CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 12 maggio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Brescia il 18 settembre 2020 in relazione a reato di detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza con il quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, reputando che la Corte di merito non abbia considerato il fatto nella sua globalità, alla luce dell'attuale configurazione della lex mitior, con particolare riguardo al fatto che lo stupefacente detenuto presso il garage del ricorrente sarebbe stato di esclusiva proprietà del coimputato, unico a rispondere anche del delitto di cessione di stupefacenti. 2. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, propone un inquadramento della condotta nell'ipotesi di lieve entità, a fronte di una puntuale e ampia motivazione della sentenza impugnata, da cui risulta che il Cantafio rivestiva la qualità di custode dello stupefacente, che egli prelevava (contro la volontà del coimputato) quantitativi non compatibili con l'uso personale e che, in generale, i quantitativi detenuti fossero tutt'altro che trascurabili. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale istruttorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Quanto poi all'assolvimento dell'onere motivazionale da parte della Corte territoriale, si ricorda che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). Risulta perciò evidente, alla stregua di quanto emerge in atti, la correttezza dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, laddove il compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente non consente di qualificare la sua condotta come di minima offensività, atteso il non minimale quantitativo di stupefacente. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec