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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 38200/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-41 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 10 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 16 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava ACERRA Vincenzo colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Igs. 159/2011 e lo condannava, riconosciuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquiennale e riconosciuta la diminuente del rito, alla pena di anni 2 mesi 2 e giorni 20 di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ACERRA Vincenzo deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-41 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 16 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava ACERRA Vincenzo colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Igs. 159/2011 e lo condannava, riconosciuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquiennale e riconosciuta la diminuente del rito, alla pena di anni 2 mesi 2 e giorni 20 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ACERRA Vincenzo deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38200/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris