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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 agosto 1956

Cassazione n. 40055/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 settembre 2020 il Tribunale di Cosenza - quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (indagata, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e figli, per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. nonché 633 e 639-bis cod. pen.) nei confronti del provvedimento del 23 luglio 2020, in forza del quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in sede di convalida dal medesimo Giudice il 28 agosto 2019 - ha disposto il dissequestro dell'area destinata alla posa delle sdraio e degli ombrelloni sita nella struttura balneare [OSCURATO:PERSONA] in Schiavonea di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo, riepilogato l'iter legislativo relativo alla proroga delle concessioni demaniali e infine richiamate le decisioni del Consiglio di Stato che — preso atto della normativa interna di proroga di validità delle concessioni sorte dopo la legge 88 del 2001 — ne ha ribadito il contrasto col diritto eurounitario e ritenuto la disapplicazione, il ricorrente ha sostenuto che le proroghe rilasciate in favore della società Nettuno FC ed esibite alla p.g. solamente il 23 agosto 2019, dopo che dai primi accertamenti alcunché era emerso nonostante che l'avvenuta scadenza delle concessioni risalisse ancora al 2013, non potevano che ritenersi prive di validità, a prescindere dalla genuinità delle medesime (pendendo al riguardo procedimento per falso nei confronti di pubblici ufficiali).

In ogni caso il ricorrente ha osservato che il 23 ottobre 2013 era stata tempestivamente presentata istanza di proroga delle concessioni, senza alcun provvedimento successivo da parte dell'Amministrazione (tant'è che nel 2018 era stato promosso un procedimento penale per occupazione abusiva di suolo demaniale).

Al riguardo, ha sottolineato l'anomalia di atti di concessione in proroga, operati dal Comune di Corigliano-Rossano, oggetto di sequestro probatorio, mentre l'iter amministrativo si era svolto in spregio alle norme sul procedimento amministrativo, dal momento che già nel 2014 era maturato il silenzio inadempimento dell'Amministrazione.

Tant'è che lo stesso Giudice del riesame, in diversa composizione, aveva sottolineato l'inerzia del concessionario nei riguardi del silenzio-inadempimento, mentre il provvedimento impugnato aveva escluso la decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.

Né potevano essere valutate, ai fini della sussistenza del fumus della mancata decadenza delle concessioni, le norme del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), che trovavano applicazione in merito solamente a concessioni esistenti e valide.

2.2. Col secondo motivo, quanto all'invocato vizio motivazionale, il provvedimento impugnato nulla aveva precisato in ordine al provvedimento amministrativo e all'insussistenza di decadenza dalla concessione per fatto e colpa del concessionario.

Se la mancata proroga era senz'altro ascrivibile al silenzio dell'Amministrazione, non poteva esservi reviviscenza di un provvedimento non concesso nei tempi previsti, in tesi non decaduto in forza di legge emanata per contrastare l'emergenza sanitaria.Né vi era spiegazione circa il preteso legittimo affidamento, in realtà legato all'avvenuto esborso di denaro per i canoni e non certamente alla situazione normativa nazionale e sovranazionale, ormai risalente nel tempo.

2.3. Col terzo motivo sono state richiamate le esigenze cautelari connesse ad una protratta libera disponibilità del tratto di suolo demaniale, vista la realizzazione di opere abusive non correlate all'uso esclusivo della posa di ombrelloni e sdraio, e tenuto altresì conto delle contestazioni di falso nei riguardi di pubblici ufficiali, in relazione all'esibita documentazione concernente la concessione.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

4. L'indagata ha dimesso memoria insistendo per il rigetto del ricorso, in adesione alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

5.1. In fatto, in esito all'istanza del 22 luglio 2020, con la quale era stata richiesta la revoca del sequestro preventivo già disposto (o comunque la concessione della facoltà d'uso delle aree identificate dalle concessioni demaniali a suo tempo rilasciate, tra l'altro rappresentando la pendenza di ricorso per cassazione circa l'avvenuta conferma della convalida dell'operato sequestro dell'area destinata alla posa di sdraio e ombrelloni), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva disatteso l'istanza in ragione degli interventi normativi e dell'interpretazione fornita nel tempo da questa Corte di legittimità, sì che non vi era alcun titolo valido di detenzione del bene demaniale; mentre il Comune, al contempo, non poteva rilasciare valido titolo di proroga, e quindi non poteva sussistere diritto alla restituzione dell'area in favore della richiedente già concessionaria.

In senso invece contrario, il Tribunale della libertà di Cosenza ha inteso osservare che sussisteva il fumus dell'insussistenza di decadenza dalla concessione per titolo o colpa del concessionario, tenuto conto che si trattava di concessione nuova, ovvero sorta dopo la legge 88 del 2001, e che in tal senso doveva interpretarsi anche il decreto legge 34 del 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto al pagamento del canone previsto nell'atto di concessione.

I titoli concessori, ovvero le licenze di subingresso, erano formalmente relativi alla posa di ombrelloni e sdraio in aree del demanio per il periodo dal

1. gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

5.2. Ciò posto in estrema sintesi, da un canto non può non essere ricordata la più volte ribadita non conformità al diritto euro-unitario delle proroghe automatiche, e generalizzate in via normativa interna, alle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo.

Una volta scaduta infatti la concessione demaniale, il già concessionario non vanta alcun diritto al rinnovo e neppure alcuna posizione di preferenza nella necessaria procedura, che deve essere instaurata dall'Amministrazione per il rilascio della nuova concessione, non potendo ammettersi l'esistenza di concessioni implicite, ovvero un diritto al rinnovo delle stesse e tanto meno una loro proroga automatica ope legis (ad es.

Consiglio di Stato, Sez.

V, Sentenza n. 6688 del 26.11.2018).

5.2.1. In ragione di ciò, in questa sede cautelare non appare comunque invocabile - a prescindere dalla situazione sostanziale e contrariamente ai rilievi del provvedimento impugnato, anche in relazione ai precedenti evocati - normativa che dispone proroga quindicennale delle concessioni vigenti, come previsto dalla legge di bilancio 2019, già cit. anche dalla requisitoria del Procuratore generale (Art. 1, comma 682 legge 145 del 2018: "Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici..."; comma 683: "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici").

5.2.2. Del pari, quanto alle norme del cd. decreto rilancio parimenti evocate dal provvedimento impugnato e dallo stesso Procuratore generale, esse ("Le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.

Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario") appaiono al più riguardare i rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e i soggetti concessionari al fine di sospendere eventuali procedimenti di devoluzione di beni, nonché di rilascio o assegnazione delle aree oggetto di concessione, laddove comunque in specie, da un lato, procedimenti siffatti non risultano essere stati adottati dall'Amministrazione comunale (la cui palese e protratta pluriennale inerzia nella definizione formale dei rapporti con la società dell'indagata rappresenta l'unico elemento certo della vicenda) e, dall'altro, è stata invero ipotizzata l'occupazione abusiva e arbitraria di spazi demaniali, a riguardo della quale già l'istante aveva proposto ricorso in sede di legittimità nei confronti del provvedimento del Tribunale del riesame, che il fumus di detta arbitrarietà aveva in precedenza ravvisato, sia pure con valutazione di natura istituzionalmente interinale.

Infatti l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo (Sez. 3, n. 4763 del 24/11/2017, dep. 2018, Pipitone, Rv. 272031).

Né infine, quanto alla rivendicata buona fede tenuto conto dell'incertezza normativa e comunque dell'avvenuto pagamento dei canoni concessori ma anche dei molteplici passaggi procedimentali tutt'altro che chiari, sì da provocare l'apertura di ulteriori procedimenti penali, sussistono elementi tali da escludere ictu ()culi la sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015).

5.2.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, si impone un annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza, affinché, con libertà di giudizio e completezza di valutazione sia processuale che anche eventualmente in ordine a forme e modalità dell'ipotetico vincolo reale, proceda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2020 il Tribunale di Cosenza - quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (indagata, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e figli, per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. nonché 633 e 639-bis cod. pen.) nei confronti del provvedimento del 23 luglio 2020, in forza del quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in sede di convalida dal medesimo Giudice il 28 agosto 2019 - ha disposto il dissequestro dell'area destinata alla posa delle sdraio e degli ombrelloni sita nella struttura balneare [OSCURATO:PERSONA] in Schiavonea di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, riepilogato l'iter legislativo relativo alla proroga delle concessioni demaniali e infine richiamate le decisioni del Consiglio di Stato che — preso atto della normativa interna di proroga di validità delle concessioni sorte dopo la legge 88 del 2001 — ne ha ribadito il contrasto col diritto eurounitario e ritenuto la disapplicazione, il ricorrente ha sostenuto che le proroghe rilasciate in favore della società Nettuno FC ed esibite alla p.g. solamente il 23 agosto 2019, dopo che dai primi accertamenti alcunché era emerso nonostante che l'avvenuta scadenza delle concessioni risalisse ancora al 2013, non potevano che ritenersi prive di validità, a prescindere dalla genuinità delle medesime (pendendo al riguardo procedimento per falso nei confronti di pubblici ufficiali). In ogni caso il ricorrente ha osservato che il 23 ottobre 2013 era stata tempestivamente presentata istanza di proroga delle concessioni, senza alcun provvedimento successivo da parte dell'Amministrazione (tant'è che nel 2018 era stato promosso un procedimento penale per occupazione abusiva di suolo demaniale). Al riguardo, ha sottolineato l'anomalia di atti di concessione in proroga, operati dal Comune di Corigliano-Rossano, oggetto di sequestro probatorio, mentre l'iter amministrativo si era svolto in spregio alle norme sul procedimento amministrativo, dal momento che già nel 2014 era maturato il silenzio inadempimento dell'Amministrazione. Tant'è che lo stesso Giudice del riesame, in diversa composizione, aveva sottolineato l'inerzia del concessionario nei riguardi del silenzio-inadempimento, mentre il provvedimento impugnato aveva escluso la decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario. Né potevano essere valutate, ai fini della sussistenza del fumus della mancata decadenza delle concessioni, le norme del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), che trovavano applicazione in merito solamente a concessioni esistenti e valide. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'invocato vizio motivazionale, il provvedimento impugnato nulla aveva precisato in ordine al provvedimento amministrativo e all'insussistenza di decadenza dalla concessione per fatto e colpa del concessionario. Se la mancata proroga era senz'altro ascrivibile al silenzio dell'Amministrazione, non poteva esservi reviviscenza di un provvedimento non concesso nei tempi previsti, in tesi non decaduto in forza di legge emanata per contrastare l'emergenza sanitaria.Né vi era spiegazione circa il preteso legittimo affidamento, in realtà legato all'avvenuto esborso di denaro per i canoni e non certamente alla situazione normativa nazionale e sovranazionale, ormai risalente nel tempo. 2.3. Col terzo motivo sono state richiamate le esigenze cautelari connesse ad una protratta libera disponibilità del tratto di suolo demaniale, vista la realizzazione di opere abusive non correlate all'uso esclusivo della posa di ombrelloni e sdraio, e tenuto altresì conto delle contestazioni di falso nei riguardi di pubblici ufficiali, in relazione all'esibita documentazione concernente la concessione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. 4. L'indagata ha dimesso memoria insistendo per il rigetto del ricorso, in adesione alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 5.1. In fatto, in esito all'istanza del 22 luglio 2020, con la quale era stata richiesta la revoca del sequestro preventivo già disposto (o comunque la concessione della facoltà d'uso delle aree identificate dalle concessioni demaniali a suo tempo rilasciate, tra l'altro rappresentando la pendenza di ricorso per cassazione circa l'avvenuta conferma della convalida dell'operato sequestro dell'area destinata alla posa di sdraio e ombrelloni), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva disatteso l'istanza in ragione degli interventi normativi e dell'interpretazione fornita nel tempo da questa Corte di legittimità, sì che non vi era alcun titolo valido di detenzione del bene demaniale; mentre il Comune, al contempo, non poteva rilasciare valido titolo di proroga, e quindi non poteva sussistere diritto alla restituzione dell'area in favore della richiedente già concessionaria. In senso invece contrario, il Tribunale della libertà di Cosenza ha inteso osservare che sussisteva il fumus dell'insussistenza di decadenza dalla concessione per titolo o colpa del concessionario, tenuto conto che si trattava di concessione nuova, ovvero sorta dopo la legge 88 del 2001, e che in tal senso doveva interpretarsi anche il decreto legge 34 del 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto al pagamento del canone previsto nell'atto di concessione. I titoli concessori, ovvero le licenze di subingresso, erano formalmente relativi alla posa di ombrelloni e sdraio in aree del demanio per il periodo dal 1. gennaio 2008 al 31 dicembre 2013. 5.2. Ciò posto in estrema sintesi, da un canto non può non essere ricordata la più volte ribadita non conformità al diritto euro-unitario delle proroghe automatiche, e generalizzate in via normativa interna, alle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo. Una volta scaduta infatti la concessione demaniale, il già concessionario non vanta alcun diritto al rinnovo e neppure alcuna posizione di preferenza nella necessaria procedura, che deve essere instaurata dall'Amministrazione per il rilascio della nuova concessione, non potendo ammettersi l'esistenza di concessioni implicite, ovvero un diritto al rinnovo delle stesse e tanto meno una loro proroga automatica ope legis (ad es. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 6688 del 26.11.2018). 5.2.1. In ragione di ciò, in questa sede cautelare non appare comunque invocabile - a prescindere dalla situazione sostanziale e contrariamente ai rilievi del provvedimento impugnato, anche in relazione ai precedenti evocati - normativa che dispone proroga quindicennale delle concessioni vigenti, come previsto dalla legge di bilancio 2019, già cit. anche dalla requisitoria del Procuratore generale (Art. 1, comma 682 legge 145 del 2018: "Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici..."; comma 683: "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici"). 5.2.2. Del pari, quanto alle norme del cd. decreto rilancio parimenti evocate dal provvedimento impugnato e dallo stesso Procuratore generale, esse ("Le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario") appaiono al più riguardare i rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e i soggetti concessionari al fine di sospendere eventuali procedimenti di devoluzione di beni, nonché di rilascio o assegnazione delle aree oggetto di concessione, laddove comunque in specie, da un lato, procedimenti siffatti non risultano essere stati adottati dall'Amministrazione comunale (la cui palese e protratta pluriennale inerzia nella definizione formale dei rapporti con la società dell'indagata rappresenta l'unico elemento certo della vicenda) e, dall'altro, è stata invero ipotizzata l'occupazione abusiva e arbitraria di spazi demaniali, a riguardo della quale già l'istante aveva proposto ricorso in sede di legittimità nei confronti del provvedimento del Tribunale del riesame, che il fumus di detta arbitrarietà aveva in precedenza ravvisato, sia pure con valutazione di natura istituzionalmente interinale. Infatti l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo (Sez. 3, n. 4763 del 24/11/2017, dep. 2018, Pipitone, Rv. 272031). Né infine, quanto alla rivendicata buona fede tenuto conto dell'incertezza normativa e comunque dell'avvenuto pagamento dei canoni concessori ma anche dei molteplici passaggi procedimentali tutt'altro che chiari, sì da provocare l'apertura di ulteriori procedimenti penali, sussistono elementi tali da escludere ictu ()culi la sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015). 5.2.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, si impone un annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza, affinché, con libertà di giudizio e completezza di valutazione sia processuale che anche eventualmente in ordine a forme e modalità dell'ipotetico vincolo reale, proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza i
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