CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina con ,decisione del 1 ottobre 4-. 2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunal&di BOrcellona Pozzo di Gozzo del 26 novembre 2020 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 3.000,00 di multa ciascuno, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup. Reato commesso il 30 ottobre 2019. 2. Ricorrono in cassazione i due imputati deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 73, quinto comma, T.U. stup.) e contraddittorietà della motivazione sull'uso personale della sostanza. La quantità della droga rinvenuta deve essere considerata un mero indizio ma non una prova decisiva per l'affermazione di responsabilità. Tutti e cinque gli involucri sono stati rinvenuti all'interno di una busta riposta su un mobile della cucina, indicata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla P.G. al momento della perquisizione domiciliare. La casa è composta da sette vani, oltre i servizi; nella vettura non venivano ritrovate altre sostanze o elementi validi. Non sono state rinvenute dosi singole confezionate e neanche soldi in contanti; la sostanza era solo cannabis (marijuana e hashish). Conseguentemente il quadro complessivo risulta incompatibile con la destinazione della sostanza allo spaccio. La stessa sentenza di primo grado evidenzia una detenzione della sostanza per conto di terzi, e non una attività dì cessione diretta da parte dei due imputati. [OSCURATO:PERSONA] percepisce un reddito di 1500,00 euro al mese, e recentemente il padre gli aveva elargito la somma di euro 2.000,00. Queste somme elargite dal padre per il trasloco nella nuova dimora sono state, invece, usate dal ricorrente per l'acquisto di una scorta di stupefacente, come emerge dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato ha dichiarato di essere un abituale consumatore e di aver acquistato una scorta di sostanze per evitare il rischio di singoli acquisti. Anche il bilancino di precisione con tracce di sostanza stupefacente non comprova la destinazione delle sostanze alla cessione; manca, infatti, il contestuale rinvenimento di materiali per il confezionamento delle dosi. La motivazione risulta contraddittoria in quanto a fronte di una capacità economica per l'acquisto di una scorta la sentenza non analizza neanche la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (travisamento) che avrebbe ribaltato il giudizio di colpevolezza, di destinazione della sostanza alla cessione. 2. 2. Violazione di legge (art. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup.); vizio della motivazione per l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale ha riconosciuto il concorso di [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo stupefacente era visibile e non poteva sfuggire ad alcuno di coloro che abitavano la casa. Tuttavia, la sola consapevolezza della detenzione in casa dello stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA] non risulta sufficiente per il concorso nel reato. La sentenza avrebbe dovuto indicare anche le prove sull'adesione della donna nella presunta attività illecita. Invece, rileva la responsabilità con presunzioni limitandosi ad affermare che le due posizioni sono sovrapponibili, in quanto lo stupefacente era custodito in casa da entrambi e i proventi dell'attività illecita erano destinati alle esigenze del nucleo familiare. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto. Reiterativo dei motivi di appello senza specifiche critiche di legittimità richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto. Il travisamento delle prove non risulta denunciato con l'appello. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta, invece, fondato e la sentenza deve annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. 3. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Relativamente all'insussistenza di prove della destinazione dello stupefacente allo spaccio, e alla destinazione di tutto lo stupefacente sequestrato all'uso personale, si deve osservare che la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi espressi in materia da questa Corte Suprema di Cassazione. In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991).La Corte di appello motiva, per escludere l'uso personale, di tutto lo stupefacente, rilevando che il quantitativo in questione eccede ampiamente il ragionevole bisogno di un consumatore in un arco temporale relativamente breve e il frazionamento della sostanza, in cinque involucri, unito alla presenza in casa di un bilancino di precisione (peraltro con tracce di sostanza drogante sul piatto) comporta una valutazione della destinazione della droga detenuta alla cessione (grammi 172,7 di hashish e grammi 81,5 di marijuana). L'affermazione, dell'uso personale del ricorrente nel ricorso per cassazione, è generica e, peraltro, scollegata da qualsiasi atto processuale, costituisce una ricostruzione alternativa del fatto non fondata su dati processuali verificabili; la Corte di Cassazione, inoltre, da sempre ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). 3. 2. Si deve solo rilevare, per completezza, che nel ricorso si prospetta un travisamento delle prove per omessa valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il travisamento non è stato denunciato in appello e risulta, pertanto, precluso in sede di legittimità: "Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per Cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato" (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 - dep. 24/11/2014, Biondetti, Rv. 26143801). 4. Per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il ricorso risulta fondato in quanto per il concorso alla detenzione illecita ex art. 110 cod. pen. la sola conoscenza della droga, detenuta in casa, non è sufficiente per l'affermazione della responsabilità. La sentenza ha rilevato come lo stupefacente era custodito in casa, su un mobile della cucina, visibile anche alla ricorrente. La sentenza rileva, poi, come le posizioni dei due sono sovrapponibili, nell'assenza di elementi contrari. Si tratta di una motivazione assertiva, anche in relazione alle dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che riferiva di un acquisto, della sostanza stupefacente, con soldi che il padre gli aveva dato per un trasloco. In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la droga era stata rinvenuta, precisando che l'ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell'abitazione si svolgeva una attività collettiva di detenzione e spaccio). (Sez. 6 - , Sentenza n. 52116 del 15/11/2019 Cc. (dep. 30/12/2019 ) Rv. 278064 - 01). La sentenza deve, pertanto annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina, per nuovo giudizio sul punto. Alla dichiarazione di inammissibilità, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]