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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10417/2026

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UCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.4911/2018, depositata il 15/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/03/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3889/2019Numero sezionale 700/2025Numero di raccolta generale 10417/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 20/04/20261.

Con sentenza n. 4911/2018 la Corte d’appello di Milano hadichiarato inammissibile l’appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] edEmanuela Gennari avverso la sentenza del Tribunale di Varese n.967/2016, perché tardivamente proposto: a fronte dellanotificazione della sentenza di primo grado, eseguita il 30settembre 2016 nel domicilio eletto dagli appellanti in primo gradopresso la cancelleria del Tribunale di Varese, l’atto introduttivo delgiudizio d’appello è stato notificato solo il 1° marzo 2017, quandoera ampiamente decorso il termine di decadenza di giorni trenta.2.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dalcontroricorrente.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamenteconnessi.1.

Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione degliartt. 170 e 285 c.p.c. in ordine alla notifica della sentenza di primogrado, effettuata direttamente alla parte e non al suo difensore aifini della decorrenza del termine breve.2.

Il secondo motivo lamenta come nell’atto introduttivo delgiudizio di primo grado i ricorrenti avessero sì eletto domiciliopresso la cancelleria del Tribunale di Varese, ma avessero altresìdichiarato di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni delprocesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del lorodifensore.Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo motivo.Ad avviso della Corte d’appello l’indicazione dell’indirizzo di postaelettronica certificata del difensore sarebbe destinata a surrogarsi,anche agli effetti della notificazione degli atti, a una domiciliazione2 di 3Numero registro generale 3889/2019Numero sezionale 700/2025mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che ilNumero di raccolta generale 10417/2026difensore abbia volontariamente effettuato in un luogo fisDicaota, p unbbeliclalazio ne 20/04/2026specie la cancelleria del giudice adito.Il ragionamento della Corte d’appello non può essere seguito.Come ha precisato questa Corte, “l'indicazione compiuta dallaparte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n.37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senzache ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implical'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti dellastessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, afronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appellopresso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di postaelettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve diimpugnazione” (così Cass. n. 10355/2020).Nel caso in esame la parte aveva precisato di volere ricevere nonsolo le comunicazioni, ma anche le notificazioni del processo in viatelematica, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata deldifensore, cosicché la notificazione effettuata presso la cancelleriadel Tribunale di Varese non è stata idonea a fare decorrere iltermine breve per la proposizione dell’appello.II.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassatae la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, che provvederàanche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 4 marzo 2025.Il PresidenteMilena Falaschi3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.4911/2018, depositata il 15/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/03/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3889/2019Numero sezionale 700/2025Numero di raccolta generale 10417/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 20/04/20261. Con sentenza n. 4911/2018 la Corte d’appello di Milano hadichiarato inammissibile l’appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] edEmanuela Gennari avverso la sentenza del Tribunale di Varese n.967/2016, perché tardivamente proposto: a fronte dellanotificazione della sentenza di primo grado, eseguita il 30settembre 2016 nel domicilio eletto dagli appellanti in primo gradopresso la cancelleria del Tribunale di Varese, l’atto introduttivo delgiudizio d’appello è stato notificato solo il 1° marzo 2017, quandoera ampiamente decorso il termine di decadenza di giorni trenta.2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dalcontroricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamenteconnessi.1. Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione degliartt. 170 e 285 c.p.c. in ordine alla notifica della sentenza di primogrado, effettuata direttamente alla parte e non al suo difensore aifini della decorrenza del termine breve.2. Il secondo motivo lamenta come nell’atto introduttivo delgiudizio di primo grado i ricorrenti avessero sì eletto domiciliopresso la cancelleria del Tribunale di Varese, ma avessero altresìdichiarato di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni delprocesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del lorodifensore.Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo motivo.Ad avviso della Corte d’appello l’indicazione dell’indirizzo di postaelettronica certificata del difensore sarebbe destinata a surrogarsi,anche agli effetti della notificazione degli atti, a una domiciliazione2 di 3Numero registro generale 3889/2019Numero sezionale 700/2025mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che ilNumero di raccolta generale 10417/2026difensore abbia volontariamente effettuato in un luogo fisDicaota, p unbbeliclalazio ne 20/04/2026specie la cancelleria del giudice adito.Il ragionamento della Corte d’appello non può essere seguito.Come ha precisato questa Corte, “l'indicazione compiuta dallaparte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n.37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senzache ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implical'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti dellastessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, afronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appellopresso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di postaelettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve diimpugnazione” (così Cass. n. 10355/2020).Nel caso in esame la parte aveva precisato di volere ricevere nonsolo le comunicazioni, ma anche le notificazioni del processo in viatelematica, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata deldifensore, cosicché la notificazione effettuata presso la cancelleriadel Tribunale di Varese non è stata idonea a fare decorrere iltermine breve per la proposizione dell’appello.II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassatae la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, che provvederàanche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 4 marzo 2025.Il PresidenteMilena Falaschi3 di 3
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