 17/09/2018, emergeva che Larosa aveva avuto un colloquio con l'acquirente di due fondi agricoli, come detto, rimasto privo di identificazione, che si era rivolto al ricorrente per chiedergli come si sarebbe dovuto comportare con alcuni soggetti che gli avevano avanzato pretese estorsive.

Secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tali iniziali richieste, l'indagato aveva consigliato alla vittima di fare agli estortori una regalia di modesto importo economico, che la persona offesa - di sua iniziativa e, almeno apparentemente, senza intermediazioni del ricorrente - aveva quantificato in due quote di 500,00 euro, che aveva consegnato ai soggetti in questione in due distinte occasioni.

Successivamente, a seguito delle lamentele degli estortori, che avevano ritenute inadeguate le somme consegnategli dallo sconosciuto acquirente dei fondi agricoli, la vittima, senza consigliarsi preventivamente con il ricorrente, riteneva di non dovere soddisfare le ulteriori richieste estorsive, convincendo i soggetti che si erano presentati da lui a "lasciare stare", riuscendo a dissuaderli dai loro intenti illeciti.

Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], quantomeno allo stato, non appare idoneo a chiarire quale fosse il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione contestata al capo 53, per inquadrare il quale occorre evidenziare che, per dimostrare la prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un reato, compreso quello che si manifesta nella forma del concorso morale o anche solo della mera istigazione, il giudice di merito - anche nella fase cautelare - deve dare conto degli elementi fattuali dai quali ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria dell'azione criminosa.

Spetta, infatti, al giudice di merito precisare sotto quale forma il contributo si sia concretamente manifestato, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti - morali o materiali che siano - non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).

Occorre, dunque, ribadire la necessità di un'ulteriore verifica giurisdizionale, finalizzata a colmare le discrasie motivazionali che si sono evidenziate, effettuando un nuovo vaglio delle due intercettazioni ambientali, ritenute decisive dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], eliminando ogni incertezza sul contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla concretizzazione della condotta estorsiva che gli viene contestata al capo 53 della rubrica e individuando il suo specifico ruolo concorsuale, sia in correlazione ai mandanti dell'attività delittuosa sia in correlazione alla vittima delle pressioni intimidatorie oggetto di vaglio cautela re.

2.1. Né è possibile a questo Collegio operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Melfi, Rv. 254439-01).

In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito.

Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

2.2. Occorre, pertanto, ribadire la fondatezza della censura difensiva in esame.

3. Resta assorbita nel motivo oggetto di accoglimento la residua censura difensiva, afferente all'insussistenza delle esigenze cautelari, postulando il vaglio di questa doglianza la congruità del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su cui, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente, si impone un nuovo giudizio da parte del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].

4. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 13/05/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava la misura cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui al capo 53 della rubrica, ascritto all'indagato ai sensi degli artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., che si riteneva accertato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetistica Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente gravitava. Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituiva l'oggetto principale dei suoi traffici illeciti. In questa ampia cornice investigativa, al capo 53 della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n 3, 416-bis.1 cod. pen., riguardante l'estorsione commessa in danno di un proprietario terriero - che non veniva identificato con certezza nel corso delle indagini preliminari, ma che si riteneva di potere individuare in [OSCURATO:PERSONA] -, che aveva perfezionato l'acquisto di due fondi agricoli, dal quale, su mandato di Salvatore Consiglio, di Salvatore Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), l'indagato si faceva consegnare la somma di 1.000,00 euro, che corrispondeva agli stessi soggetti, nell'interesse dei quali aveva operato.Il coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione dell'attività estorsiva in esame si riteneva corroborato dalle captazioni informatiche - eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 5-10 dell'ordinanza impugnata, che venivano registrate il 17/09/2018. Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], da tali intercettazioni emergeva che il ricorrente, dopo il perfezionamento dell'acquisto di due fondi agricoli da parte della persona offesa, si faceva corrispondere la somma di 1.000,00 euro, che, sulla base delle indicazioni fornitegli da Salvatore Consiglio, di Salvatore Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), provvedeva a consegnare agli stessi soggetti, nel cui interesse aveva agito. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore delle condotte delittuose contestate al ricorrente al capo 53 della rubrica e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, di matrice 'ndranghetistica, collegato alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno, nel cui contesto l'attività estorsiva nella quale risultava coinvolto l'indagato era stata commessa. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, presentando, a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], due atti di impugnazione tra loro sovrapponibili, attraverso cui venivano articolate due censure difensive. Con la prima di tali censure difensive si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 53, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente. Con la seconda delle censure difensive proposte con gli atti di impugnazione in esame si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, era stata applicata in modo automatico, senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato in accoglimento della censura difensiva incentrata sul giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti del ricorrente, nel quale deve ritenersi assorbita la residua doglianza, riguardante l'insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Occorre premettere che con la doglianza oggetto di accoglimento si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 53, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 53, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 5-10 dell'ordinanza impugnata. Ci si riferisce, in particolare, all'intercettazione numero 2504 del 17/09/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA]; nonché all'intercettazione numero 2508 del 17/09/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], dalle intercettazioni registrate il 17/09/2018 emergeva che [OSCURATO:PERSONA], dopo che un proprietario terriero - che non veniva identificato con certezza nel corso delle indagini preliminari, ma che si riteneva di individuare in [OSCURATO:PERSONA] - aveva perfezionamento l'acquisto di due proprietà agricole, costringeva l'acquirente a farsi consegnare la somma di 1.000,00 euro, che, su indicazione di Salvatore Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), provvedeva a consegnare ai vertici della cosca Pesce di Rosarno, nel cui interesse aveva agito. Deve, tuttavia, evidenziarsi che di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] non forniva un'interpretazione adeguata, omettendo di inserire le captazioni informatiche acquisite - mediante l'installazione del sistema trojan sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - in un compendio indiziario omogeneo, che consentisse di ritenere dimostrato il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività estorsiva oggetto di vaglio; coinvolgimento che postulava la preliminare enucleazione del contributo causale fornito dall'indagato alla concretizzazione dell'azione intimidatoria posta in essere in danno della vittima, peraltro nemmeno individuata nel corso delle indagini preliminari. Invero, dalle trascrizioni riportate nell'ordinanza impugnata, registrate il 17/09/2018, emergeva che Larosa aveva avuto un colloquio con l'acquirente di due fondi agricoli, come detto, rimasto privo di identificazione, che si era rivolto al ricorrente per chiedergli come si sarebbe dovuto comportare con alcuni soggetti che gli avevano avanzato pretese estorsive. Secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tali iniziali richieste, l'indagato aveva consigliato alla vittima di fare agli estortori una regalia di modesto importo economico, che la persona offesa - di sua iniziativa e, almeno apparentemente, senza intermediazioni del ricorrente - aveva quantificato in due quote di 500,00 euro, che aveva consegnato ai soggetti in questione in due distinte occasioni. Successivamente, a seguito delle lamentele degli estortori, che avevano ritenute inadeguate le somme consegnategli dallo sconosciuto acquirente dei fondi agricoli, la vittima, senza consigliarsi preventivamente con il ricorrente, riteneva di non dovere soddisfare le ulteriori richieste estorsive, convincendo i soggetti che si erano presentati da lui a "lasciare stare", riuscendo a dissuaderli dai loro intenti illeciti. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], quantomeno allo stato, non appare idoneo a chiarire quale fosse il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione contestata al capo 53, per inquadrare il quale occorre evidenziare che, per dimostrare la prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un reato, compreso quello che si manifesta nella forma del concorso morale o anche solo della mera istigazione, il giudice di merito - anche nella fase cautelare - deve dare conto degli elementi fattuali dai quali ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria dell'azione criminosa. Spetta, infatti, al giudice di merito precisare sotto quale forma il contributo si sia concretamente manifestato, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti - morali o materiali che siano - non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01). Occorre, dunque, ribadire la necessità di un'ulteriore verifica giurisdizionale, finalizzata a colmare le discrasie motivazionali che si sono evidenziate, effettuando un nuovo vaglio delle due intercettazioni ambientali, ritenute decisive dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], eliminando ogni incertezza sul contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla concretizzazione della condotta estorsiva che gli viene contestata al capo 53 della rubrica e individuando il suo specifico ruolo concorsuale, sia in correlazione ai mandanti dell'attività delittuosa sia in correlazione alla vittima delle pressioni intimidatorie oggetto di vaglio cautela re. 2.1. Né è possibile a questo Collegio operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Melfi, Rv. 254439-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 2.2. Occorre, pertanto, ribadire la fondatezza della censura difensiva in esame. 3. Resta assorbita nel motivo oggetto di accoglimento la residua censura difensiva, afferente all'insussistenza delle esigenze cautelari, postulando il vaglio di questa doglianza la congruità del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su cui, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente, si impone un nuovo giudizio da parte del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'ar
Sentenza Cassazione n. 47199/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris