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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10497/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian.806/2022 depositata il 14/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 8966/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 10497/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian.806/2022 depositata il 14/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 8966/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 10497/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]Orfano
Sentenza Cassazione n. 10497/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris