CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE d'APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 1322/2025 con cui la Corte d'appello di Ancona in parziale riforma della sentenza di condanna n. 497/2024 del Tribunale di Pesaro, appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena inflitta in mesi quattro di arresto e 700 euro di ammenda, con conferma nel resto; che il ricorso — con quale si deducono: violazione di legge in riferimento all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 (1); mancanza o contraddittorietà della motivazione in riferimento al diniego delle circostanze generiche (2) e alla causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto (3) — è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo dei profili di censura devoluti in appello (v. motivi sub 1, 3 e 4: pag. 3 sent. imp.) già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o 1contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato; che, quanto al primo motivo, la Corte ha rettamente escluso la rilevanza della giustificazione addotta dall'imputato non nell'immediatezza del fatto ma a posteriori (pagg. 3-4 sent. imp.) conformandosi al principio di diritto enunciato da Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187-01, secondo cui il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (conf. Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007-01; Sez. 1, n. 4696 del 14/01/1999, Zagaria, non mass. sul punto); che, quando al secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con l'indicazione dei tratti negativi di personalità dell'imputato, come evidenziati per rigettare la richiesta dell'attenuante della lieve entità, con motivazione conforme a diritto in quanto si è già chiarito che è "sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; conf. Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, in motiv. § 1.3); che, infine, quanto al terzo motivo, la Corte ha fatto buon governo del principio secondo il quale il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto poiché se il fatto è stato ritenuto, anche implicitamente, non di lieve entità - eo magis: a minori ad maius - non può essere al contempo sussunto in una fattispecie di particolare tenuità che presuppone un disvalore ancora minore (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112-01: fattispecie relativa a una mazza da baseball in legno lunga 70 cm.; conf., su analoga fattispecie, Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242-02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925-01: fattispecie relativa ad un'ascia ed alcuni bastoni in legno e ferro); che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va complessivamente dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del 2ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M