CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36670/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARI-date-avrItr-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15508/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati di estorsione ed altro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la corte territoriale valutato adeguatamente la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una pronunzia di proscioglimento, apparendo la sentenza priva di motivazione sul punto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato, con procedimento de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis c.p.p., inammissibile trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dell' imputato, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, in relazione a motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti la responsabilità penale quanto ai reati contestati. Poiché ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali. Ne discende la inammissibilità delle censure avanzate in questa sede riguardanti i profili di responsabilità dell'imputato e la insussistenza di cause di proscioglimento nel merito. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il co liere estensore Il