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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 39233/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15900-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 54, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 FOIS; 1708 - controrícorrente - avverso la sentenza n. 497/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte - letto l'atto di rinuncia al ricorso, recante adesione della controricorrente; - ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; - ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti; PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio, compensando integralmente le spese tra le parti.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2021.

Il P idente Chi 11 Funziona iudiziario Fr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15900-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 54, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 FOIS; 1708 - controrícorrente - avverso la sentenza n. 497/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte - letto l'atto di rinuncia al ricorso, recante adesione della controricorrente; - ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; - ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti; PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio, compensando integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Roma il 9 giugno 2021. Il P idente Chi 11 Funziona iudiziario Fr
Sentenza Cassazione n. 39233/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris