CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02459/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7311/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 13417/2020 depositata il02/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Con provvedimento in data 31/12/2020 il Giudice di Pace di Palermo ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] cittadino della Nigeria, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi dell'art.13, commi 2 e 8, d.lgs.286/1998, dal Prefetto di Palermo. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lett. a), e 19, comma 1 del d.lgs. 286/1998 ; contestuale violazione e falsa applicazione dell’art.; degli artt.112,113,115,116 e 132c.p.c.; degli artt.5 comma 6 286/1998, nonché degli artt. 10, 32 della Costituzione in riferimento all’art. 360 comma 1, nr. 3 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione erroneamente in quanto in data 7/9/2020 era stata presentata domanda di protezione internazionale. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 13, comma 2, lett.c)del d.lgs. 286/1998 ; ex art. 360, nr. 5 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsioneritenendo che il ricorrente fosse un soggetto pericoloso. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 13, comma 5, del d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.4 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione senza concedere il termine di partenza volontaria. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. In ordine al primo motivo di ricorso occorre considerare che la domanda reiterata di protezione internazionale non produce effetto sospensivo automatico della esecutività del precedente rigetto passato in giudicato tantopiù che nella fattispecie il ricorrente nemmeno allega di aver chiesto la sospensiva al giudice della protezione internazionale: Il motivo è pertanto manifestamente infondato stante il rigetto implicito della generica censura relativa alla non illegittimità della presenza del ricorrente nel nostro paese. Il secondo motivo è inammissibile. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Sez. 1, n. 23423 del 27.7.2022, Sez. 1, n. 29148 del 21.12.2020; Sez. 6 -1, n. 17070 del 28.6.2018). Tale valutazione è stata compiuta sia pure sinteticamente come risulta a pag. 5 del decreto impugnato. Lamenta poi il ricorrentenel terzo motivo che il Giudice abbia ignorato le sue censure in ordine alla mancata concessione di un termine per la partenza volontaria (costituente oggetto del terzo motivo di ricorso al Giudice di pace.) Anche questo profilo è infondato. Non può infatti essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero fondata su un pregresso rifiuto di permessodi soggiorno, solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza, , può incidere esclusivamente sulla misura coercitiva attuativa adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla legittimità del provvedimento espulsivo, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue altresì l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio diconvalida (18743 del 2022). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, respinto senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata