CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Lecce in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 9 aprile 2014, ha ridotto la pena ad anni 1 di reclusione ed euro 103 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a contestare gl'affermazione della responsabilità penale, è costituito da doglianze in punto di fatto e propone alla Corte di Cassazione una diversa lettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte della indicazione da parte dei giudici di merito dei plurimi elementi comprovanti l'impossessamento da parte dell'imputata di gas metano in danno della società distributrice (ed in particolare l'essere stata Pagano legale rappresentante della società "Pane e Fantasia di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." che svolgeva la sua attività nei locali serviti dalla conduttura di metano alla data del commesso reato, 9 aprile 2014, e la conseguente irrilevanza della circostanza per cui l'utenza nell'anno 2016 fosse intestata a soggetto diverso). Rilevato che il secondo motivo, volto a contestare la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è privo della enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, in quanto si risolve in una enunciazione di principi non accompagnata da indicazione dei passaggi argomentativi carenti. Considerato che il terzo motivo, volto a contestare il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, posto che la Corte di Appello ha al riguardo sottolineato l'assenza in atti di elementi da valorizzare in tal senso e il precedente a carico dell'imputata. E' orientamento consolidato quello per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Rilevato che il quarto motivo di ricorso, volto a contestare il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto che l'importo del gas sottratto pari a euro 300 non fosse tale da configurare un danno di speciale tenuità, ossia di minima rilevanza, con un apprezzamento che non è sindacabile in sede di legittimità. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos