CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, confermativa della pronuncia del Tribunale di Teramo, per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., con recidiva per entrambi così come rispettivamente contestata. Uguali i motivi da entrambi gli imputati sollevati: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova, nonché in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. I ricorsi sono inammissibili perché del tutto aspecifici. Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva (pp. 5 e 6), avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore