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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40476/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole, proponendo ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, che i giudici abbiano dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con la quale, in data 14/10/2015 il Tribunale di Napoli lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (commesso in Napoli il 28 marzo 2012), nonostante il reato fosse prescritto.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Secondo un orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 41088 del 06/06/2012, Ahmetovic, Rv. 253610 - 01; Sez. 3, n.2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419 - 01), occorre distinguere il giudicato, che consiste nell'incontrovertibilità del risultato del processo, dalla preclusione, che opera esclusivamente all'interno del processo e serve a rendere incontrovertibile la risoluzione di una questione, impedendone la riproposizione, qualora non sia stata dedotta con il mezzo di gravame stabilito.

A differenza della preclusione, il giudicato è idoneo a svilupparsi oltre il processo e garantisce «l'attribuzione di un bene della vita».

3.1. Questa distinzione, basata sull'ontologia dei due istituti e sul loro diverso atteggiarsi in riferimento agli effetti, appare fondamentale e trova riscontro in differenze normativamente poste, alle quali si riconnettono le diverse conseguenze derivanti dall'applicazione del principio sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. 3.2.

Se, da un lato, la preclusione, quale espressione del principio devolutivo contemplato dall'art. 597 cod. proc. pen., trova una mitigazione nei poteri ufficiosi conferiti al giudice d'appello dal quinto comma dell'art.597 cod. proc. pen. e nella possibilità della Corte di Cassazione di decidere le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.), ivi incluse le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., tanto non è consentito allorchè la sentenza divenga irrevocabile per inammissibilità originaria dell'impugnazione.

4. Le conseguenze della sanzione dell'inammissibilità, connaturata all'istituto della preclusione, si distinguono, secondo quanto ormai è pacifico (Sez.

U, n. 15 ( 4 del 30/06/1999 , Piepoli, Rv. 213981 - 01), tra quella originaria e sopravvenuta, posto che, nel primo caso, il provvedimento che la dichiara ha carattere ricognitivo di un'irrevocabilità della sentenza impugnata, contestualmente a esso verificatasi, perché la causa d'inammissibilità è incorporata nell'atto in tal modo mantenendosi in maniera più stringente la diversità tra ambito esclusivamente processuale o anche sostanziale esistente tra preclusione e giudicato.

Nella prima ipotesi, dalla presenza di un'inammissibilità originaria del gravame deriva l'irrevocabilità del provvedimento impugnato, divenuto tale al momento della sua pronuncia, in quanto non è stato sottoposto a un'effettiva ed efficace impugnazione, sicché, in queste situazioni, l'effetto preclusivo coincide con il giudicato.

5. Considerato che, nel caso in esame, l'appello è stato dichiarato inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca dei motivi, dunque originariamente inammissibile, il ricorso è manifestamente infondato.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole, proponendo ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, che i giudici abbiano dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con la quale, in data 14/10/2015 il Tribunale di Napoli lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (commesso in Napoli il 28 marzo 2012), nonostante il reato fosse prescritto. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Secondo un orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 41088 del 06/06/2012, Ahmetovic, Rv. 253610 - 01; Sez. 3, n.2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419 - 01), occorre distinguere il giudicato, che consiste nell'incontrovertibilità del risultato del processo, dalla preclusione, che opera esclusivamente all'interno del processo e serve a rendere incontrovertibile la risoluzione di una questione, impedendone la riproposizione, qualora non sia stata dedotta con il mezzo di gravame stabilito. A differenza della preclusione, il giudicato è idoneo a svilupparsi oltre il processo e garantisce «l'attribuzione di un bene della vita». 3.1. Questa distinzione, basata sull'ontologia dei due istituti e sul loro diverso atteggiarsi in riferimento agli effetti, appare fondamentale e trova riscontro in differenze normativamente poste, alle quali si riconnettono le diverse conseguenze derivanti dall'applicazione del principio sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. 3.2. Se, da un lato, la preclusione, quale espressione del principio devolutivo contemplato dall'art. 597 cod. proc. pen., trova una mitigazione nei poteri ufficiosi conferiti al giudice d'appello dal quinto comma dell'art.597 cod. proc. pen. e nella possibilità della Corte di Cassazione di decidere le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.), ivi incluse le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., tanto non è consentito allorchè la sentenza divenga irrevocabile per inammissibilità originaria dell'impugnazione. 4. Le conseguenze della sanzione dell'inammissibilità, connaturata all'istituto della preclusione, si distinguono, secondo quanto ormai è pacifico (Sez. U, n. 15 ( 4 del 30/06/1999 , Piepoli, Rv. 213981 - 01), tra quella originaria e sopravvenuta, posto che, nel primo caso, il provvedimento che la dichiara ha carattere ricognitivo di un'irrevocabilità della sentenza impugnata, contestualmente a esso verificatasi, perché la causa d'inammissibilità è incorporata nell'atto in tal modo mantenendosi in maniera più stringente la diversità tra ambito esclusivamente processuale o anche sostanziale esistente tra preclusione e giudicato. Nella prima ipotesi, dalla presenza di un'inammissibilità originaria del gravame deriva l'irrevocabilità del provvedimento impugnato, divenuto tale al momento della sua pronuncia, in quanto non è stato sottoposto a un'effettiva ed efficace impugnazione, sicché, in queste situazioni, l'effetto preclusivo coincide con il giudicato. 5. Considerato che, nel caso in esame, l'appello è stato dichiarato inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca dei motivi, dunque originariamente inammissibile, il ricorso è manifestamente infondato. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 settembr
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