Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20243/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14556-2020proposto da: COSENTINOVITTORIA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIAPORTUENSE n. 104 , presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1831/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO,depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.2.2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna a rilasciare una porzione di terreno da essi occupata ed al risarcimento del relativo danno.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda.

Interponevano appello avverso detta decisione le originarie attrici e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 1831/2019, rigettava il gravame, confermando la decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

L’altro intimato, [OSCURATO:PERSONA], non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) Violazioneo falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 324 e 404 c.p.c., 114 disp. att. c.p.c., 12 preleggi, 948, 1158, 2643, 2644, 2650, 2651 e 2909 c.c., 24 e 111 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato, ai fini della prova della proprietà dell’immobile oggetto di causa, la sentenza n. 10/1992, con la quale il Pretore di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], aveva a suo tempo riconosciuto l’acquisto per usucapione del bene in favore delle odierne ricorrenti; 2) violazioneo falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 404 c.p.c., 948 e 2909 c.c., 12 preleggi, nonché violazione del giudicato, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova del possesso ultraventennale, pacifico e indisturbato, del bene controverso in capo alle odierne ricorrenti; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 324 c.p.c., 114 disp. att. c.p.c., 12 preleggi, 948, 1158, 2643, 2644, 2650, 2651 e 2909 c.c., 24 e 111 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo e violazione del giudicato, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di merito non avrebbe ritenuto conseguita la prova della proprietà dell’immobile oggetto di causa in capo alle sorelle Cosentino.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di rigetto della domanda di r ilascio di un terreno e risarcimento del danno.

Primo e secondo motivo: inammissibili o comunque manifestamente infondati, perché vertenti sulla prova della proprietà, che secondo i ricorrenti sarebbe rappresentata dal giudicato esterno derivante alla sentenza che aveva riconosciuto il loro acquisto per usucapione.

Il giudice di merito avrebbe escluso la sussistenza del giudicato esterno, affermando che quel primo giudizio aveva opposto le Cosentino agli intestatari catastali del bene oggetto della domanda di usucapione, terzi rispetto all’odierna controricorrente, senza avvedersi che la sentenza di accertamento dell’usucapione, se regolarmente trascritta, fa stato erga omnes.

In realtà la sentenza di accertamento dell’usucapione fa stato solo se trascritta, circostanza – questa – che non emerge dalla sentenza impugnata, ma soltanto dal ricorso (cfr. pag. 6), in particolare in un passaggio con cui i ricorrenti allegano di aver “tempestivamente versato in atti anche la visura storica dell’immobile alla data del 19/01/11” ma non indicano il momento processuale in cui ciò sarebbe avvenuto, né dimostrano di aver prodotto la nota di trascrizione della sentenza predetta nel corso del giudizio di merito.

Terzo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché vertente sulla prova della proprietà del bene controverso, che –secondo i ricorrenti– deriverebbe dalla sentenza di accertamento dell’usucapione di cui anzidetto.

Sul punto, la Corte di Appello ha ritenuto, all’esito di accertamento in fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità, che “E’, poi, da escludere che le Cosentino abbiano esercitato sul bene un possesso utile ai fini dell’usucapione nei vent’anni precedenti all’instaurazione del giudizio di rivendica (febbraio 2011), dal momento che a tutt’oggi la porzione di terreno di 36 mq facente parte della particella 34, ora particella 1741, risulta recintata a mezzo della costruzione di un muro da parte dei [OSCURATO:PERSONA], quanto meno a far data dal 1993 (anno in cui le Cosentino hanno adito il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo la proposizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di azione di reintegra nel possesso della porzione di terreno di cui trattasi), con impossibilità per le appellanti di accedervi” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata)”.

Alla luce delle deduzioni contenute nell’istanza di decisione e nella memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale, il Collegionon condivide il contenuto della propos ta ex art. 380-bis c.p.c.

Nel corso del giudizio di merito, infatti, era stat a depositata: a) da un lato, la copia della visura storica relativa all’immobile oggetto di causa, dalla quale emergeva la prova dell’intestazione catastale del cespite a favore delle tre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Rosa e Vittoria, per effetto di voltura n. 5021.1/1992, in atti dal 13.2.2003, prot. 15691, eseguita in base a sentenza del 6.3.1992 della Pretura di [OSCURATO:PERSONA]; b) dall’alt ro lato, la copia della certificazione notarile sostitutiva a firma del notaio [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale risultava che il terreno identificatoal N.C.T. al foglio 23, particella 34, oggetto della domanda di cui è causa, era stato “… oggetto di usucapione emessa da Pretura di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 2 4 , trascritta presso la C.RR.II. di Catanzaro in data 24.3.1993, ai nn. 6059/5021”.

Era no dunque statiprodotti in giudizio atti idonei a dimostrare che la sentenza di usucapione invocata dalle odierne ricorrenti a fondamento della loro pretesa era stata regolarmente trascritta nei RR.II. e dunque aveva valore erga omnes; il giudice di merito, dunque, avrebbe dovuto considerarla ai fini della decisione della controversia.

Va quindi accolto il primo motivo del ricorso , mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo di ricorso edichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14556-2020proposto da: COSENTINOVITTORIA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIAPORTUENSE n. 104 , presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1831/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO,depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.2.2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna a rilasciare una porzione di terreno da essi occupata ed al risarcimento del relativo danno. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda. Interponevano appello avverso detta decisione le originarie attrici e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 1831/2019, rigettava il gravame, confermando la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. L’altro intimato, [OSCURATO:PERSONA], non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) Violazioneo falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 324 e 404 c.p.c., 114 disp. att. c.p.c., 12 preleggi, 948, 1158, 2643, 2644, 2650, 2651 e 2909 c.c., 24 e 111 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato, ai fini della prova della proprietà dell’immobile oggetto di causa, la sentenza n. 10/1992, con la quale il Pretore di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], aveva a suo tempo riconosciuto l’acquisto per usucapione del bene in favore delle odierne ricorrenti; 2) violazioneo falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 404 c.p.c., 948 e 2909 c.c., 12 preleggi, nonché violazione del giudicato, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova del possesso ultraventennale, pacifico e indisturbato, del bene controverso in capo alle odierne ricorrenti; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 324 c.p.c., 114 disp. att. c.p.c., 12 preleggi, 948, 1158, 2643, 2644, 2650, 2651 e 2909 c.c., 24 e 111 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo e violazione del giudicato, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di merito non avrebbe ritenuto conseguita la prova della proprietà dell’immobile oggetto di causa in capo alle sorelle Cosentino.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di rigetto della domanda di r ilascio di un terreno e risarcimento del danno. Primo e secondo motivo: inammissibili o comunque manifestamente infondati, perché vertenti sulla prova della proprietà, che secondo i ricorrenti sarebbe rappresentata dal giudicato esterno derivante alla sentenza che aveva riconosciuto il loro acquisto per usucapione. Il giudice di merito avrebbe escluso la sussistenza del giudicato esterno, affermando che quel primo giudizio aveva opposto le Cosentino agli intestatari catastali del bene oggetto della domanda di usucapione, terzi rispetto all’odierna controricorrente, senza avvedersi che la sentenza di accertamento dell’usucapione, se regolarmente trascritta, fa stato erga omnes. In realtà la sentenza di accertamento dell’usucapione fa stato solo se trascritta, circostanza – questa – che non emerge dalla sentenza impugnata, ma soltanto dal ricorso (cfr. pag. 6), in particolare in un passaggio con cui i ricorrenti allegano di aver “tempestivamente versato in atti anche la visura storica dell’immobile alla data del 19/01/11” ma non indicano il momento processuale in cui ciò sarebbe avvenuto, né dimostrano di aver prodotto la nota di trascrizione della sentenza predetta nel corso del giudizio di merito. Terzo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché vertente sulla prova della proprietà del bene controverso, che –secondo i ricorrenti– deriverebbe dalla sentenza di accertamento dell’usucapione di cui anzidetto. Sul punto, la Corte di Appello ha ritenuto, all’esito di accertamento in fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità, che “E’, poi, da escludere che le Cosentino abbiano esercitato sul bene un possesso utile ai fini dell’usucapione nei vent’anni precedenti all’instaurazione del giudizio di rivendica (febbraio 2011), dal momento che a tutt’oggi la porzione di terreno di 36 mq facente parte della particella 34, ora particella 1741, risulta recintata a mezzo della costruzione di un muro da parte dei [OSCURATO:PERSONA], quanto meno a far data dal 1993 (anno in cui le Cosentino hanno adito il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo la proposizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di azione di reintegra nel possesso della porzione di terreno di cui trattasi), con impossibilità per le appellanti di accedervi” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata)”. Alla luce delle deduzioni contenute nell’istanza di decisione e nella memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale, il Collegionon condivide il contenuto della propos ta ex art. 380-bis c.p.c. Nel corso del giudizio di merito, infatti, era stat a depositata: a) da un lato, la copia della visura storica relativa all’immobile oggetto di causa, dalla quale emergeva la prova dell’intestazione catastale del cespite a favore delle tre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Rosa e Vittoria, per effetto di voltura n. 5021.1/1992, in atti dal 13.2.2003, prot. 15691, eseguita in base a sentenza del 6.3.1992 della Pretura di [OSCURATO:PERSONA]; b) dall’alt ro lato, la copia della certificazione notarile sostitutiva a firma del notaio [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale risultava che il terreno identificatoal N.C.T. al foglio 23, particella 34, oggetto della domanda di cui è causa, era stato “… oggetto di usucapione emessa da Pretura di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 2 4 , trascritta presso la C.RR.II. di Catanzaro in data 24.3.1993, ai nn. 6059/5021”. Era no dunque statiprodotti in giudizio atti idonei a dimostrare che la sentenza di usucapione invocata dalle odierne ricorrenti a fondamento della loro pretesa era stata regolarmente trascritta nei RR.II. e dunque aveva valore erga omnes; il giudice di merito, dunque, avrebbe dovuto considerarla ai fini della decisione della controversia. Va quindi accolto il primo motivo del ricorso , mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo di ricorso edichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello
Sentenza Cassazione n. 20243/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris