CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28799/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul rícorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4_ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2024, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ulteriore di anni uno di reclusione ed euro 10.000 di multa in continuazione con precedente giudicato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di impugnazione. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa violazione della legge penale in tema di concorso di persone e alla carenza probatoria, le doglianze si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento sulla base delle conversazioni intercettate, dalle quali è emerso il ruolo attivo dell'imputato nell'attività di traffico, non limitato a una mera intermediazione ma caratterizzato da un interesse diretto nell'operazione, tanto da stanziare materialmente il denaro per l'acquisto e contrattare con il fornitore insieme al figlio. 3.2 n secondo motivo, concernente la pretesa mancanza di motivazione e il travisamento delle intercettazioni telefoniche, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fornito puntuale analisi delle conversazioni captate, evidenziando il coinvolgimento dell'imputato nelle operazioni di recupero del denaro e nella gestione dei rapporti con i fornitori, non come semplice mediatore ma quale soggetto direttamente interessato all'esito delle transazioni illecite. Tale valutazione, supportata da un complesso di elementi indiziari convergenti, risulta immune da vizi logico-giuridici. 3.3. Il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è manifestamente infondato. La censura si fonda su una mera congettura circa la natura "leggera" della sostanza oggetto del traffico. Al contrario, è stato correttamente evidenziato in sentenza che dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che l'oggetto delle transazioni fosse cocaina, come anche dimostrato dal sequestro dello stesso tipo di sostanza, trattata dal prevenuto insieme al figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Va altresì evidenziato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la causa di estinzione del reato per prescrizione non è rilevabile nel giudizio di legittimità quando il ricorso sia inammissibile (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). v 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno 2025 Il Consigliere est