CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2019
Cassazione n. 05223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16747/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo 92 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difeagrunitamentll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione; - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]~ rappresentabedifeWesax, 131Ahicmn Rosa-gro s-e-RAFìNì b0-30Rm1 -controricorrente avverso la sentenza n. 403/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.In data 18 luglio 2013 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositavano davanti al Tribunale di Arezzo ricorso ex art. 447 c.p.c. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (Agricooper), in liquidazione, chiedendo dichiararsi la risoluzione dei due contratti di locazione (entrambi relativi ad un complesso immobiliare sito in Anghiari, costituito da tettoie e da sei essiccatori per il tabacco Kenturcky) che essi, quali conduttori, avevano concluso con il Gruppo (il primo in data 3 febbraio 2010 ed il secondo in data 28 febbraio 2012), per inadempimento di quest'ultimo, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita, quasi integrale, del raccolto relativo all'anno 2010 ed al mancato guadagno in relazione al primo contratto, nonché con condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato guadagno di due anni di raccolto in ragione della stipula del secondo contratto di locazione. A seguito della chiamata si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria della quale chiedeva il rigetto e chiedendo la chiamata in causa del precedente conduttore Agricooper per sentirlo rispondere, in via diretta o in via di manleva, dell'eventuale accoglimento delle richieste di parte attorea in ragione della ingiustificata mancata consegna del complesso immobiliare alla data del 30 giugno 2010. Si costituiva in giudizio la Agricooper, che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio della mediazione della controversia, e, nel merito, chiedeva il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti.La causa veniva istruita mediante acquisizione di produzioni documentali, nonché mediante audizione di testimoni ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 108/2018 rigettava ogni domanda proposta dai ricorrenti e li condannava in solido fra loro: al rimborso delle spese processuali a favore del Gruppo (liquidate in circa euro 61 mila) e della terza chiamata (liquidate in circa euro 30 mila) e ponendo in via definitiva a loro carico in solido le spese della espletata c.t.u. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, articolando 25 motivi e concludendo in via principale chiedendo l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado e in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei motivi di appello, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva provveduto sulla regolamentazione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] e Agricooper si costituivano nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte di Appello di Firenze con sentenza 403/2019 rigettava l'appello, nella parte relativa all'an debeatur ed alla regolamentazione delle spese processuali, mentre non si pronunciava sui motivi di appello concernenti il quantum debeatur. Quanto alle richieste istruttorie, la corte territoriale, ritenuta esaustiva l'ordinanza istruttoria del giudice di primo grado, riteneva che: la richiesta di rinnovazione della c.t.u. fosse assorbita dal rigetto della domanda sull'an; la richiesta di richiamo della stessa c.t.u. in merito ai certificati di agibilità e prevenzioni incendi fosse superflua; le ulteriori istanze istruttorie non fossero meritevoli di accoglimento, non avendo gli appellanti indicato le ragioni per le quali il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettarle. In punto di spese, la Corte ha condannato gli attori al rimborso delle spese processuali nei confronti di entrambe le parti appellate (per un ammontare rispettivamente pari ad euro 38 mila e 19 mila circa). 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], articolando nove motivi. 3.1. Con il primo motivo (pp. 19-24) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1453,1454, 1455, 1256, 1176 e 1218 del codice civile, nella parte (punti 1 e 2) in cui la corte territoriale, confermando ingiustamente la sentenza di primo grado, ha ingiustamente ritenuto che la mancata consegna dell'immobile locato alla data del 30.06.20 10 (prevista contrattualmente) era dipeso da un fatto sopravvenuto non imputabile al debitore, e non già dal grave inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con conseguente esclusione della risoluzione del medesimo contratto di locazione ex art. 1454 del codice civile. 3.2. Con il secondo motivo (pp. 25-27) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art.1227 del codice civile, nella parte in cui (punto 4) la corte territoriale ha confermato quanto ingiustamente asserito dal giudice di primo grado e cioè che lui non aveva diritto al risarcimento del danno ex art 1227 del codice civile, in quanto, pur essendo già alla data del 27.4.2010 a conoscenza della intenzione del precedente conduttore di non voler rilasciare l'essiccatoio per li tabacco oggetto di locazione alla data contrattualmente stabilita per il rilascio del 30.06.2010, aveva ugualmente proceduto all'acquisto delle piantine di tabacco ed al relativo trapianto e coltivazione, con la conseguenza che la perdita lamentata era considerarsi ii frutto di una scelta inopinata da lui operata. 3.3. Con il terzo motivo (pp.27-31) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1375, 1454, 1256 e 1227, ultimo comma, del codice civile, nella parte in cui (punti 9 e 10) la corte territoriale ha ingiustamente confermato quanto asserito dal Tribunale di Arezzo con la sentenza di primo grado e cioè che la sua mancata accettazione dell'essiccatoio, sito in località [OSCURATO:PERSONA] di Anghiari, offerto dalla locatrice, nel mese di settembre 2010, in sostituzione temporanea dell'essiccatoio in località [OSCURATO:PERSONA] di Anghiari, oggetto del contratto di locazione, era avvenuta con una condotta improntata a mala fede ex art. 1375 del codice civile, con conseguente esclusione del risarcimento degli asseriti danni in applicazione dell'art. 1227, ultimo comma, del codice civile. 3.4. Con il quarto motivo (pp. 32-36) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale, ignorando totalmente le ragioni poste a fondamento dei motivi 13-18 del suo atto di appello, non ha valutato le risultanze probatorie del giudizio di primo grado riguardanti la sussistenza e la quantificazione dei danni da lui subiti ed ha ignorato le sue censure in merito alle prove espletate ed alla stessa c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, con conseguente ingiusta omessa pronuncia su tali motivi di appello e reiezione della richiesta di rinnovo della c.t.u.. 3.5. Con il quinto motivo (pp. 36-37) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c,p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in ordine ai danni per spese in relazione al primo contratto di locazione relativi all'anno 2010, ovvero in subordine denuncia la sentenza impugnata per vio1azone e/o falsa applicazione degli artt. 1458, 1218 e 1223 del codice civile, nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato implicitamente tale domanda. 3.6. Con il sesto motivo (pp. 37-40) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1, 5 e 6 del D.M. n. 55/2014 (parametri forensi) e dell'art.2233 del codice civile, nella parte in cui la Corte territoriale ha ingiustamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui le spese di lite, a favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ed a favore della terza chiamata in causa Agricooper, erano state liquidate sulla base del valore complessivo delle domande risarcitorie proposte, pari ad C 6.524.434,54 (petitum), anziché sulla base del valore indeterminato del giudizio, derivante dal fatto che ii giudice di primo grado aveva ritenuto i danni lamentati insussistenti e, comunque, non provati. 3.7. Con il settimo motivo (pp.40-42) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91, comma 1, del codice di procedura civile ed art. 106 del c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ingiustamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa Agricooper, pur essendo la domanda di manleva (formulata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) giustificata soltanto i n relazione ad una minima parte delle domande risarcitorie proposte da lui e dal Giubilei. 3.8. Con l'ottavo motivo (pp. 42-43) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1, 5 e 6 del D.M. n. 55/2014 (parametri forensi) e dell'art.2233 del Codice civile, per le medesime ragioni già esposte nel motivo sesto, nella parte in cui la Corte di Appello di Firenze lo ha ingiustamente condannato al pagamento delie spese del giudizio di secondo grado in favore della [OSCURATO:PERSONA] e della terza chiamata in causa, soc. Agricooper, sulla base del valore del petitum, e non sulla base del valore effettivo della controversia. 3.9. Con il nono motivo (pp. 43-45), il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 e art. 106 del codice di procedura civile, per le medesime ragioni già esposte nel motivo settimo, e cioè nella parte in cui la Corte territoriale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado in favore della terza chiamata in causa Agricooper, pur essendo la domanda di manleva (formulata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) giustificata soltanto in relazione ad una minima parte delle domande risarcitorie proposte da lui e dal Giubilei. 3.10. In sintesi, il ricorrente denuncia la sentenza impugnata: a) nella parte in cui (motivo primo in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) non ha accolto la sua domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1454 del Codice civile riguardante il primo contratto di locazione, stipulato in data 03.02.2010; b) nella parte in cui (motivi secondo, terzo, quarto e quinto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.) ha omesso di riconoscere e comunque non ha riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni, anche per spese, conseguenti all'inadempimento da parte della società [OSCURATO:PERSONA] per non aver consegnato l'essiccatoio sito in [OSCURATO:PERSONA] di Anghiari (AR), nel termine di quindi giorni cui alla diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata a.r. alla suddetta società locatrice in data 28.07.2010, ricevuta dalla stessa il 30.03.3010, in relazione a detto contratto di locazione; c) nonché (motivi sesto, settimo, ottavo e nono in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui ha provveduto sulle spese del giudizio di primo grado e di appello. Il ricorrente non denuncia, invece, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno in relazione agli anni successivi al 2010 4. Ha resistito il [OSCURATO:PERSONA], che: - in via preliminare: non avendo avuto la possibilità di prendere visione della documentazione depositata dal ricorrente (per irreperibilità del fascicolo processuale), ha eccepito la improcedibilità del ricorso per omessa attestazione ex art. 9 della legge n. 53/1994 e/o per omessa sottoscrizione autografa di tale attestazione di conformità della copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, della procura alle liti, nonché della relata di notificazione e delle relative pec di avvenuta accettazione e consegna agli originali informatici (di cui in ogni caso ha disconosciuto la conformità agli originali in formato telematico); -sempre in via preliminare, ma nel merito: ha eccepito la mancata notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale litisconsorte necessario; - nel merito cassatorio: ha eccepito la inammissibilità del ricorso: a) per mancata impugnazione di alcuni capi della sentenza, che sono in tesi difensiva di per sé idonei a sorreggere la ratio decidendi della sentenza impugnata; b) per mancato rispetto del principio di autosufficienza; c) per essere volto ad ottenere una diversa valutazione del merito; -sempre nel merito cassatorio: ha eccepito la infondatezza di tutti e nove i motivi ex adverso proposti; La società Agricooper, invece, non ha svolto difese. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. 6. In vista dell'odierna adunanza: a) il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; b) il Difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale si è opposto all'accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate da parte resistente (sia in punto di improcedibilità che di inammissibilità); ha rilevato l'inammissibilità delle due dichiarazioni di disconoscimento operate dalla controparte in ordine alla conformità della documentazione; ha rilevato l'avvenuta notifica del ricorso anche alla società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; ed ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; c) ha depositato memoria anche il Difensore del [OSCURATO:PERSONA], che si è limitato a ritrascrivere quanto già dedotto in sede di costituzione. 7. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso è stato notificato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ma non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che - in quanto con-conduttore, parte contrattuale - è litisconsorte necessario. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] ordina l'integrazione del cont