CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6842-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V. ORAZIO , N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 1173/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23.02.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di citazione notificato il 31.10.2002Rotondi Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la divisione giudiziale sulla comunione deibeni presenti nel patrimonio del de cuius [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. Costituitosi ritualmente, [OSCURATO:PERSONA] aderiva alla domanda di divisione giudiziale e proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare l’esatto ammontare dell’asse ereditario e la quota necessaria al medesimo spettante, previo accertamento della simulazione di due contratti di compravendita (datati 26.11.1998 e 11.03.1999),dissimulanti donazioni disposte dal padre [OSCURATO:PERSONA] a favore diRotondi Alessandro e Lucia (suoi nipoti per via collaterale , figli della sorella [OSCURATO:PERSONA]). 1.1. Istruita la causa con prove doc umentali, interrogatorio formale, testimonianze e consulenza tecnica, il Tribunale di Tivoli, con sentenza non definitiva n. 388 del 18.03.2011, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti in causa, secondo il progetto di divisione predisposto dal G.I. con separata ordinanza, rimettendo la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione delle operazioni di divisione ex art. 789 cod. proc. civ., riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite e di C.T.U. 2. Avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Tivoli proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’Appello di Roma la quale, con sentenza n. 1173/2016 qui impugnata, accoglieva parzialmente il gravame . Per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte che: -correttamente il Tribunale aveva ritenuto ammissibile l’azione di riduzione proposta in via riconvenzionale dal legittimario [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - Dante, sebbene il testamento non sia stato impugnato. L’azione di riduzione, infatti, è volta ad ottenere innanzitutto la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie nella misura necessaria a ricostituire la quota spettante al legittimario e, in secondo luogo, la riduzione delle donazioni fatte dal de cuius, partendo dall’ultima, previo accertamento della natura simulata delle vendite fatte dal dante causa [OSCURATO:PERSONA] ai due nipoti Alessandro e LuciaRotondi; -se il legittimario propone in concreto una domanda di riduzione sul presupposto che l’atto simulato ritenuto nullo o inefficace comporti una diminuzione della sua quota di legittima, non incorre nei limiti e nelle restrizioni di regola operanti per l’ammissibilità della prova testimoniale e/o presuntiva di cui agli artt. 1417 e 2729 cod. civ. , essendo il legittimario terzo rispetto alle parti del negozio simulato; -gli elementi presi in considerazione dal Tribunale come indici di simulazione dei contratti di compravendita sono stati valutati in modo analitico ed esauriente dal primo giudice, con una corretta analisi logico-giuridica, e convergono, nel loro complesso, ad affermare che gli atti di vendita di cui si discute dissimulino donazioni, giustamente ritenute nulle per mancanza dei requisiti di forma prescritti ad substantiamdalla legge notarile; -non integra un comportamento esplorativo quello della CTU nel momento in cui ha individuato il c/c n. 318833, posto che il convenuto [OSCURATO:PERSONA], nelle istanze istruttorie di primo grado, aveva chiesto che l’ordine di esibizione fosse esteso anche ad altri eventuali conti cointestati esistenti presso l’Agenzia della Banca di Roma; - dalla massa ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] deve essere espunto l’assegno di €15.493,71 emesso da [OSCURATO:PERSONA] a favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], posto che quest’ultimo ha ammesso, in sede di Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - interrogatorio formale, che l’importo conferitogli faceva parte dell’eredità paterna; - ai fini della riunione fittizia, il valore del conferimento degli immobili va calcolato al tempo dell’apertura della successione, exartt.556 e 747 cod. civ.; -è generica, in quanto non documentata, la censura con la quale si sostiene che il CTU non avrebbe tenuto conto degli incrementi di valore degli immobili dovuti agli interventi di miglioria effettuati dagli appellanti. 3. La sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] veniva impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a sei motivi. Proponeva controricorso [OSCURATO:PERSONA], unica erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],stante la rinuncia all’eredità della di lui vedova [OSCURATO:PERSONA]. Si difendevano i ricorrenti depositando c ontroricorso sul ricorso incidentale. In prossimità dell’adunanza la controricorrente ha fatto pervenire memoria. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Preliminarmente, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da lla controricorrent e perché il ricorso sarebbe stringato nella ricostruzione dei fatti, con ciò disattendendo la prescrizione del n. 3 ) dell’art. 366, comma 1, cod. proc. civ.; perché non riproduce documenti e atti processuali rilevanti, con ciò disattendendo la prescrizione del n. 6)dell’art. 366, comma 1, cod. proc. civ. Ad avviso del Collegio, i mezzi di censura risultano formulati nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dal Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - codice di rito, posto chein esso vengono indicati tutti gli elementi utili affinché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del ricorso e delle posizioni assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti del processo. 2. Tanto premesso, c on il primo motivo di ricorso, dal quale emergonodue diverse doglianze, lamentano i ricorrenti violazione di legge, in particolare degli artt. 62 e 210 cod. proc. civ., e dell’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. Con una prima doglianza deducono i ricorrentila nullità della C.T.U. svolta in primo grado, da cui consegue lanullità degli atti successivi. I l consulente tecnico , infatti, avrebbe effettuato molteplici e ripetuti accessi presso ogni e qualsiasi istituto bancario (con riferimento, in particolare, al c/c n. 318833 cointestato al de cuius e alla moglie FernandaRossi) in violazione ai requisiti di specificità richiesti d a ll’art.210 cod. proc. civ.e dall’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., e senza che il giudice istruttore avesse ammesso la richiesta in primo grado. Con una seconda doglianza rilevano i ricorrenti l’erroneità delle valutazioni sugli immobili ricadenti in successione, come risultantidalla C.T.U.: il consulente del giudice avrebbe, infatti, valutato detti immobili al momento attuale, cioè all’esito del ripristino, completamento e manutenzione effettuati ad onere di Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], anziché stimarli all’epoca dei dedotti trasferimenti allorquando i beni compravenduti erano nello stato di semi-ruderi, omettendo altresì di devalutarli; oltre al fatto di non aver tenuto conto delle spese documentate sostenute dai nipoti acquirenti. Con ciò pervenendo ad un cal colo errato del valore delle quote di riserva e della quota disponibile. Poiché tutte le doglianze sono state riportate in primo Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - grado, ma su di essa la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi, si chiede la riforma/revoca della sentenza gravata. 2.1. Il motivo èinfondato. 2.2. Con riferimento alla prima doglianza, come emerge dagli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto(ex plurimis, di recente: Cass. n. 36728del 15.12.2022), il C.T.U. ha eseguito le disposizioni del G iudice istruttore su istanza del convenuto in primo grado, il quale – nella comparsa di costituzione e risposta, a p. 10 – aveva fatto espressa riserva di indicare ulteriori conti correnti (tra cui , appunto, il c/c n. 318833 cointestato al de cuius e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] successivamente rinvenuto), e non solo la produzione dell’estratto del c/c bancario n. 43739: ciò in coerenza con il raggiungimento dello scopo della domanda (ricostruire con esattezza l’asse ereditario) avvalendosi dei necessari ausili.Sul punto, è opportuno precisare che l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante; esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31251 del 03.11.2021).Ritiene, pertanto, il Collegio che , nel ca so di specie, esclu sa la natura esplorativa della consulenza - dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - richieste istruttorie sul piano processuale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22498 del 09/08/2021) – non si ravvisano ragioni di incongruenza logico-giuridica tali da censurarela scelta del giudice di merito in ordine all’autorizzazione dell’ordine di esibizione. 2.2.1. Il ricorrente chiede, poi, lo stralcio delle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, per lo meno nellaparte riferentesi a detti accessi e nelle risultanze degli stessi: su quest’ultimo punto il motivo è inammissibile, in quanto non attinge alla ratio decidendi : la Corte d’Appello ha espressamente chiarito che il Tribunale non ha preso in considerazione l’intero saldo reale del c/c n. 318833 al momento del decesso di [OSCURATO:PERSONA], ma solo la quota parte di esso relativa al de cuius, pari al 50% del totale (p. 10 della sentenza impugnata , penultimo capoverso). 2.3. Anche la seconda doglianzaè infondata. La Corte d’Appello - applicando una corretta interpretazione della lettera degli artt. 556 e 747 cod. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6709 del 19/03/2010-Rv. 612200 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10564 del 19/05/2005 - Rv. 582480 - 01 ) – ha confermato il giudizio di prime cure (v. sentenza non definitiva Trib. Tivoli n. 388/2011, p. 13), approvando la stima peritale relativa al valore risultante al tempo dell’apertura della successione, ritenendo non specificata dagli appellanti, né da essi provata pur avendo l’onere di farloex art. 342 cod. proc. civ. , l’entità dei lavori da loroasseritamente effettuati su det ti immobili , né i costi sostenuti, né l’incidenza della loro diversa valutazione ai fini della riunione fittizia (p. 11 sentenzaimpugnata). 3. Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione degli artt. 553 e ss., 1417 ss., 2729, 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. Deducono i ricorrenti che il contenuto della domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 8 - in primo grado fosse riconducibile a quello della domanda di simulazione assoluta delle vendite immobiliari, la cui funzione è di carattere restitutorio, in quanto mira – attraverso l’invalidazione dell’atto di disposizione patrimoniale - a far rientrare i beni nell’asse ereditario, come in effetti accaduto nel caso di specie. Avrebbero, pertanto, errato i giudici del merito nel ritenere che la domanda di simulazione fosse stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] in funzione dell’azione di riduzione di cui all’art. 564 cod. civ., così come sono errate le conclusioni cui essa è giunta, con conseguente violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Essendo, infatti, la domanda riconvenzionale posta al di fuori dell’azione di riduzione, l’appellato non può essere qualificato come terzo: egli è subentrato nella posizione giuridica del de cuiusin qualità di coerede, e resta dunque assoggettato alle limitazioni probatorie imposte dagli artt. 1471 e 2729 cod. civ. Pertanto, le deposizioni testimoniali non potevano essere ritenute utili, néposte a fondamento della decisione. 4. Con il terzo motivoil ricorso deduce violazione di norme di legge, in particolare degli artt. 1199, 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3)cod. proc. civ. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’Appello ha anch’essa ritenuto fondate le domande di simulazione proposte da controparte, dichiarando nulli i relativi atti per mancanza del requisito formale. Nella prospettazione dei ricorrenti, invece, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto riconoscere alla dichiarazione di quietanza rilasciata dal de cuiuspiena validità ed efficacia, e ritenere perciò adempiuto l’onere probatorio spettante agli allora appellanti ex art. 2697 cod. civ., non essendo consentito al creditore quietanzante – oggi sostituit o dal coerede [OSCURATO:PERSONA] - fornire prova contraria per testi, se non nei limiti precisati da questa Corte (Cass. Sez. U., 22.09.2014, n. 19888, Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 9 - secondo la quale la dimostrazione del non avvenuto pagamento può essere data in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall’art. 2732 cod. civ., qualora la quietanza sia stata rilasciata nella convinzione fondata su errore di fatto che la dichiarazione corrispondesse al vero,ovvero a seguito di violenza). 4.1. Il secondo e terzo motivo possono es sere trattati congiuntamenteper evidenti ragioni di connessione, avendo ad oggetto rispettivamente la qualifica di coerede di [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente suo assoggettamento ai limiti di prova ai fini della declaratoria di simulazione. Entrambisono infondati. 4.2. Quanto all’asserita qualifica di (co)erede attribuibile al legittimario, è stato chiarito da questa Corte che, nel caso in cui il successore agisca in simulazione onde conseguire la collazione delle donazioni anche dissimulate- per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi - egli subentra nella posizione del de cuius, essendo invece terzo se agisce in riduzione per pretesa lesione di legittima (cfr.Cass. Sez. 2, n. 41132 del 09.12.2021; Cass. Sez. 2, n. 22907 del 10.11.2015; Cass. Sez. 2, n. 30079 del 19/11/2019-Rv. 656200 – 01; Cass. n. 7134/2001). Esclusa, nella fattispecie in esame, l’ipotesi della collazione (non richiesta espressamente dall’allora convenuto, odierno controricorrente,né mai esaminata in sede di merito), nella fattispecie trova applicazione il principio per cui l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all'azione di simulazione, proponga - sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 10 - -una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass. Sez. 2,n. 19912del 22.09.2014; Cass. 28-10 - 2004 n. 20868). 4.2.1. Una volta riconosciuto al legittimario la qualità di terzo rispetto al suo diritto personale di ripristino della quotadi riserva, e in relazione alla circostanza indiziaria correlata all'attestazione nel rogito dell'avvenuto pagamento del prezzo, è sufficiente reiterare l'insegnamento di questa Corte,che non vi è ragione di disattendere, a tenor del quale, «al legittimario pretermesso dall'eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal de cuius in quanto dissimulante una donazione, poiché agisce in qualità di terzo, non può opporsi con valore vincolante la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione»(Cass. Sez. n. 3805 del 07.02.2022; Cass. Sez. 2, n. 22907 del 10.11.2015; Cass. Sez. 2, n. 22454 del 22/10/2014- Rv. 632953 – 01; Cass. Sez. 2, n. 15346 del 25/06/2010, Rv. 613743; Cass. Sez. 2, n. 22454 del 22/10/2014, Rv. 632953). Come correttamente rilevato nella pronuncia impugnata (p. 8, 4° e 5° capoverso), ben avrebbero potuto e dovuto i ricorrenti fornire dimostrazione puntuale del pagamento – senza per questo dar luogo ad inversione dell’onere della prova (cfr. Cass. n. 17628/07, che addossa al compratore convenuto in simulazione l’onere di provare il pagamento effettivo del prezzo)– mercé l'allegazione degli estratti dei rispettivi conti correnti bancari con annotazione dell'addebito e Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 11 - dell'accredito dell'importo corrispondente al quantum del prezzo asseritamente corrisposto. 5. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in particolare dell’art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Nella prospettazione dei ricorrenti, una volta ritenuto provato il pagamento del prezzo delle due compravendite, ove tale prezzo debba essere valutato oltremodo basso (ove non si voglia considerare il fatto che gli immobili di cui si discute furono venduti ai nipoti in stato di semi-rudere), i detti atti dispositivi dovranno, dunque, qualificarsi come negotium mixtum cum donatione, e non già come vere e proprie donazioni. Di conseguenza, gli atti di cui è causa dovranno essere considerati validi ed efficaci in quanto per essi è sufficiente il requisito della forma prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato - la comp ravendita immobiliare e non la donazione - in applicazione sia del combinato disposto degli artt. 809 e 782 cod. civ., sia della ratiodella seconda norma richiamata, volta a tutelare il donante e, pertanto, non applicabile a negozi misti che perseguono l’intento di liberalità mediante schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse. 5.1. Avendo il Collegio dichiarato infondat o il terzo mezzo di gravame, il quarto motivo resta assorbito. 6. Con il quinto motivo deduce il ricorso omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che, a seguito della valutazione delle prove offerte senza le limitazioni prescritte dagli artt. 1417 e 2729 cod. civ., il giudice di seconde cure avrebbe fatto proprie per relationem nella sentenza Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 12 - d’appello le risultanze delle prove presuntive dedotte dal giudice di prime cure che, invece, nella dettagliata prospettazione dei ricorrenti, palesemente difettano dei requisiti indispensabili della gravità, precisione e concordanza. 6.1. Il motivo è inammissibile, poiché sollecita una diversa valutazione delle prove non consentita in questa sede . In disparte il riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo collocato nel n. 4) dell’art. 360, comma 1, anziché n. 5); ciò a parte, va osservato che i ricorrenti non spiegano qualesia il fatto decisivo omesso in pronuncia (aspetti di inammissibilità, peraltro , reiterati nel sesto motivo di ricorso), secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (v. anche, di recente: Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 -Rv. 651028 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 - Rv. 648686 - 01) . Nel caso di specie, il ricorso indulge nella confutazione analitica degli indici di simulazi one esaminati dal giudice di prime cure e avallati dal giudice d’appello(pp. 16-23): tuttavia, in tema di prova presuntiva, questa Corte ha avuto occasione di precisare che il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti (v. pp. sentenza impugnata , pp. 8 ultimo capoverso - 9 ) , e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati( p. 8, 1° capoverso, p. 9 , 2°e 3° capoverso), onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile attraverso un’analisi atomistica degli stessi. La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 13 - il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, non precise e non concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non anche – come nel mezzo di impugnazione qui in esame -quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, n. 8829 del 29.03.2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017). 7. Con il sesto motivo deduce il ricorso omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione di legge, in particolare dell’art. 112 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.Nella prospettazione dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tutelare i diritti ritenuti lesi dal testamento olografo impugnandolo; al contrario, entrambi i giudici del merito hanno ritenute valide le dichiarazioni testamentarie rese dal de cuius. Deve, pertanto, considerarsi del tutto infondata ed illogica la motivazione del giudice d’appello che non considera valide e vincolanti tutte le dichiarazioni testamentarie, anche quelle rese in premessa dal de cuius, ove questi dichiara di aver trasferito ai nipoti Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], in parte in vendita in parte in donazione, le porzioni di casa in Vicovaro, [OSCURATO:PERSONA], n. 4, come dai relativi atti notarili, dalle quali si evince l’esclusione della simulazione per i contratti di compravendita. Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 14 - 7.1. Il motivo è privo di pregio. Come correttamente argomentato dal giudice di seconde cure, l’azione di riduzione è un’azione personale che presuppone la validità del testamento, mettendo in discussione unicamente il diritto personale del legittimario all’integrità della quota di riserva, avendo ilde cuius ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni degli aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Ciò emerge con chiarezza dall’art. 554 cod. civ., ove non si mette in discussione la validità dell’atto di disposizione testamentaria, se non nella parte eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39368 del 10/12/2021-Rv. 663171 - 01). II.R ICORSO I NCIDENTALE 8. Con il primo motivo, laricorrente incidental e deduc e violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento alla parte di sentenza in cui la Corte d’Appello accoglie il sesto motivo di appello di controparte, ove si chiede di computare nella massa ereditaria l’assegno di €15.493,17 emesso da [OSCURATO:PERSONA] a favore del figlio DomenicoDante. Nella prospettazione della ricorrent e incidentale, detto assegno è stato emesso su un conto corrente diverso da quello cointestato con il de cuius [OSCURATO:PERSONA] ; conto corrente intestato unicamente a [OSCURATO:PERSONA], unica firmataria dell’assegno emesso in data successiva al decesso del marito; assegno, quindi, che nulla ha a che fare con il patrimonio ereditario del de cuius. Avrebbe, dunque, errato la Corte d’Appello nel qualificare come fatto la dichiarazione resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], di aver ricevuto la Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 15 - somma di cui si discute a titolo di imputazione al patrimonio del defunto padre: si tratta, invero, di mera valutazione, rispetto alla quale la natura giuridica del pagamento non può assurgere ad elemento probatorio di valutazione da parte del giudice di merito come fatto ammesso. 8.1. Il motivo è fondato . Occorre premettere ch e al giudice di legittimità è conferito il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( ex plurimis : Cass. n. 9097/2017). Tanto premesso, deve disattendersi la correttezza giuridica della ricostruzione cui è pervenuta la Corte territoriale nel valutare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale, posto che detta ricostruzione si pone in netto contrasto con il dato normativo. Come emerge chiaramente dal la lettera dell’art. 556 cod. civ., per la determinazione dell'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre , anche ai fini dell’esperimento dell’azione di riduzioneex art. 554 cod. civ. , si deve fare riferimento aibeni apparten enti al defunto al tempo della morte, costituenti ilrelictum, nonché al le donazioni poste in essere in vita dal de cuius. A prescindere dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dunque, le somme da quest’ultimo ricevute sono state tratte da persona e su provvista estranee alla massa cui fa riferimento l’art. 556 menzionato. Pertanto, deve ritenersi logicamente incongrua la conclusione cui è giunto il giudice di seconde cure in merito all’imputazione di detto assegno alla massa ereditaria di [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 16 - 8.2. Sul punto, la pronuncia merita dunque di essere cassata, e il giudizio rimesso alla medesima Corte d’Appello di Roma affinché sia rivisto il valore del compendio ereditario e il conseguente valore della quota di legittimalesa alla luce d i quanto sopra aff ermato. 9. Con il secondo motivo, la ricorrent e incidental e deduc e violazione degli artt. 112, 115, 116, 187, 785, 789 cod. proc. civ., laddovela pronuncia di seconde cure individua nella parte dispositiva il valore del compendio ereditario fittiziamente ricostruito e il valore della quota spettante a [OSCURATO:PERSONA]. Nella prospettazione della ricorrente incidental e la Corte d’Appello non avrebb e dovuto pronunciarsi su tale punto, preclusole dal fatto che la sentenza di prime cure gravata decideva sull’impugnazione di pronuncia resa in via non definitiva. Le quote da ripartire, infatti, sono state decise con ordinanza, depositata lo stesso giorno della sent enza del giudice di primo grado: in detta ordinanzail G.I. ha predisposto un progetto di divisione sulla scorta delle risultanze della CTU (e relative integrazioni prodotte in primo grado di giudizio) che, nell’ipotesi di contestazione di una parte, sfocerà in altra sentenza, giusto il disposto dell’art. 789 cod. proc. civ. Il progetto di divisione, predisposto con separata ordinanza, non è ancora stato dichiarato esecutivo, nell’attesa che si formi il giudicato sulla sentenza (non definitiva) del Tribunale di Tivoli a suo tempo impugnata. Pertanto, la Corte d’Appello si è pronunciata sul quantum della determinazione delle quote spettanti ai condividenti ultra petitum. Con una seconda doglianzala ricorrente incidentale aggiunge che il valore attribuito al compendio ereditario e alla quota riservata a [OSCURATO:PERSONA] è errato, in quanto frutto di valutazionesbagliata dei documenti agli atti, poiché non tiene conto anche del valore dei beni oggetto delle vendite simulate. Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 17 - 9.1. Il motivo è in parte i n fondato , in parte inammissibile. E’ infondato laddove ritiene che la determinazione delle quote spettanti ai condividenti sia stata fatta ultra petitum: la sentenza non definitiva di primo grado ha proceduto a identificare e quantificare sia l’asse patrimoniale sia la quota di legittima, rimettendo alla sentenza definitiva la sola decisione sulle spese di lite e di C.T.U.;la statuizione del secondo giudice relativa al valore del compendio ereditario fittiziamente ricostruito e al valore della quota spettante a [OSCURATO:PERSONA] deriva dall’accoglimento di apposito motivo di appello avverso la sentenza non definitiva di prime cure (v. p. 5 della sentenzad’appello, che riproduce il sesto motivo di appello elevato da Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] merito alla mancata contabilizzazione dell’assegno emesso in favore diDomenico Dante) . Statuizione, peraltro , censurat a in sede di legittimità dalla stessa controricorrente con il primo motivo del ricorso incidentale. 9.2. Quanto alla diversa doglianza relativa all’errata valutazione dei documenti agli atti, essa propone in questa sede una questione di merito non prospettabile al giudice di legittimità. Del resto, come argomentato supraal punto 1.3., la Corte d’Appello - avallando quanto disposto dalla C.T.U. nella relazione peritale (v. p. 14 sentenza non definitiva del Tribunale Tivoli , n. 388/2011) alla luce di una corretta interpretazione degli artt. 556 e 747 cod. civ. – aveva confermato l’attribuzioneai conferimenti immobiliari del valore risultante al tempo dell’apertura della successione. 10. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale eil secondo motivo del ricorso incidentale,e in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. Ric. 2017 n. 06842 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 18 - La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa